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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n° 13745



Avv. G. Lore
20-04-2011, 08:56
L'art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L'accertamento effettuato con l'alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

larazza.to
30-08-2013, 09:39
buon giorno avvocato che mi dice della sentenza della cassazione numero 35303 del 21.08.13,risponde in pieno alla mia unica prova etilometricha che riporta la scritta "volume insufficiente" che probabilita' ho di cavarmela?
grazie