Avv. G. Lore
06-05-2011, 08:17
E’ illegittima la revisione della patente se l’Amministrazione non dimostra in giudizio l’avvenuta comunicazione delle singole decurtazioni di punti.
E’ questo il principio con cui il la I sezione del TAR Lecce, con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della patente disposto a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate.
Nella specie, in particolare, la PA non ha provveduto a tanto neanche dopo la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, con la conseguenza che “deve ritenersi che le dette comunicazioni non siano mai state effettuate, con evidente lesione della possibilità per la ricorrente di frequentare i corsi di recupero e consequenziale illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida”.
E’ questo il principio con cui il la I sezione del TAR Lecce, con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della patente disposto a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate.
Nella specie, in particolare, la PA non ha provveduto a tanto neanche dopo la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, con la conseguenza che “deve ritenersi che le dette comunicazioni non siano mai state effettuate, con evidente lesione della possibilità per la ricorrente di frequentare i corsi di recupero e consequenziale illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida”.