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Visualizza Versione Completa : Ho diritto a fare ricorso per l'annullamento della multa?



Bigazzi58
17-04-2011, 15:40
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
In data 15 Aprile 2011 ho ricevuto una multa per eccesso di velocità. Tale violazione accertata su di una macchina a noleggio risale al 02/10/2010. La dichiarazione di notifica da parte della polizia stradale è del 16/03/2011 a mezzo servizio postale, presumo all’azienda di noleggio anche se la PDS dichiara di averla notificata direttamente a me e poi come scritto all’inizio è stata notificata al sottoscritto in data 15/04/2011. Dato che dal 02/10/2010 al 16/03/2011 dovrebbero essere passati più di 150 giorni, mi chiedevo se si potesse fare ricorso al prefetto per l’annullamento della multa. Però vorrei sapere se devo contare giorni lavorativi o tutti inclusi i festivi? Chiedendo ai più esperti del settore, ci sono presupposti per l’annullamento della multa? Grazie a tutti.

scr
17-04-2011, 16:11
la norifica deve avvenire entro 90 giorni non 150

Avv. G. Lore
17-04-2011, 18:47
Posto quanto detto da scr dubito che la notifica sia stata fatta direttamente a Lei, anzi onestamente è impossibile.
La notifica viene fatta sempre al proprietario e solo se il proprietario dichiara ex art. 201 cds che l'auto fosse in locazione o noleggio viene ricaricata al titolare del leasing o al noleggiatore.

Bigazzi58
17-04-2011, 21:49
Grazie della risposta.
Allora ero in una macchina a noleggio e il 02/10/2010 ho fatto questa contravvenzione che mi è stata notificata il 15/04/2011. Sul verbale è scritto chiaramente che al sottoscritto quale OBBLIGATO IN SOLIDO è stato recapitato il 16/03/2011. Ma ripeto penso si riferisca al noleggiatore e non a me. Ora che sia il 15/04/2011 o il 16/03/2011 dalla data della contravvenzione e cioè il 02/10/2010 al 16/03/2011 passano più di 150 giorni, quindi ho diritto a fare ricorso al prefetto per farmi annullare la multa? Altra cosa, si contano naturalmente tutti i giorni inclusi i festivi? Grazie.

Avv. G. Lore
18-04-2011, 09:16
Lei continua a ripetere dei 150 gg. ma continua a errare.
Le ripetiamo che il termine è di 90 gg.
Posto quanto sopra, se c'è stata una prima notifica al proprietario del veicolo i 90 gg. non decorrono dal giorno dell'infrazione, bensì da quando all'accertatore è arrivata la comunicazione da parte del noleggiante della pendenza del nolo sul veicolo in questione.
In sostanza deve capire quando è stata fatta la prima notifica e quando è arrivata all'accertatore la comunicazione del noleggiante.
La data del 16.3.2001 dovrebbe semplicemente indicare che la notifica postale è stata consegnata alle Poste in quella data

Bigazzi58
18-04-2011, 11:27
Gentile Avv. Lore,

la ringrazio della risposta.
Al noleggiatore che è il proprietario dell'auto il verbale sarà stato notificato dopo il 16/03/2011 poiché la PDS ha consegnato a poste italiane lo stesso in data 16/03.
Dalla data della contravvenzione al 16/03 passano più di 90 giorni.
Ho diritto a fare ricorso per l'annullamento della multa?

Avv. G. Lore
18-04-2011, 11:30
Il 16.3 credo sia la data di consegna alle Poste per la notifica a Lei.
Non è possibile che in un mese abbiano fatto due notifiche

Bigazzi58
18-04-2011, 15:36
Allora vi è scritto 16/03 della consegna alle poste.
Poi le poste l'ha consegnata fisicamente al sottoscritto il 15/04.
Quindi tenendo conto la data del 16/03/2011, giorno in cui la POLIZIA consegna l'atto alle poste e partendo dal 02/10/2010 giorno in cui è stata commessa la violazione, è possibile fare ricorso per annullamento della multa?
La ringrazio della disponibilità.

Avv. G. Lore
18-04-2011, 16:01
Mi sa che non ci capiamo.
Il 16.3 è partita la notifica a Lei.
Bisgna capire se (come è certo nel 99,999999999% dei casi) in precedenza la notifica è stata svolta al proprietario.
Quella notifica ha interrotto l'incedere dei termini e i 90 gg. ricominciano a decorrere da quando è stata ricevuta dall'accertatore la comunicazione del proprietario dell'esistenza del noleggio

Bigazzi58
18-04-2011, 17:14
Ok quindi il 16/03 è partita verso il sottoscritto.
Quindi bisognerebbe capire quando effettivamente la POLIZIA l'ha notificata al noleggiatore cioè il proprietario dell'auto, è questo che intende?
Comunque io non ho alcuna possibilità di fare ricorso per annullamento giusto?

Avv. G. Lore
18-04-2011, 17:36
Esattamente.
Bisogna capire quando è stata fatta la notifica al proprietario e quando l'accertatore ha ricevuto dal proprietario la comunicazione del 201 cds.
Al momento non vi è ragione di credere che la notifica si tardiva

Bigazzi58
19-04-2011, 21:03
Stamane ho chiamato il noleggiatore (proprietario dell'auto) e mi ha comunicato che la notifica l'hanno ricevuta il 7 Dicembre 2010.
Tenendo presente questo articolo: Nuovi termini per la notifica delle multe - Il blog ufficiale di Moduli.it - Moduli.it (http://blog.moduli.it/2010/09/06/nuovi-termini-per-la-notifica-delle-multe/)
dice chiaramente che devono passare 150 giorni (90 + 60). In questo caso il trasgressore non è stato immediatamente identificato. Quindi nella prima notifica al noleggiatore la POLIZIA ha rispettato i 90 giorni.
Ma anche ponendo che il noleggiatore abbia avvisato la POLIZIA il 1° Gennaio 2011, cioè che il trasgressore era un altro, 60 giorni sono passati, poiché mi è stato notificato come da verbale il 16 Marzo 2011.

Avv. G. Lore
19-04-2011, 21:12
Certo che nel web se ne leggono di ogni specie.
Evviva l'incompetenza che purtroppo svia chi non è padrone della materia.
Le do un consiglio.
Se vuol far da solo o non dare retta a un tecnico, non vada su siti trovati su google o altro.
legga le norme, queste non mentono.

Le riporto il 201 cds

Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.


Ora Le riporto la parte del 201 cds che Le interessa:Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".

Come vede ciò che Lei ha riportato è una cavolata. I giorni sono sempre 90.
In questo caso i 90 gg. per Lei decorrono da quando l'Amministrazione - come dice la legge - è posta in grado di individuare il trasgressore (cioè Lei).
Dunque da quando è stato comunicato all'accertatore che il veicolo era in noleggio a Lei decorrono i 90 gg.

Come dettoLe dall'inizio :)

Bigazzi58
19-04-2011, 21:27
Mi pare che stiamo concludendo questo dilemma :)
Quindi mettendo per esempio che in data 13 Dicembre 2010 il noleggiatore abbia notificato alla POLIZIA che il conducente dell'autovettura era il sottoscritto.
Dal 13 Dicembre 2010 al 16 Marzo 2011(giorno in cui la POLIZIA dichiara sul verbale che ha notificato lo stesso al sottoscritto) se passano più di 90 giorni ho diritto al ricorso, se ve ne sono meno, non ho diritto a nulla. Giusto?

Avv. G. Lore
19-04-2011, 21:29
Exactly.
Chiaramente parliamo solo del tema "notifica tardiva/tempestiva".
Nel merito il verbale va esaminato per capire se sia opponibile o meno.
Per chiudere con un sorriso (necessario dato che la mia Roma sta concludendo l'ennesimo fallimento stagionale...sigh sigh)...il dilemma l'ha creato Lei si è voluto complicare la vita, la vicenda era chiara dall'inizio :)

Bigazzi58
19-04-2011, 21:34
La ringrazio avvocato, è stato gentilissimo :)
E' la prima volta, quindi do' la colpa alla mia inesperienza e distrazione.
Comunque fin dall'inizio, anche se non specificato intendevo per notifica in ritardo dell'atto.
Ancora grazie 1000 e buona serata.

Avv. G. Lore
19-04-2011, 21:36
A Lei