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Visualizza Versione Completa : Recidiva fascia B?



Rccardo10
29-04-2011, 11:49
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Vi spiego brevemente la mia situazione.

Settembre 2009 mi fermano, 0,89 g/l; 6 mesi di sospensione (scontati 3 poi fatto ricorso per motivi lavorativi e riottenuto patente ma non solo per 3 ore al giorno, potevo guidare come e dove volevo ma sotto controllo esami)

Aprile 2011 mi fermano nuovamente, stavolta alle 11:00 quindi senza aggravante con 1,19 e 1,26; ora vi chiedo:
A) mi hanno detto dalla prefettura di Modena che la recidività non esiste più ad oggi o perlomeno è intesa solamente nei 12 mesi (quindi non rischio la revoca della patente)
B) per potermi recare a lavoro ho richiesto il permesso di 3 ore al giorno, me lo concedereanno nonostante avessi la prima pena sospesa?
C) giusto oggi mi è arrivato il decreto di condanna del 2009 dove mi condannano a pagare 1850 euro, il mio avvocato mi preannunciò che avremmo fatto opposizione ma non so che cosa significhi
D) sapendo che ho aggravato la mia situazione, ora che mi succederà? mi hanno preannunciato circa 9 mesi di sospensione più multa ma la galera non la rischio vero?

Scusate le molte domande ma sono davvero preoccupato, inoltre avevo ancora 3 mesi da scontare nella vecchia condanna, quindi sicuramente me li faranno scontare ma quando? con l'opposizione per questo decreto penale cosa posso ottenere? e contando l'infrazione recente (25 aprile 2011) il prossimo decreto penale cosa conterrà?

Rccardo10
29-04-2011, 13:31
oltretutto ho 15 punti sulla patente ma ancora mi devono essere tolti i 10 el 2009 (credo mi vengano tolti ora che mi è arrivato il D.P. di condanna ma se faccio opposizione ritarderà ulteriormente la decurtazione) e mi dovranno essere tolti i 10 del 2011, quindi ho pensato: i 10 di aprile 2011 mi verranno tolti circa nel 2013 quindi non rischio di dover ridare la patente giusto? sarà suff attendere che mi vengano tolti i 10 del 2009, scendo a 5 punti, faccio l'ennesimo corso di recupero da 6 punti per andare a 11 poi attendo la decurtazione dei 10 di questo aprile 2011 e rimango con 1, poco ma suff per non perdere la patente.
Tutto corretto? un po contorto ma del resto la mia situazione è incasinata

jacopo_love
29-04-2011, 14:39
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Vi spiego brevemente la mia situazione.

Settembre 2009 mi fermano, 0,89 g/l; 6 mesi di sospensione (scontati 3 poi fatto ricorso per motivi lavorativi e riottenuto patente ma non solo per 3 ore al giorno, potevo guidare come e dove volevo ma sotto controllo esami)

Aprile 2011 mi fermano nuovamente, stavolta alle 11:00 quindi senza aggravante con 1,19 e 1,26; ora vi chiedo:
A) mi hanno detto dalla prefettura di Modena che la recidività non esiste più ad oggi o perlomeno è intesa solamente nei 12 mesi (quindi non rischio la revoca della patente)
B) per potermi recare a lavoro ho richiesto il permesso di 3 ore al giorno, me lo concedereanno nonostante avessi la prima pena sospesa?
C) giusto oggi mi è arrivato il decreto di condanna del 2009 dove mi condannano a pagare 1850 euro, il mio avvocato mi preannunciò che avremmo fatto opposizione ma non so che cosa significhi
D) sapendo che ho aggravato la mia situazione, ora che mi succederà? mi hanno preannunciato circa 9 mesi di sospensione più multa ma la galera non la rischio vero?

Scusate le molte domande ma sono davvero preoccupato, inoltre avevo ancora 3 mesi da scontare nella vecchia condanna, quindi sicuramente me li faranno scontare ma quando? con l'opposizione per questo decreto penale cosa posso ottenere? e contando l'infrazione recente (25 aprile 2011) il prossimo decreto penale cosa conterrà?




A) La recidiva esiste ancora...... anche se credo che non ne terranno conto della precedente condanna, questo perché l'iter della prima procedura non si è ancora completato (vado a supposizione per esperienza, sono anche io nella stessa situazione.... se qualcuno sa di più a riguardo mi aggiorni)

B) Che te lo concederanno, vado a logica, è facile (vedi punto A)

C) Fare opposizione significa appunto "opporsi" al decreto penale di condanna, in questo modo ritardi ulteriormente il procedimento e ti verrà fissata in futuro l'udienza per il primo grado di processo.

D) La sospensione di 9 mesi può essere, magari anche di più, la galera non la rischi, con il decreto penale che ti arriverà, si procede soltanto con la pena pecuniaria, quindi al pagamento di una multa (salata) + pena accessoria della sospensione patente.

jacopo_love
29-04-2011, 14:40
oltretutto ho 15 punti sulla patente ma ancora mi devono essere tolti i 10 el 2009 (credo mi vengano tolti ora che mi è arrivato il D.P. di condanna ma se faccio opposizione ritarderà ulteriormente la decurtazione) e mi dovranno essere tolti i 10 del 2011, quindi ho pensato: i 10 di aprile 2011 mi verranno tolti circa nel 2013 quindi non rischio di dover ridare la patente giusto? sarà suff attendere che mi vengano tolti i 10 del 2009, scendo a 5 punti, faccio l'ennesimo corso di recupero da 6 punti per andare a 11 poi attendo la decurtazione dei 10 di questo aprile 2011 e rimango con 1, poco ma suff per non perdere la patente.
Tutto corretto? un po contorto ma del resto la mia situazione è incasinata


Se fai opposizione al decreto penale che ti è appena arrivato ritardi ulteriormente il procedimento e quindi anche la decurtazione dei punti.

Avv. G. Lore
29-04-2011, 14:40
No il punto B non può essere concesso.
Il permesso di guida è previsto dal 218 cds che regola le sospensioni patenti per illecito amministrativo, mentre qui siamo nel penale

jacopo_love
29-04-2011, 14:42
No il punto B non può essere concesso.
Il permesso di guida è previsto dal 218 cds che regola le sospensioni patenti per illecito amministrativo, mentre qui siamo nel penale



Questa mi è nuova... buona a sapersi (o meglio male a sapersi...)! grazie Avvocato.

Rccardo10
29-04-2011, 14:54
L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Penso sia sbagliata la sua supposizione Avv. Lore o mi sbaglio io? qui dice che basta non aver commesso incidente

Avv. G. Lore
29-04-2011, 14:58
Le ripeto, Lei sta citando l'art. 218 c.d.s. che si applica solo agli illeciti amministrativi e non penali.
Viceversa si dovrebbe applicare la tempistica dei 5+15 per l'emissione dell'ordinanza anche ai casi di 186 fascia 2 e 3 e non è così.
Lei rientra nel 223 c.d.s. che non prevede tale vicenda.

Rccardo10
29-04-2011, 15:00
in sostanza me la sogno la patente per 3 ore al giorno? allora le chiedo un'altra cosa, posso richiedere cmq per la seconda volta la sospensione della pena documentando il fatto che io necessito della patente per guidare? Se posso richiederlo un'altra volta le domando: è quasi impossibile che mi venga concessa ancora? grazie mille per la disponibilità

Rccardo10
29-04-2011, 15:03
ALTRO CAMBIAMENTO - Col nuovo codice della strada introdotto ad agosto 2010, chi subiva la sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza (anche con un tasso alcolemico altissimo) o sotto l’effetto di droghe aveva la possibilità di chiedere al prefetto l’autorizzazione a guidare per tre ore al giorno: un permesso speciale (che poteva essere negato) per andare a lavorare o per assistere un disabile. Ma ora la circolare del ministero dell’Interno numero 6535 del 22 aprile 2011 limita la norma. Si può fare richiesta del permesso a ore solo in un caso: guida in stato d’ebbrezza con un tasso da 0,5 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue (un illecito amministrativo). Niente permesso a chi supera gli 0,8 grammi e a chi si era drogato (sono illeciti penali).

VINCOLI CHE GIÀ C’ERANO - Restano in vigore altre limitazioni già previste dal nuovo codice della strada. Il permesso lo si può chiedere una sola volta nella vita, a due condizioni: se l’infrazione non ha “causato” un incidente, e se non si può utilizzare un mezzo pubblico per recarsi a lavorare o per assistere un disabile. E chi ottiene il permesso si vedrà il periodo di sospensione allungato per il doppio delle ore di guida autorizzate

Avv. G. Lore
29-04-2011, 15:06
L'ultimo post non l'ho capito (cioè semplicemente conferma che non può chiedere il permesso).
Sul resto Lei è già patrocinato e non posso risponderLe.
Lascio la parola ai ragazzi ferratissimi che discutono in questa sezione

Rccardo10
29-04-2011, 15:43
per Avv. Lore

le chiedo un'altra cosa, posso richiedere cmq per la seconda volta la sospensione della pena documentando il fatto che io necessito della patente per guidare? Se posso richiederlo un'altra volta le domando: è quasi impossibile che mi venga concessa ancora? grazie mille per la disponibilità

Rccardo10
29-04-2011, 15:48
capito, grazie comunque, allora rivolgo la domanda a chi sa e può rispondermi: nel primo caso del 2009 feci ricorso e chiesi tramite avvocato la sospensione del provvedimento adducendo motivi lavorativi, il giudice di pace (penso) accolse il ricorso e sospese il provvedimento permetttendomi di riavere la patente in attesa del giudizio del penale. Dovevo fare le analisi ma potevo guidare normalmente e ovunque. Con il fattaccio del 25 aprile 2011 mi hanno risospeso la patente quindi chiedo: non potendo richiedere il permesso per 3 ore al giorno posso cmq riporvare a chiedere la sospensione della pena adducendo motivi lavorativi (che sono poi reali nel senso che io con la macchina ci lavoro) oppure la sospensione della pena si può richiedere una sola volta ?

bastians
29-04-2011, 21:13
la sospensione della patente non te la scampi, la rinvii solamente (se il GDP accoglie il ricorso), perche' terminato l'iter penale ti ritroverai con un residuo di sospensione patente ancora da scontare, ammesso che non te la revochino per recidiva, che esiste e che rientra nel biennio a tutt'oggi e secondo l'ultimo CDS

MVagusta
30-04-2011, 13:44
cmq sta storia della recidiva nel biennio non si e' mai capita fino in fondo.......nel senso,vale per tutte le fasce??cioe'.......uno che la malaugurata sorte viene beccato a 0.60g/l per cue volte nella'rco di due anni rischia la revoca??sembra assurdo....
Poi,sti due anni....da quando??si presume dalla data dell'infrazione non dal DP.......anche perche' se fosse dal DP sarebbe come dire che la fascia A che non e' penale e quindi DP non ne avra' non rischia la revoca mai...boh......

Rccardo10
30-04-2011, 14:47
dunque io ho sentito la prefettura di Modena e mi hanno assicurato che la revoca non esiste x il biennio, da quanto ho capito esiste solo per la fascia C

laspugna
30-04-2011, 19:33
la sospensione condizionale della pena x il primo reato (settembre 2009) sicuramente non te la concederanno avendo compiuto un'infrazione della stessa indole entro il biennio

x il secondo che sara' molto piu' pesante ti conviene richiedere i lpu

MVagusta
01-05-2011, 09:11
dunque io ho sentito la prefettura di Modena e mi hanno assicurato che la revoca non esiste x il biennio, da quanto ho capito esiste solo per la fascia C

Ma questa cosa e' a discrezione del prefetto oppure e' una legge di sto stato ??

Ivy78
05-05-2011, 09:51
Se non sbaglio è proprio la "legge dello Stato" che disciplina ciò..infatti la revoca in caso di recidiva è inserita solamente nel capo c) dell'art. 186 cds e quindi si riferisce esclusivamente a recidiva in ipotesi del capo c)...

gigi sullivan
05-05-2011, 16:04
L'ultimo post non l'ho capito (cioè semplicemente conferma che non può chiedere il permesso).
Sul resto Lei è già patrocinato e non posso risponderLe.
Lascio la parola ai ragazzi ferratissimi che discutono in questa sezione


Avvocato, vorremmo non essere così ferrati ;)

MVagusta
05-05-2011, 17:32
Se non sbaglio è proprio la "legge dello Stato" che disciplina ciò..infatti la revoca in caso di recidiva è inserita solamente nel capo c) dell'art. 186 cds e quindi si riferisce esclusivamente a recidiva in ipotesi del capo c)...

sicuro??certo?
non si e' mai capito molto bene questo punto.....

mikele887
07-03-2013, 19:09
Salve a tutti, trovandomi nella medesima situazione volevo sapere se c'erano novità riguardo alla recidività in facia b...ovvero essendo risultato positivo, la prima volta 1.03 e la seconda 1.20 nell'arco del biennio si applica la revoca della patente?? preciso che il mio primo procedimento è sempre in corso, ovvero non è ancora avvenuto il processo con la relativa condanna....grazie a tutti in anticipo!!!