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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n° 13745



Avv. G. Lore
03-05-2011, 09:58
L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se effettuato dagli agenti accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2011, n. 13745 sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato presso una struttura sanitaria.

L'art. 186, comma 5, del codice della strada, infatti, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro.

Nella specie, l'imputato è stato sottoposto ad alcol test solo con l'etilometro da parte degli agenti della Polizia Stradale, oltre 2 ore dopo il fatto. Per tali ragioni la difesa sosteneva che la prova andasse considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.

L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale,
essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite.

larazza.to
01-06-2011, 23:34
le prove etilometriche previste sono 2, ma se vi fosse una sola prova etilometrica cosa potrebbe disporre il giudice?

bastians
02-06-2011, 09:42
dipende dai motivi che non hanno permesso la seconda prova, in genere viene equiparato al rifiuto di eseguire il test con tutte le sue conseguenze, ma non e' detto

MVagusta
02-06-2011, 10:33
si ma.......anche due ore dopo.......a parte che in quelle due ore uno potrebbe evnatualmente andarsi a bere due cuba libre visto che la legge ancora nn vieta l'alcool:-))
ma facciamo finta che vanno bene le due ore.......e dopo 4 ore??e dopo 6 ore??
fino a quando possono?nn e' scritto

larazza.to
02-06-2011, 11:13
non e' stato applicato il rifiuto...dopo aver effettuato la prima prova 0,85 "volume insufficiente" mi sono sentito male e mi hanno portato con l'autolettiga all'ospedale dove a quanto pare la polizia non ha presentato la richiesta dell'esame ematico e pertanto i medici non mi hanno fatto alcun prelievo e quindi mi hanno sospeso la patente per 6 mesi(hanno tenuto buona una sola prova etilometrica).esiste qualche sentenza in merito?

MVagusta
02-06-2011, 11:23
le FDo hanno troppo potere dicrezionale......

automobileaddio
08-06-2011, 14:10
Ciao Larazza, per essere accertato lo stato alcolico devono esserci 2 prove con l'etilometro o gli esami del sangue.
Se non ci sono le 2 prove e non ti contestano il rifiuto di sottoporti al test sei in fascia 1.
Comunque dai un'occhiata GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Se non si accerta con l’etilometro, ma solo con la verifica dei sintomi, si applica la pena più bassa - Vercelli Oggi (http://www.pmnet.it/dett_news.asp?t=2&id=11202)
Ciao.

larazza.to
08-06-2011, 16:42
grazie automobileaddio,per puntualizzare e' stata considerata la sola prova etilometrica di 0,85 e per questo sono in 2 fascia.