Visualizza Versione Completa : Milano: orari sosta su marciapiede
ginetta79
20-04-2011, 09:49
Buongiorno,
abito a Milano e ho sempre saputo che la sosta su marciapiede è consentita dalle ore 20 alle ore 8, salvo diversa segnaletica.
Il marciapiede deve essere abbastanza spazioso da consentire il parcheggio dell'autoveicolo e l'agevole passaggio dei pedoni.
Questa cosa mi è stata insegnata anni addietro a scuola guida.
Ho trovato una multa fatta alle ore 2:01 per sosta su marciapiede... non ci sono cartelli nè altri impedimenti, assolutamente dimostrabile che non c'è alcun intralcio del passaggio (tra l'altro l'ho parcheggiata davanti a un edificio vuoto e inutilizzato).
La strada è a doppio senso, senza strisce di alcun tipo, parcheggi liberi.
Sapete dirmi cortesemente dove posso trovare delle specifiche in merito?
Non ho intenzione di pagare ma attenderò la notifica a casa per fare ricorso, nel frattempo vorrei potermi documentare in merito.
Grazie per l'attenzione.
G.
Avv. G. Lore
20-04-2011, 11:00
Scusa posso sapere il nome dell'insegnante di scuola guida? perchè sarebbe da causa civile per risarcimento del danno!
Dalle 20 alle 8 si può posteggiare dove vige il cartello di divieto di sosta, salvo segnalazione di divieto 0-24.
Sul marciapiede non si può MAI posteggiare (a prescindere da come è fatto) a meno che la segnaletica non lo permetta.
Sei in contravvenzione, mi spiace.
Se vuoi comunque leggiti il 158 cds.
Ma dimmi Te in che mani siamo
ginetta79
20-04-2011, 11:51
Grazie per la risposta.
Il codice lo conosco, ma so appunto che a Milano è sempre esistita questa deroga.
Non a caso, anche cercando in rete molte persone che contestano multe di questo tipo si appellano alla fascia oraria :confused:
Avv. G. Lore
20-04-2011, 11:57
Scusi ma dova sta scritto???
Se il ricorso si vuo fondare sul fatto che si è sempre fatto così non ha pregio.
L'art. 158 cds parla chiaro:
Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli (1) (2)
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. (2) (3)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 39 a euro 159 per i restanti veicoli (2) (3)
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
La vicenda delle 20-8 è regolata dall'art. 7 ma attiene solo ai divieti di sosta, ossia quando su una via vi è un cartello di divieto.
Sul marciapiede la sosta è sempre vietata e semmai il cartello esiste laddove è permessa.
Che su internet si trovino soggetti che eccepiscano questo non può rilevare, conta solo la legge.
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