Avv. G. Lore
09-05-2011, 11:01
Nessuna compensazione delle spese se l'annullamento del verbale avviene per vizi formali. È quanto emerge da una sentenza della Seconda Sezione Civile della Cassazione 8 aprile 2011, n. 8114.
ll verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto, inoltre, che nell'ordinamento giuridico vigente non vi è un favor per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
ll verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto, inoltre, che nell'ordinamento giuridico vigente non vi è un favor per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.