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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 25.03.2011 n° 6905



Avv. G. Lore
17-05-2011, 08:53
Non decade dall'accertamento con adesione il contribuente che versa con due giorni di ritardo rispetto al termine concordato. E' quanto ha affermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 25 marzo 2011, n. 6905 con la quale si specifica che il versamento, sebbene effettuato in lieve ritardo, mantiene comunque l'interesse attuale e concreto dell'amministrazione al perfezionamento dell'adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo poi si deve aggiungere il principio di collaborazione che deve sempre sussistere tra amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000).

Il caso vedeva due contribuenti intraprendere la strada dell'accertamento con adesione contro un avviso di accertamento Irpef e uno di rettifica Iva per l'anno 2006.

Mentre la commissione tributaria provinciale, aderendo al pensiero dell'amministrazione, sosteneva che il versamento in ritardo comportasse la decadenza del contribuente dal beneficio, con la conseguenza che l'ufficio avrebbe dovuto proseguire nell'attività accertativa, la commissione regionale sosteneva la mancanza di una contestazione dell'ufficio sulla certezza della data della stipula dell'atto di adesione. Secondo i giudici, anche nel caso in cui fosse stata provata la data indicata dal Fisco, tale circostanza non avrebbe potuto far decadere il contribuente dall'istituto, in quanto l'articolo 9 del D.Lgs. 218/1997 non prevede una sanzione espressa di nullità per siffatta situazione.

All'uopo è bene distinguere, come in effetti sostenuto anche da un certo orientamento giurisprudenziale, tra manovre dilatorie, da sanzionare con la nullità, e anomalie di non grave entità, nel novero delle quali rientra anche il versamento in lieve ritardo. Quest'ultimo, infatti, come precisato dal giudice nomofilattico, deve essere valutato alla stregua del principio di conservazione degli atti.