PDA

Visualizza Versione Completa : Milano: orari sosta su marciapiede



ginetta79
20-04-2011, 09:49
Buongiorno,
abito a Milano e ho sempre saputo che la sosta su marciapiede è consentita dalle ore 20 alle ore 8, salvo diversa segnaletica.
Il marciapiede deve essere abbastanza spazioso da consentire il parcheggio dell'autoveicolo e l'agevole passaggio dei pedoni.

Questa cosa mi è stata insegnata anni addietro a scuola guida.

Ho trovato una multa fatta alle ore 2:01 per sosta su marciapiede... non ci sono cartelli nè altri impedimenti, assolutamente dimostrabile che non c'è alcun intralcio del passaggio (tra l'altro l'ho parcheggiata davanti a un edificio vuoto e inutilizzato).
La strada è a doppio senso, senza strisce di alcun tipo, parcheggi liberi.

Sapete dirmi cortesemente dove posso trovare delle specifiche in merito?

Non ho intenzione di pagare ma attenderò la notifica a casa per fare ricorso, nel frattempo vorrei potermi documentare in merito.

Grazie per l'attenzione.
G.

Avv. G. Lore
20-04-2011, 11:00
Scusa posso sapere il nome dell'insegnante di scuola guida? perchè sarebbe da causa civile per risarcimento del danno!
Dalle 20 alle 8 si può posteggiare dove vige il cartello di divieto di sosta, salvo segnalazione di divieto 0-24.
Sul marciapiede non si può MAI posteggiare (a prescindere da come è fatto) a meno che la segnaletica non lo permetta.
Sei in contravvenzione, mi spiace.
Se vuoi comunque leggiti il 158 cds.
Ma dimmi Te in che mani siamo

ginetta79
20-04-2011, 11:51
Grazie per la risposta.

Il codice lo conosco, ma so appunto che a Milano è sempre esistita questa deroga.
Non a caso, anche cercando in rete molte persone che contestano multe di questo tipo si appellano alla fascia oraria :confused:

Avv. G. Lore
20-04-2011, 11:57
Scusi ma dova sta scritto???
Se il ricorso si vuo fondare sul fatto che si è sempre fatto così non ha pregio.
L'art. 158 cds parla chiaro:
Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli (1) (2)

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. (2) (3)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 39 a euro 159 per i restanti veicoli (2) (3)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

La vicenda delle 20-8 è regolata dall'art. 7 ma attiene solo ai divieti di sosta, ossia quando su una via vi è un cartello di divieto.
Sul marciapiede la sosta è sempre vietata e semmai il cartello esiste laddove è permessa.

Che su internet si trovino soggetti che eccepiscano questo non può rilevare, conta solo la legge.