Avv. Ribbeni
13-04-2011, 16:45
Cercando sentenze recenti on line ho trovato la seguente, che può sempre essere un utile riferimento.
Giudice di Pace di Lecce - Sentenza n. 1250 del 18 febbraio 2011
Parte ricorrente impugna i processi verbali di accertamento della violazione elevato dall'ente resistente **** relativo alla violazione di cui all'art. 7 c. 9 e 14 C.d.S. posta in essere con l’auto tg. 0000000 e ne chiede l'annullamento per i motivi in fatto e diritto contenuti nell'atto introduttivo.
Nella specie non può sottacersi come l'accertamento sia sfornito di un elemento determinante.
"Ci si riferisce alla carenza di documentazione fotografica che dovrebbe essere parte integrante dell’intero iter amministrativo sanzionatorio e che, siccome non allegata, non conferisce alcun apporto alla tesi, per c.d. colpevolista, della Polizia Municipale di Lecce.
Infatti il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell’accertamento nel mentre l'ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l’auto che ha commesso la violazlone mediante la lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa.
Sicché è da ritenersi privo di dimostrazione l'assunto della P.A. né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti, possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma.
Per concludere i reguisiti di legge non risultano sussistere nella fattispecie donde l'accoglimento del ricorso anche ai sensi dell'art. 23 L. 689/81 potendosi ritenere che, alla luce delle deduzioni sopraesposte, non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
Giudice di Pace di Lecce - Sentenza n. 1250 del 18 febbraio 2011
Parte ricorrente impugna i processi verbali di accertamento della violazione elevato dall'ente resistente **** relativo alla violazione di cui all'art. 7 c. 9 e 14 C.d.S. posta in essere con l’auto tg. 0000000 e ne chiede l'annullamento per i motivi in fatto e diritto contenuti nell'atto introduttivo.
Nella specie non può sottacersi come l'accertamento sia sfornito di un elemento determinante.
"Ci si riferisce alla carenza di documentazione fotografica che dovrebbe essere parte integrante dell’intero iter amministrativo sanzionatorio e che, siccome non allegata, non conferisce alcun apporto alla tesi, per c.d. colpevolista, della Polizia Municipale di Lecce.
Infatti il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell’accertamento nel mentre l'ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l’auto che ha commesso la violazlone mediante la lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa.
Sicché è da ritenersi privo di dimostrazione l'assunto della P.A. né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti, possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma.
Per concludere i reguisiti di legge non risultano sussistere nella fattispecie donde l'accoglimento del ricorso anche ai sensi dell'art. 23 L. 689/81 potendosi ritenere che, alla luce delle deduzioni sopraesposte, non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".