Avv. G. Lore
02-05-2011, 09:23
Le sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada di importo minimo di 200 euro possono essere pagate a rate anche in assenza dell'atteso decreto interministeriale previsto dal comma 9, art. 202-bis C.d.S..
Lo precisa la Circolare 22 aprile 2011, n. 6535 con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni in materia di sicurezza stradale (Legge 29 luglio 2010, n. 120).
La concessione del beneficio della rateizzazione spetta ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce inoltre, in merito al permesso speciale di guida per motivi di lavoro (tre ore giornaliere), che l'autorizzazione oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate dalla norma (art. 218, comma 2, C.d.S.) quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia concessa a fattispecie che hanno rilevanza penale.
Lo precisa la Circolare 22 aprile 2011, n. 6535 con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni in materia di sicurezza stradale (Legge 29 luglio 2010, n. 120).
La concessione del beneficio della rateizzazione spetta ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce inoltre, in merito al permesso speciale di guida per motivi di lavoro (tre ore giornaliere), che l'autorizzazione oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate dalla norma (art. 218, comma 2, C.d.S.) quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia concessa a fattispecie che hanno rilevanza penale.