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Visualizza Versione Completa : Commissione Tributaria Provinciale Brindisi, sez. I, sentenza 11.11.2010 n° 271



Avv. G. Lore
13-05-2011, 08:06
Deve essere necessariamente dichiarata la nullità degli atti notificati, per mancata individuazione della parte obbligata del rapporto tributario, quando la notifica di un atto di accertamento e quindi della cartella di pagamento relativa ad esso, non segua le prescrizioni dettate dall'art. 65, comma 4, D.P.R. 600/73 in materia di notifica all'erede.

A garanzia del contribuente erede universale, dunque, si erge la disciplina che impone all'Amministrazione di notificare personalmente e nominativamente allo stesso erede universale nel suo domicilio fiscale, ogni atto che costituisca il rapporto tributario con il successore, per obbligazioni tributarie maturate dal de cuius.

Né vale a sanare l'invalidità dell'atto di accertamento la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento conseguenziale.