Avv. G. Lore
03-05-2011, 09:58
L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se effettuato dagli agenti accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2011, n. 13745 sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato presso una struttura sanitaria.
L'art. 186, comma 5, del codice della strada, infatti, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro.
Nella specie, l'imputato è stato sottoposto ad alcol test solo con l'etilometro da parte degli agenti della Polizia Stradale, oltre 2 ore dopo il fatto. Per tali ragioni la difesa sosteneva che la prova andasse considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale,
essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite.
L'art. 186, comma 5, del codice della strada, infatti, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro.
Nella specie, l'imputato è stato sottoposto ad alcol test solo con l'etilometro da parte degli agenti della Polizia Stradale, oltre 2 ore dopo il fatto. Per tali ragioni la difesa sosteneva che la prova andasse considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale,
essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite.