arma
05-04-2011, 17:03
Mi rivolgo ai Colleghi per un parere ma anche a quei forumisti che hanno acquisito una notevole competenza. Ad una ragazza viene ritirata la patente previa sottoposizione ad etilometro. La stessa mi riferisce che dovrebbe essere in fascia B), ma attende l'ordinanza. Dopo 24 giorni dal ritiro, anzichè l'ordinanza prefettizia, gli viene notificato provvedimento della Motorizzazione Civile del luogo di residenza (avente ad oggetto revisione della patente di guida), ove ex art. 128 cds, "..attesa la comunicazione da cui risulta che in data ..... è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza alcolica viene invitata entro 30gg a sottoporsi a visita medica presso la Commissione.....in quanto il suo comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità..... (1° co. art. 128 cit.). In caso di mancata sottoposizione a visita medica nei termini prescritti , la patente è sospesa senza necessità di ulteriore provvedimento..."(????).Ho letto i vari articoli (186, 128 cds) nel testo di recente riformulazione, ma a meno che mi sia sfuggito qualcosa, sinceramente non riesco a capire......