PDA

Visualizza Versione Completa : Multa notificata in tempo ma alla vecchia residenza



DNAnet
05-05-2011, 15:57
Salve a tutti,
premetto subito che effettivamente la multa c'è, io sono palesemente in torto, ma sapete ormai ho già pagato per tante multe ingiuste (e nonostante abbia fatto ricorso al giudice di pace le ho perse... dentro di me, se ci penso c'è ancora abbastanza rabbia!).
Ma forse in questo mio caso potrebbe anche andarmi bene, volevo capire e conoscere il vostro punto di vista.

Intorno al luglio del 2010 prendo una multa per autovelox (in questa data sono residente in Abruzzo), se non ricordo male verso la fine di ottobre ma comunque entro il termine dei 90 giorni mi arriva via posta la loro notifica, ma nel frattempo io ho cambiato residenza ed ora abito a circa 800 km di distanza.
La residenza effettiva risulta essere intorno a metà ottobre quanto la loro multa sarebbe arrivata intorno a fine mese.
La casa ora è disabitata quindi il ritiro della multa non è stato possibile e comunque non intenderei nemmeno farlo, anche sulle successive lettere arrivate (le quali indicano che alla posta c'è una multa da ritirare) viene indicato che non è stato possibile effettuare la consegna in quanto mancante o assente.

Vorrei capire e sapere come dovrei procedere...dovrei aspettare che arrivi al giusto indirizzo e poi fare ricorso in quanto la notifica al corretto indirizzo non è avvenuta nei 90 giorni?

Grazie

Avv. G. Lore
05-05-2011, 16:14
La multa non verrà mai rinotificata.
Per loro risulterà notificata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.
Quando Le arriverà la cartella di pagamento (se mai arriverà) si potrà opporre per difetto di notifica del verbale.

DNAnet
16-02-2012, 21:27
Buonasera, c'è un aggiornamento relativo a questo evento che vi ho segnalato nel 2010.
Proprio in questi giorni mi è arrivata una raccomandata da parte di Equitalia nella quale viene indicata la cifra da pagare (circa 1.300,00) inoltre viene indicato in modo molto chiaro come effettuare il pagamento e in quali termini temporali, ma per quanto riguarda come effettuare ricorso alla presente poco o nulla.
Le uniche informazioni che forse potrebbero essere utili sono le seguenti:
Prefettura di Nuoro
Avverso la presente cartella di pagamento, emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, è ammessa opposizione, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione deve essere depositata personalmente presso la cancelleria del Giudice di Pace.
Il prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione può disporre l'annullamento della cartella nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo:
- quando risultano vizi di notifica relativi agli atti del procedimento sanzionatorio (verbale, ordinanza, ingunzione)
- quando la cartella si riferisce ad una sanzione già pagata
- quando il trasgressore è deceduto
- quando avverso verbale era già stato presentato ricorso al Prefetto
- quando l'interessato non era il proprietario del veicolo nel momento in cui è stata commessa la violazione
- quando la cartella si riferisce ad un verbale notificato più di 5 anni prima

Le richieste d annullamento devono essere dirette alla Prefettuara indicata nella sezione "dettaglio degli addebiti" della presente cartella.


Ora sono a chiedervi come m dovrei comportare davanti a questa cartella.
Ho la possibilità di fare e vincere il ricorso o è una causa già persa?
Se ho possibilità di ricorso:
Devo pagare e poi fare ricorso?
Posso fare solo il ricorso e poi si vedrà?
Devo presentarmi alla prefettura di persona o posso ovviare in qualche modo ad esempio incaricando un rappresentante legale?

Attendo vostre notizie delucidanti
Grazie

Avv. G. Lore
16-02-2012, 21:41
A parte che mi fa ridere il riferimento agli art. 22 e ss. Legge 689/81 che sono stati abrogati dall'art. 6 D. Lgs. 150/11, questi non sanno manco scruvere le cose esatte nella cartella, ma vabbè lasciamo stare (anche perchè poi come abbiamo spesso detto nel forum l'azione corretta è quella del 615 cpc).

Allora, rileggendo il post c'è stato un vizio di notifica in quanto il verbale non è stato notificato nell'indirizzo esatto, quindi motivi di opposizione ci sono, se conferma ciò.

1. se oppone non deve pagare;
2. la Prefettura non c'entra nulla, la competenza è del Giudice di Pace.

Dive risiede ora?

DNAnet
16-02-2012, 22:45
Ora Risiedo a Genova.

Chiedevo se era opportuno pagare o no in quanto leggo sempre nella cartella:
"Riesame o ricorso - il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice di pace competente. L'avvenuta domand di riesame e/o ricorso non costituiscono valido motivo di ritardato o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente."

...preferisco chiedere per nn sbagliare, ho letto di gente che ritardando il pagamento ha avuto il fermo del mezzo e l'assicurazione nell'eventualità non garantiva copertura.

Detto ciò come dovrei procedere? Ho possibilità di vincere l'eventuale ricorso?
L'andare in Sardegna di persona in questo periodo per me sarebbe davvero problematico, ci sono delle possibili alternative?

Avv. G. Lore
16-02-2012, 22:55
Può svolgere l'azione del 615cpc (che poi sarebbe quella corretta da svolgere) dinanzi al foro di propria residenza, ma essendo un'azione ordinaria deve nominare un legale che la patrocini.
Ripeto che dalle Sue parole l'opposizione eé fondata.
Se vuol pagare lo faccia con riserva di ripetizione da indicare in apposita istanza, altrimenti determina la cessazione della materia del contendere

DNAnet
16-02-2012, 23:18
Quindi posso recarmi direttamente da un legale (che sfortunatamente non ne conosco nessuno) oppure posso fare riferimento a voi o a un vostro referente di zona?

All'incirca potrebbe indicarmi (in modo orientativo) quanto verrebbe a costare il fare tutto il ricorso?
In caso voi non sappiate darmi un riferimento vi chiedo ciò giusto a titolo informativo, almeno saprò destreggiarmi meglio.

Grazie

Avv. G. Lore
17-02-2012, 08:32
Chieda a ricorsi.net se ha un referente sul Foro di Genova.

DNAnet
18-02-2012, 10:30
Niente da fare...ho chiamato ma sfortunatamente non hanno nessun referente sul Foro di Genova :S

Avv. G. Lore
18-02-2012, 11:30
Beh ma può cercarlo Lei un avvocato, solitamente c'è se,per un parente o un amico che ne conosce una, siamo talmente tanti :)

DNAnet
21-02-2012, 10:01
Ieri sono stato da un legale il quale mi ha detto che per fare ricorso 99 su 100 bisognerebbe recarsi proprio in sardegna (qindi non saprebbe dirmi l'effettiva convenienza del ricorso) e che anche se la carta mi da ragione il giudice di pace potrebbe darmi torto....(ma nn è compito dell'avvocato che ho incaricato anche il far capire al giudice di pace le motivazioni del ricorso e quindi la ragione?)

Ora ditemi se posso fidarmi...inoltre si è tenuto la documentazione e se la terrà fino a venerdì in quanto chiederà informazioni se si potrà fare ricorso al foro di genova...per sapere questa informazione ci vuole tutto questo tempo?

-Non mi ha saputo rispondere se devo pagare la multa e poi fare ricorso oppure non pagare fino a quando nn ci sarà il riscontro dal giudice di pace
-Non è stato nemmeno in grado di dirmi a quanto potrebbero ammontare indicativamente le spese legali..

qualcosa mi dice che mi conviene cambiare avvocato...anche non mi ha dato motivo di stare tranquillo e soprattutti mi ha detto che un buon avvocato (come me) nn può darmi la certezza della vittoria ma la ragione bisogna dimostrarla...io ho risp si ma qui la carta mi da ragione..e lui mi risponde dicendo bhè si..ma sai non si sa mai magari in quel momento il comune dell'abruzzo non ti aveva ancora cancellato dai suoi registri e quindi la multa per loro è stata recapitata correttamente e quindi io avrei torto...ma se così fosse per un errore del comune dovrei pagare io??

mhà!!

Avv. G. Lore
21-02-2012, 10:53
Non ci capiamo.

NON SI DEVE FARE RICORSO, MA LA PROCEDURA DEL 615 CPC, IN ESSA IL GIUDICE COMPETENTE E' QUELLO DEL LUOGO DI RESIDENZA COME GIUDICE DELL'ESECUZIONE.

DNAnet
21-02-2012, 12:35
No invece ho capito beneissimo che si deve procedere con il 615 cpc poi se mi esprimo male chiamandolo ricorso anzichè procedura non è colpa mia...sono ignorante in materia, ma il fatto che ieri ne ho parlato con l'avvocato e gli ho anche detto che attraverso il forum mi è stato consigliato di fare il 615 cpc...(quindi a questo punto avrebbe dovuto capire lui come si doveva procedere con la mia pratica) ma invece la discussione si è svolta come le ho scritto nel post precedente...a quest punto l'unica cosa che posso pensare è che il legale a cui mi sono appoggiato è poco ferrato in materia e dal messaggio che mi ha scritto ne ho conerma.

mi conviene trovarne un'altro.

grazie

Avv. G. Lore
21-02-2012, 12:39
Ma io mica ce l'ho con Lei.
replicavo solo al Suo post, non c'entra nulla la Sardegna

DNAnet
22-02-2012, 12:53
Bouongiorno Avv. Lore
oggi ho ricevuto la presente dal legale che mi dovrebbe rappresentare.
1) non è possibile iscriverla a ruolo a Genova in quanto l’Ufficio competente è il Giudice di Pace di Nuoro essendo la Prefettura di Nuoro l’ente che ha emesso il ruolo esattoriale;
2)è possibile inviare l’opposizione completa della fotocopia della Sua carta di identità e codice fiscale (che mi dovrebbe far pervenire anche scansionati) tramite il plico raccomandato direttamente indirizzato alla cancelleria;
3)tale plico raccomandato dovrà contenere il contributo unificato da €. 85,00 più una marca giudiziaria da €. 8,00;
4)una volta inviato il pli co alla cancelleria di Nuoro verrà assegnato ad un Giudice che fisserà un’udienza. A tale udienza dovrà presentarsi un Collega Avvocato per sostenere le Sue argomentazioni davanti al Giudice in contradditorio con la Prefettura di Nuoro;

A questo punto a chi devo credere o come mi devo comportare?
Gli ho parlato della prcedura 615 cpc e che è un procedimento che di deve fare presso il foro della mia attuale residenza e nonostante ci la risposta è quanto sopra.

Mi scuso ancora per il disturbo
Grazie

Avv. G. Lore
22-02-2012, 13:07
Senta mi perdoni, ma inizio a essere un pò stufo da questo raffronto continuo con altri legali.
Non mi metta in situazioni difficili, stiamo al limite della violazione del codice di deontologia forense.
Il 615 cpc è l'azione corretta, lo dice da anni la Cassazione, e ai sensi dell'art. 27 cpc si svolge dinanzi al Giudice che sarebbe competente per l'esecuzione, ossia quello del foro di residenza.
Ultima sentenza la 21598/11:
"avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010)".

capirà bene che non posso più permettermi di dover ancora una volta sottolineare che è come Le dico, ma non perchè io ho il verbo, bensì perchè lo dice la Cassazione; vorrei evitarmi un procedimento disciplinare a carico.

Ha tutte le nozioni, sa la giurisprudenza sul punto, ora mi scusi, ma basta.

DNAnet
22-02-2012, 13:19
Ma io mica ce l'ho con Lei, ci mancherebbe, anzi la ringrazio per la disponibilità, però capisca anche il mio punto di vista io sono una tabula rasa su questi argomenti, chiedo informazioni mi sento dire una cosa, poi siccome è necessario per procedere, devo parlare con un legale che mi rappresenti il quale mi dice l'esatto il contrario...capisce che per chi non è del settore e non ne capisce nulla si sente completamente spaesato.
Io di certo non impongo a nessuno di parlare male di un collega, ma mi era evidente ed ora lo è di più che uno dei 2 mi dava delle informazioni sbagliate.
Dovevo capire meglio di chi fidarmi, se uno non conosce un argomento come può sapere cosa è giusto o sbagliato?
era solo questo il punto...nessuna critica, nessun rancore.

Avv. G. Lore
22-02-2012, 13:21
Assolutamente nessuna accusa nei Suoi confronti, se questo è il messaggio passato chiedo venia, ma la ratio del mio intervento era un'altra: non posso più continuare questo discorso e so bene che ha capito pienamente il perchè.

Le ho indicato la giurisprudenza, come vede è dal 2007 che la Cassazione afferma quello, ha tutto in mano per valutare