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Visualizza Versione Completa : Corsia preferenziale a Roma



davv82
10-04-2011, 15:15
Salve,

dal 24 Gennaio percorro ogni mattina per andare al lavoro con il mio motociclo Via Palmiro Togliatti a Roma, utilizzando praticamente tutti i giorni alcuni tratti della preferenziale a causa del traffico assurdo di quell'ora. Ho ricevuto proprio ieri (23/02/2011) una contravvenzione in un punto dove il traffico è impenetrabile anche con il mio scooter, tale multa riporta come motivo di mancata contestazione: "La violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio di pubblico trasporto" ed il verbalizzante è un "Accertatore nominato con ordinanza sindacale n.003 del 01.06.10 ai sensi della L.127 del 15/05.97, art.17, comma 133 e L.488/99 art.68.

Ora, avrei un po di domande:
1)E' possibile contestare questa multa immagino, almeno per un paio di motivi come per esempio l'ausiliare che in teoria non può farla, il motivo di mancata contestazione e il fatto che uno scooter non può intralciare i mezzi pubblici...giusto?

2)Percorro quel tratto ogni giorno dal 24 gennaio, la prima multa mi è arrivata ora ed è datata 23 febbraio, possibile che possano arrivarne altre datate prima?

3)Sono passato altre volte davanti ausiliari del traffico ora che ci penso, quindi devo aspettarmene altre dal 23 febbraio fino ad inizio Aprile, ma in teoria quando sono tante non dovrebbero inviarle tutte insieme?

4)Nel caso in cui nel prossimo mese e mezzo arrivino altre multe, posso fare un ricorso generale? In quel caso conviene prefetto o giudice di pace?

Grazie mille

Avv. G. Lore
10-04-2011, 15:55
1) il verbalizzante non è vero che non può farlo. Lei confonde gli ausiliari del traffico della Legge 127/97 art. 17 comma 132 (non competenti) coi dipendenti delle aziende di trasporto della Legge 127/97 art. 17 comma 133 che sono competenti in questi casi. Per il resto i motivi rilevano;
2) difficile, ma possibile,
3) no, dipende da quando sono state lavorate;
4) sì è ammissibile il ricorso unico. Chi adire è una celta Sua. Chiaramente si muova in proprio solo se sa padroneggiare bene la vicenda.

davv82
10-04-2011, 16:07
Grazie per la celere risposta...lei parla di dipendenti delle aziende di trasporto, ma quindi chi mi ha fatto la multa è un autista dell'autobus? Dalla sigla che le ho scritto si intende questo?

Chiedo questo perchè su un sito dove viene trattato l'argomento ho trovato questo "Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”
Bisogna allora verificare che nel verbale ci sia scritto
“accertatore nominato con ordinanza sindacale ….. ai sensi della L. 127 art. 17 comma 133 del 15/5/1997, e L. 488/99 art. 68?.
In questo caso il verbale è nullo e la sanzione inefficace!"

Che rispecchia proprio il mio caso....

Avv. G. Lore
10-04-2011, 16:20
E' una grande cavolata ciò che dice questo passo e dimostra che se si vuole avere informazioni su internet si prendein giro il diritto che è cosa seria.
Tra l'altro questo passo è una contraddizione in termini.
Dice giustamente che il dipendente dell'azienda di trasporto (che sono anche ovviamene gli autisti dei bus ma le multe sono fate da quei sggetti che Lei vede ai margini delle corise e errando chiama ausiliari) possono fare le multe (nin pè vero che possono farlo solo in caso di emergenza) e poi dicono che il richiamo alla 127/97 art. 17 comma 133 8che proprio tai soggetti regolamenta) rende nullo il verbale (che poi è una barzelleta perchè il verbale è valido e semmai è chi giudica sull'opposizione che l'annulla, quindi deve essere opposto, altrimenti resta efficace).
Comunque basta legge ciò che dice la legge.
Riporto il celebre comma 133:"133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

davv82
10-04-2011, 17:05
Perfetto, grazie per la spiegazione. Dunque aspetto le prossime (che sicuramente arriveranno) e poi vedo come procedere...in caso farei ricorso con le due motivazioni sopra (mezzo che non ostacola i mezzi pubblici e traffico pesante), lei che ha molta esperienza in questo tipo di cause, che probabilità ho di vincere il ricorso nel mio caso?

Avv. G. Lore
10-04-2011, 18:42
Da legale non ragiono in termini di probabilità.
le cause vinte o perse in partenza non esistono, ma ne esistono unicamente di fondate o meno.
Se il giudizio è fondato si incardina e ovviamente si tende al massimo valre delle difese da svolgere in ricorso, redigendolo secondo le formalità di legge pena l'inamissibilità e motiovando le deduzioni difensive coi richiami normativi e giurisprudenziali.

emiliano75
10-04-2011, 18:55
Si potrebbe eccepire che l'articolo 6, comma 4, lettera c del codice della strada fa riferimento alle corsie preferenziali fuori dal centro abitato sostenendo che se il legislatore avesse voluto intendere le corsie preferenziali nei centri abitatti avrebbe dovuto richiamare l'art. 7 comma 1 del codice della strada?

Avv. G. Lore
10-04-2011, 19:39
Sì si potrebbe, ma è eccezione superata dalla giursprudenza del foro di roma