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Visualizza Versione Completa : Guida in stato di ebbrezza - legittima la revisione della patente di guida



Avv. Ribbeni
13-04-2011, 17:21
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 18.03.2011 n. 1669

Con la sentenza del 18 Marzo 2011, n. 1669, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito a una questione sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida di un automobilista, fermato dai Carabinieri alla guida della sua autovettura, in stato di ebbrezza alcolica.
il T.R.G.A.-Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso proposto da Marcocci Stefano avverso il provvedimento n. 515/128/01 del 17 aprile 2001 del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 0006/10 del 10 novembre 2000 del Direttore dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., per essere il ricorrente in data 10 giugno 2000 stato colto dai Carabinieri di Bressanone alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica (con accertamento di un tasso alcolemico di 2,74 g/l). Annullava pertanto il gravato provvedimento.
Il T.R.G.A. accoglieva il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento, che si sarebbe limitato a ripetere la previsione dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza precisare i concreti presupposti di fatto che avrebbero fatto dubitare della persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per la titolarità della patente di guida.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea omessa considerazione che il potere-dovere, di natura preventiva/cautelare, di disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non era subordinato all’accertamento giudiziale della responsabilità del soggetto destinatario in termini di illiceità penale o amministrativa, essendo per contro sufficiente l’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dell’idoneità psico-fisica a condurre il veicolo; b) l’erronea affermazione dell’insufficienza di motivazione, nella specie congruamente esplicata, anche per relationem, sia nel provvedimento di revisione, sia nel provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.
"Giova premettere, in linea di diritto, che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (sulla natura del provvedimento in esame, v. C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276).
In considerazione dell’evidenziata funzione cautelare/preventiva – e non sanzionatoria – dell’istituto della revisione della patente di guida deve, in particolare, ritenersi motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il mero dato obiettivo dell’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida senz’altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psico-fisica in capo al conducente titolare della patente di guida.
Nel caso di specie, dal provvedimento di revisione del 10 novembre 2000 e dagli atti ivi richiamati, in ispecie dal provvedimento n. 5019157 del 10 novembre 2000 del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (che a sua volta richiama il rapporto n. 88/252 del 10 giugno 2000 del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Bressanone), col quale all’odierno appellante è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida per la durata di 45 giorni, emerge che il medesimo il giorno 10 giugno 2000 (in località Bressanone) era stato colto alla guida della propria autovettura in manifesto stato di ebbrezza alcolica, con l’elevato tasso alcolemico di 2,74 g/l accertato a mezzo etilometro, che secondo le acquisizioni della scienza medica – peraltro recepite sul piano normativo dall’art. 186 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che all’epoca del fatto de quo configurava il superamento della soglia di 0,5 g/l quale illecito penale e, attualmente, prevede un’ipotesi aggravata di reato (con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio), qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso superiore a 1,5 g/l – comporta una forte diminuzione delle percezioni del conducente e la sua inidoneità assoluta alla guida.
A fronte dell’accertato elevato tasso alcolemico, l’Amministrazione del tutto legittimamente – con un provvedimento peraltro congruamente motivato, anche per relationem agli atti dell’organo prefettizio e degli organi accertatori – ha fatto ricorso allo strumento preventivo della revisione della patente di guida.
In riforma della gravata sentenza, s’impone dunque il rigetto del ricorso proposto in primo grado, essendo le relative censure prive di fondamento.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado"

massimo
14-04-2011, 10:43
In altre parole, è sufficiente la rilevazione dell'etilometro per determinare lo stato d'ebbrezza??

Avvocato, in quanto si prescrive il reato art 186 in penale? e si calcola dal giorno in cui si è comemsso il reatofino all'eventuale sentenza della cassazione o cosa?
Grazie in anticipo

Avv. Ribbeni
14-04-2011, 12:34
Salve, beh la giurisprudenza è altalente al riguardo; sicuramente rispetto all'etilometro hanno maggiore rilievo le dichiarazioni dei verbalizzanti, ben potendo x non barcollare o essere ubrico seppur l'etilometro rilevi oggettivamente il contrario.
La prescrizione decorre dal giorno in cui è commesso il fatto e salvo atti interruttivi il reato dobrebbe prescriversi in 4 anni.
Posto che il computo della prescrizione non è così semplice!

MVagusta
14-04-2011, 12:44
cambia qualcosa con l'introduzione del processo breve??in altre parole,facciamo dei numeri,ammesso che un soggetto sia stato "denunciato"per art 186 il 01/01/2010 quando sara' certo che il caso non verra' mai dibatutto??mi sembra di capire 01/01/2014......e con la nuova norma di B cambia qualcosa?

MVagusta
14-04-2011, 12:51
Anche perche',mi scusi avvocato se non capisco bene,traggo da wikipedia........se e' passato ddl del 01/2010 presentato al senato (copio incollo)

in caso di reati commessi dopo il maggio 2006 e con pene inferiori nel massimo a 10 anni:
dopo 2 anni per ogni grado di giudizio


leggendo presumo che se il reato e' commesso il 01/01/2010 al 01/01/2012 si dovrebbe,da ieri sera ,essere salvi o sbaglio??

massimo
14-04-2011, 15:15
Da quel che hanno detto i miei avvocati, fino ad oggi il reato si prescrive dopo 5 anni (4 anni +1/4). Con la legge vergogna di ieri (se confermata in senato e firmata dal presidente napolitano) ci sarà una riduzione per i soli incensurati a 4 anni + 1/6. Ergo, per noi cambia poco.
Il mio dubbio è se il dato di partenza sia effettivamente 5 anni (ma nessuno lo sà con certezza;(.

MVAugusta, quella che citi tu è un'altra legge in discussione al senato che definisce in 3 anni (e non 2 come nella prima versione) il termine massimo per essere condannati in primo grado, pena la prescrizione del reato. ma quì è altro un altro film...

MVagusta
14-04-2011, 15:37
Da quel che hanno detto i miei avvocati, fino ad oggi il reato si prescrive dopo 5 anni (4 anni +1/4). Con la legge vergogna di ieri (se confermata in senato e firmata dal presidente napolitano) ci sarà una riduzione per i soli incensurati a 4 anni + 1/6. Ergo, per noi cambia poco.
Il mio dubbio è se il dato di partenza sia effettivamente 5 anni (ma nessuno lo sà con certezza;(.

MVAugusta, quella che citi tu è un'altra legge in discussione al senato che definisce in 3 anni (e non 2 come nella prima versione) il termine massimo per essere condannati in primo grado, pena la prescrizione del reato. ma quì è altro un altro film...

quindi la legge di ieri cosa avrebbe cambiato di cosi sconcertante??

massimo
14-04-2011, 15:55
I tempi di prescrizione per la parte "variabile" che diminuiscono da 1/4 a 1/6.
Che è ESATTAMENTE quel che serve al tipo buffo per far intervenire la prescrizione in primo grado processo Mills. Guadagna quei 5/6 mesi che faranno prescrivere il processo PRIMA della sentenza di primo grado.

MVagusta
14-04-2011, 15:58
I tempi di prescrizione per la parte "variabile" che diminuiscono da 1/4 a 1/6.
Che è ESATTAMENTE quel che serve al tipo buffo per far intervenire la prescrizione in primo grado processo Mills. Guadagna quei 5/6 mesi che faranno prescrivere il processo PRIMA della sentenza di primo grado.

beh insomma capirai.....da 1/4 a 1/6 a lui serviranno e gli altri dovevano svegliarsi prima.......ma e' un'altro discorso

massimo
14-04-2011, 16:13
Sì è come se alla finale di coppa del mondo vinci 1-0 e all'86imo l'arbitro fischia la fine.
Probabilmente averesti vinto lo stesso ma almeno fammela giocare fino in fondo;))

Avv. Ribbeni
14-04-2011, 21:33
Si scusate, la prescrizione non è un mero conto matematico. Dovrebbe prescriversi in 4 anni escluse le sospensioni e le ipotesi aggravate che portano a ulteriori conteggi. Va valutato infatti ogni singolo fatto reato..

massimo
15-04-2011, 10:51
Grazie avvocato. Mi sembra di capire che senza le aggravanti e considerando un'interruzione ad es rinvio a giudizio si dovrebbe arrivare a 5 anni (con la nuova legge, se entra in vigore, a 4 anni e 6 mesi e mezzo)

MVagusta
15-04-2011, 11:20
quindi se uno non ha mosso le acque e loro nn si curano della cosa si e' salvi dopo circa 4 anni e mezzo??

massimo
15-04-2011, 11:53
Se non ti arriva nulla si prescrive in 4 anni!
Gli atti interruttivi sono elencati un un articolo del codice penale, direi cmq che, a meno che se lo dimenticano, qualcosa viene sempre comunicato: rinvio a giudizio, avviso conclusione indagini, ecc...) e quindi si passa a 5 anni.

Avv. Ribbeni
15-04-2011, 16:12
esattamente....sotto un profilo penale conviene pazientare!

MVagusta
15-04-2011, 18:15
A BEH.........di certo nn vado a chiedere nulla..........teniamo presente anche che a me hanno beccato a 0.71g/l in prima fascia a febbraio 2010 quando era ancora penale.....depenalizzato se nn sbaglio ad agosto.......spero che qualcuno in preda al lavoro vero lasci perdere e butti via tutto,alla fine mi fai un penale che nn e' piu penale??

Giuseppe_91
15-05-2011, 12:15
Volevo chiedervi: io ho 0 punti sulla patente, e sono in attesa della famosa lettera di invito a sottoporsi agli esami di revisione entro 30 giorni...e se tale lettera non arrivasse mai? o comunque arrivasse dopo 2 anni dalla mia ultima infrazione? Recupero i 20 punti in tal caso o chi è a 0 rimane a quel punteggio a tempo indeterminato? (cioè fino a che non supera la revisione)
Grazie