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Visualizza Versione Completa : Multa semaforo rosso senza Agenti (e contestazione differita).



pcava
03-05-2011, 20:11
Buona sera.
Ho letto sul sito le Sentenze della Cassazione 23084 del 30/10/2009 e 27414 del 28/12/2009 relative a multe per passaggio con semaforo rosso elevate tramite apparecchiature automatiche.
Mi sembra di capire che la Corte ha annullato le multe perchè non c'era
contestazione immediata e soprattutto perchè non c'erano Agenti sul posto.
Siccome in tali Sentenze non ci sono riferimenti a quando
sono state elevate le contravvenzioni, Vi chiedo cortesemente:
sono ancora applicabili ad una multa per violazione art. 146 c. 3 C.d.S.
rilevata tramite apparecchiatura automatica (Traffiphot III SR-Photor&V),
nel mese di gennaio 2010, e SENZA la presenza degli Agenti?
(oltre un anno fa, ma prima delle ultime modifiche del CdS - L. 120 del 29 luglio 2010).
Grazie e saluti.

Avv. G. Lore
03-05-2011, 20:17
No, secondo la nuova formulazione del 201 cds

pcava
04-05-2011, 11:17
Buongiorno e grazie.
Nuova formulazione del 201 cds = da quando?

Le Sentenze della Cassazione 23084 del 30/10/2009 e 27414 del 28/12/2009, relative a multe per passaggio con semaforo rosso elevate tramite apparecchiature automatiche, sono ancora applicabili ad una multa per violazione art. 146 c. 3 C.d.S. rilevata tramite apparecchiatura automatica (Traffiphot III SR-Photor&V), nel mese di gennaio 2010, SENZA la presenza degli Agenti?
Mi sembra di capire che la Corte aveva annullato le multe perchè non c'era stata contestazione immediata e soprattutto perchè non c'erano Agenti sul posto.

In generale: fino a quando la Cassazione ritiene (o ha ritenuto) indispensabile la presenza degli Agenti (in città) e, quindi, fino a che data si possono invocare tali Sentenze?

Estratto da Sentenza Cassazione 28 dicembre 2009, n. 27414:
"che questa Corte - con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) - ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative;"

Estratto da Sentenza Cassazione 30 ottobre 2009, n. 23084 (multa del 2004?):
"Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all'epoca della contestazione.
Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile.
Non è decisivo, al riguardo, il fatto che l'art. 384 reg. att. C.d.S. ricomprenda nell'ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perchè trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili.
Peraltro, la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile può evitare."

Estratto dal Verbale del 14/01/2010:
"COMUNE DI IVREA - POLIZIA MUNICIPALE
II giorno ../01/2010 alle ore ... in VIA TORINO intersezione con VIA GOBETTI PIERO direzione PERIFERIA , il conducente del veicolo AUTOVETTURA targa (...), ha violato l'art. 41/11 C.d.S. (rif. art. 146 c. 3 C.d.S.) superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia. La violazione accertata a norma di legge, e' stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Matricola IVR-N1042-06-CR, Om. Min. Infr. e Trasp. D.M. n.4130-24.12.04, verificata per il corretto funzionamento e installata al predetto incrocio.
L'accertamento e' avvenuto senza la presenza di agenti di polizia stradale ai sensi dell'art.201/c.I-ter CdS. Violazione accertata dopo aver visionato la doppia documentazione fotografica, a conferma dell'avvenuta infrazione, che e’ visionabile presso il Comando in intestazione dal ... dall'interessato proprietario del veicolo o delegato.
La violazione non e’ stata immediatamente contestata causa: accertamento effettuato con apparecchiatura per il controllo delle infrazioni semaforiche omologata art.201 comma 1 bis lettera B e comma 1 ter."

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Avv. G. Lore
04-05-2011, 11:27
Ringrazio delle citazioni giurisprudenziali, che però già si conoscevano.
Il cds è stato novellato ad Agosto e la riforma è entrata in vigore dal 13.8.10.
Recita così il 201, comam 1 bis, lettera G bis:"Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
....
-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento."

Se la Sua multa è del Gennaio 2010 chiaramente è precedente alla riforma...ma mi domando....come fa ad opporla ora???

pcava
04-05-2011, 18:50
Ho un ricorso in corso presso il Giudice di Pace.
Ci siamo già incontrati in udienza (Comune, Giudice e sottoscritto).
Nel mio ricorso ho citato, tra i vari argomenti, anche le varie Sentenze della Cassazione (che prediligono" la contestazione immediata) e che "prescrivono" la presenza degli Agenti.
Mi è stato risposto che sono Sentenze riferite a vecchie multe e quindi non più applicabili.
La mia interpretazione, invece, è stata che siano applicabili anche alla mia multa (del 14/01/2010) ed, eventualmente, non siano più applicabili a contravvenzioni elevate dopo la riforma da Lei citata (entrata in vigore dal 13.8.2010 = E' la L. 120 del 29 luglio 2010?).
Siccome il GdP ha rinviato ad una prossima udienza (per la quale posso ancora presentare una memoria), volevo una conferma della mia interpretazione.
In sostanza: sia come "rafforzamento" delle mie argomentazioni nel ricorso presentato al GdP, sia in caso il GdP respingesse il mio ricorso (e quindi eventuale passo successivo Tribunale e/o Cassazione), secondo Voi (veri esperti del settore!) posso utilizzare tali Sentenze?
Grazie ancora e saluti.

Avv. G. Lore
04-05-2011, 19:13
Sì, legge 120/10.
Le sentenze del GdP si appellano in Tribunale.
I precedenti sono conferenti.

pcava
04-05-2011, 19:20
Che cosa significa, in parole povere "I precedenti sono conferenti". ??

Grazie.

pcava
04-05-2011, 19:21
Che cosa significa, in parole povere "I precedenti sono conferenti". ?

Posso utilizzare tali Sentenze?

Grazie.

Avv. G. Lore
04-05-2011, 19:39
Sì.

pcava
05-05-2011, 19:09
Disturbo nuovamente per cercare di tirare le fila.
(le citazioni virgolettate sono per mia comodità)

Cds art. 201 (Notificazione delle violazioni).
Comma 1: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,..."
Comma 1-bis: "Fermo restando quanto indicato dal comma 1,..."
Comma 1 bis, lettera g-bis: accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. (Nota 2)
(Nota 2) Lettera aggiunta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 36, L. 29 luglio 2010, n. 120 (entrata in vigore dal 13/08/2010).

Nelle foto risulta una velocità di 20 Km orari. L'unico motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata è stato la mancanza (abituale) degli Agenti.
1) E' corretto ritenere che la presenza degli Agenti, nelle infrazioni per passaggio con Rosso rilevato "per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento" sia ritenuta necessaria, dalla Cassazione, almeno fino al 12/08/2010?

2) Questo perchè la lettera b (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) riguarda solo la contestazione differita, mentre NON parla di assenza di Agenti (= dispositivi automatici)?
Dopo invece è entrata in vigore la lettera g-bis (= dispositivi automatici).

Le due foto (volevo allegarle, con i dati oscurati, ma il limite di 20 KB non lo permette) ritraggono la mia autovettura oltre la linea di arresto.
In altre discussioni ho letto che la prima foto deve certificare il superamento della linea.
3) E' una regola generale che va rispettata per tutte le rilevazioni con dispositivi automatici?
Lo chiedo perchè, purtroppo, nel Decreto di Omologazione del "Traffiphot III SR-Photor&V" (n.4130 del 24/12/2004) c'è scritto: "nel caso di utilizzo dei dispositivi per l’accertamento delle infrazioni alle intersezioni semaforizzate,il posizionamento della prima spira dovrà essere immediatamente prima della linea di arresto e la seconda dopo detta linea, è possibile il posizionamento di entrambe le spire dopo la linea di arresto solo se è previsto un ritardo per l’attivazione di almeno un secondo dall’inizio del rosso".
Sembra una fregatura ma è così.

Grazie per l'attenzione e per le risposte.

Avv. G. Lore
05-05-2011, 19:24
Guardi la questione è semplice.
Non rileva la contestazione immediata o meno, che per legge in caso di semaforo rosso non sia obbligata (spetterebbe alricorrente dar prova che poteva essere svolta, prova difficile).
La questione è che sino alla riforma del c.d.s nessuna legge permetteva la rilevazione dei passaggi con semaforo rosso con sistemi meccanizzati, senza la presenza dei verbalizzanti sul posto.

pcava
06-05-2011, 19:20
Grazie infinite.
L'ultima frase è illuminante.
E' uno degli argomenti che ho sostenuto sia nella mia memoria scritta, sia durante l'udienza (citando a sostegno le varie Sentenze della Cassazione), ma il Vigile presente (per conto del Comune) ed il GdP erano di diverso avviso:
sostenevano che tali Sentenze si riferissero a vecchie e vecchissime multe (cioè ante precedente riforma - estate 2003).
E questo nonostante che, il GdP, tramite un suo applicativo informatico, abbia verificato una delle ultime due Sentenze (mi pare la 23084 del 30/10/2009): si riferisce ad una multa del 2004.

Naturalmente, quando Lei scrive:
"La questione è che sino alla riforma del c.d.s nessuna legge permetteva la rilevazione dei passaggi con semaforo rosso con sistemi meccanizzati, senza la presenza dei verbalizzanti sul posto."
si riferisce all'ultima riforma, cioè la L. 29 luglio 2010, n. 120 (entrata in vigore dal 13/08/2010)?

Grazie ancora.

Avv. G. Lore
06-05-2011, 20:32
Sì.

pcava
09-05-2011, 19:44
Quindi:

Tutte le multe per passaggi con semaforo rosso, rilevate con sistemi meccanizzati, senza la presenza dei verbalizzanti sul posto, elevate prima del 13/08/2010 (ante riforma di luglio 2010), sono (erano) illegittime?

Grazie e cordiali saluti.

Avv. G. Lore
09-05-2011, 20:49
Nel diritto non si può essere così netti.
Trasformiamo la frase: tutte queste vicende palesano motivi fondanti per procedere in opposizione

pcava
10-05-2011, 11:07
Proviamo a metterla così: Illegittime per la Cassazione?
Cioè: Se tali multe fossero arrivate fino in Cassazione sarebbero state annullate?
(Leggendo dalle Sentenze: "questa Corte, con indirizzo costante..."
e: "alla luce di questo orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità...".)
Grazie.

Avv. G. Lore
10-05-2011, 11:14
Per la precisione la Cassazione non annulla nulla di fattuale.
E' un giudice di legittimità, non di merito, quindi dichiara il principio di diritto reputato corretto e rinvia al Giudice di merito per la decisione secondo quel criterio.
Sono rari i casi in cui la Cassazione decide senza rinviare.
Ciò posto è sostanzialmente come dice Lei (ovviamente sempre poggiando sulle Sue parole non avendo visionato gli atti)

robertoxxx
22-05-2011, 21:57
Salve complimenti per il forum e per tutto il sito innanzitutto.

Ho ricevuto due multe per passaggio con il rosso rilevato con app. autom. Photored F17D, ora per il primo ho fatto già ricorso al Prefetto citando diverse eccezioni come ad esempio:
1. mancanza autorizzazione prefettizia della strada provinciale ove era installato;
2. errata indicazione del senso di marcia e mancata indicazione del numero della Strada Provinciale interressata;
3. dalla visaulizzazione delle due foto non si vede il semaforo principale ma soltanto quello ripetitivo che è posto all'esterno della carreggiata e fuori dal senso di marcia dell'autovettura;
4. altri vizi come ad esempio mancata taratura annuale previsto dal decreto di omologazione dove viene indicata tra l'altro che la verifica della funzionalità è stata affidata alla ditta appaltatrice e non ad un organo esterno, i segnali stradali non conformi all'art.77 c.7 DPR 495/1992, ed altri casi che evito ad indicare per non dilungarmi difetto di notifica etc.etc. fino ad arrivare a quello che intendo postarvi ed inerente l'art. 60 della legge 120/2010 che cita testualmente "Art. 60.
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per
l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati
dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1..
Ora, vorrei sapere come mai i Vigili urbani non hanno adempiuto all'istallazione di macchine temporizzatrici che indicassero i secondi residui delle varie luci (verde, giallo, rosso) e soprattutto quale possibilità ho di vincere il ricorso dovendone stilare un'altro quasi uguale? Grazie anticipatamente per le risposte e soprattutto Buon Lavoro.

Avv. G. Lore
23-05-2011, 08:36
I termine "possibilità" non alberganel dizionario giuridico.
Le cause non sono mai vinte o perse in partenza, bensì solo fondate o meno.
Il diritto è un fatto umano e come tutti i fatti umani è atto all'errore ed è per questo che l'ordinamento prevede le modalità correttive degli errori (leggasi impugnazioni).
Ciò posto, onestamente le Sue eccezioni non le vedo pertinenti e fondate.
I Prefetti debbono individuare con decreto le installazioni dei velox e non degli impianti di rilevazione con passaggio col rosso.
La Cassazione da tempo ha dichiarato che tali macchinari sono sottratti alla legge sulla metrologia, ergo il vizio di taratura può essere eccepito solo comprovandolo a cura del ricorrente, ossia deve essere il ricorrente a provare che il marchingegno è mal tarato.
Il punto 3 può avere una sua rilevanza.
Inutile contestare di un atto un vizio di notifica. Opponendolo si sana ogni vizio per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Le macchine temporizzatrici non sono obbligatorie per legge.

robertoxxx
23-05-2011, 14:51
Grazie nella celerità della risposta ma mi sorge un dubbio, allora il legislatore perchè ha "istituito" l'art. 60 della legge 120/2010? Non ne sono tanto convito cmq grazie infnite per la risposta. Secondo me, l'Amm. Pubbl. che intende installare queste apparecchiature deve adottare la diligenza del "buon padre di famiglia" cioè non deve trarre in errore l'automobilista, lo deve segnalare preventivamente e deve aver adottotato anche il documento programmatico sulla sicurezza della privacy. Inoltre sempre secondo me il "Vigile Urbano" ha competenza solo e soltato sulle strade Comunali di pertinenza ergo le Strade Provinciali sono di competenza della PS, Carabinieri, CFS, GdF... come recita un articolo del CdS nonchè della Polizia Provinciale che ha competenza specifica su quelle strade, o mi sbaglio? L'Amm. Comunale deve richiedere specifica autorizzazione all'installazione di quelle macchinette sulle strade non di propria pertinenza (e i proventi prewvisti dall'art.208 C.d.S. a chi vanno? al comune che se li sparte con la ditta appaltatrice o alla Provincia competente per quella strada? Ecco perchè la P.M. volontariamente non indica la denominazione giusta della strada, luogo dell'infrazione! Queste, naturalmente sono solo mie supposizioni ovvio!!! Vi è tanto altro da discutere.... infinitamente grazie per le risposte...................

Avv. G. Lore
23-05-2011, 14:57
Sulla presegnalazione dell'impianto di ripresa dei semafori rossi sono d'accordo con Lei (come anche èià volte detto nel forum) interpretando analogicamente la normativa dei velox.
Ma al momento, per l'appunto, sono solo deduzioni giuridiche in mancanza di norme specifiche e sentenze di legittimità.
Per la strada dipende.
Se essa è all'interno del periplo comunale a prescindere dalla denominazione è di competenza della PM, se fuori, chiaramente, non vi è alcuna competenza.
Faccio un esempio.
Tra le S.S. la n. è l'Aurelia.
Io sono di Roma e l'Aurelia inizia da detto la città e poi prosegue fino la Liguria.
E' chiaro che il tratto della SS1 interno alla Città è di spettanza (anche) della PM

robertoxxx
23-05-2011, 15:24
Non le rubo altro tempo e soprattutto grazie per la celerità.
Non ho avuto risposta alla mia precedente domanda rigurdante l'art.60 L.120/2010.
Riprendendo la mia primissima domanda rigurdante il decreto di omologazione. Se il Ministero dei LL. PP. ha emanato un decreto dove prescrive che le macchinette devono essere controllate e tarate annualmente, a chi spetta la vefica fiunzionale? Io penso che se a posta di una macchina fotografica ad uso "PAPARAZZO" ci fosse una videoripresa che accertasse non l'istante dell'infrazione ma un momento ben delineato tipico e fluido di circa diciamo un minuto dove si possa verificare il "VERO EVENTO", secondo me non ci sarebbe nulla da eccepire, magari accompagnato da un tabbellone che ne indichi i secondi residui delle luci semaforiche sarebbe Giusto Giusto e Giusto. due Foto per me non voglio dire nulla per di più, e chi era alla guida? allora mettiamo il caso che fossi io ma indico mio nonno ultra ottantenne con ancora la patente.? Queste norme del C.d.S. penso che non servano a prevenire ma autorizzano qualcuno a far cassa e basta. (sono solo mie supposizioni) Grazie Avvocato e buon lavoro.

Avv. G. Lore
23-05-2011, 15:39
Per la privacy non si può riprendere il guidatore e non dice nulla di innovativo sulle comunicazioni dei dati del conducente.
Se uno è ligio alla propria coscienza indica la verità, altrimenti si può indicare chiunque, la storia è piena di persone che addirittura campano vendendo la propria patente a chiunque, il popolo italiano è famoso per saper trarre lucro da ogni vicenda.
Non è che una foto che riprende un automobilista poi certificherebbe l'identità di questo, a meno che la burocrazia non assuma un numero spropositato di persone (così risolvendo il problema della disoccupazione, sarebbe un'idea) atto a verificare se le persone indicate nelle comunicazioni dei dati del conducente siano effettivamente quelle riprese nella foto.
Sulla taratura come dettoLe secondo la costante giurisprudenza deve essere il ricorrente a dar prova di un vizio sussistente sull'apparecchio e ovviamente tale prova - come suol dirsi - è diabolica.
Del resto con i photored o similari il problema della taratura lo vedo poco eccepibile, perchè non è un sistema che rileva qualcosa di propenso all'errore come la velocità, ma certifica una situazione di fatto.
Foto con rosso prima e dopo l'incrocio, è una verità oggettiva.
Sull'art. 60 legge 120/10 come dettoLe al momento non è una norma cogente e comunque di per sè non inficia sulla legittimità della rilevazione.
Tra l'altro non mi sorprenderei se il mille proproghe avesse riguardato anche tale articolo

robertoxxx
23-05-2011, 16:02
Simpatica Risposta ringrazio, saluto e Vi auguro Buon Lavoro.
Le farò sapere sul primo ricorso ed anche sul secondo
CMQ riguardo le mie tesi, Le vorrei segnalare questo sito:

Giovinazzo.it (http://lnx.giovinazzo.it/modules/news/article.php?item_id=956)

e quest'altro se posso essere utile :

Giovinazzo, scattano i sigilli al photored Avevano multato 2.500 automobilisti - Corriere del Mezzogiorno (http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2011/22-marzo-2011/giovinazzo-scattano-sigilli-photoredavevano-multato-2500-automobilisti-190283113811.shtml)


Secondo me non solo le machcinette ma anche i semafori dovrebbero essere tarati, o facciamo a gara achi prende più multe. A presto!!!!!!!!!

Avv. G. Lore
23-05-2011, 16:08
Non ho ben capito la frase "simpatica risposta"...cerco di dare la migliore assistenza possibile (tra l'altro scrivendo su questo forum mentre lavoro nel mio studio per i miei clienti).
Se la frase è a intendere che non Le sto dando l'assistenza che desidera (o peggio ancora) mi addolora, perchè di simpatico (inteso come atteggiamento ludico e non serio) il mio intervento non ha nulla.
Sui photored e similari truffaldini d'accordissimo con Lei, ma non c'entra la taratura del macchinario (semmai sono problemi di programmazione degli stacchi verde-giallo-rosso degli impianti semaforici).
Infine c'è la visione generale dello stato dei fatti: levare l'ici è satto il gioco delle tre carte. via una tassa e dentro soldi con le sanzioni amministrative e purtroppo i Comuni giocano su alcune sentenze della Cassazione a loro favorevoli nell'uso di sistemi così equivoci come questi (la famosa sentenza sulla legge sulla metrologia docet).

robertoxxx
23-05-2011, 16:28
No assolutamente mi scuso con Lei e le ribadisco che reputo lodevolmente il sito ed il vostro operato. Ora vi spiego cosa ho trovato di simpatico nella Sua risposta. Lei cita testualmente: ""...la storia è piena di persone che addirittura campano vendendo la propria patente a chiunque, il popolo italiano è famoso per saper trarre lucro da ogni vicenda.
Non è che una foto che riprende un automobilista poi certificherebbe l'identità di questo, a meno che la burocrazia non assuma un numero spropositato di persone (così risolvendo il problema della disoccupazione, sarebbe un'idea) atto a verificare se le persone indicate nelle comunicazioni dei dati del conducente siano effettivamente quelle riprese nella foto.""
Questo ho trovato simpatico!!! Mi scuso ancora non averla ragguagliata della frase simpatica nella mia preced. comunic. Con stima Le Auguro ancora Buon Lavoro e grazie per i prewziosi suggerimenti.

Avv. G. Lore
23-05-2011, 16:36
Appagante il confronto con Lei e non deve in alcun modo scusarsi.
Volevo solo avere chiaro il significato di una frase che per mia esclusva colpa non avevo capito.
Purtroppo ci sono utenti che sembrabo godere ad aprire gratuite polemiche obbligandoci a sacrificare tempo e lavoro per replicar loro, quindi volevo evitare che si verificasse ciò!

robertoxxx
23-05-2011, 16:42
ok Grazie ed ancora buon lavoro a risentirLa a presto.

Avv. G. Lore
23-05-2011, 17:04
A Lei

Utente1717
13-09-2012, 10:57
Mi chiedevo se sono ancora possibili. Ricordo una sentenza del 2009 che non le rendeva piu' applicabili, perche' il conducente non avrebbe possibilita' di contestazione immediata.

Mi sapete dire se oggi si possono fare multe per passaggio con il rosso identificato tramite telecamere e non contestato sul momento da agenti?

Grazie, saluti

Avv. G. Lore
13-09-2012, 10:58
no, la normativa è mutata

Utente1717
13-09-2012, 19:42
Mi scusi, ma non ho capito la risposta. Sono possibili o non sono possibili quei tipi di multe per semaforo rosso?

Avv. G. Lore
13-09-2012, 20:37
Sì.