Visualizza Versione Completa : Il prefetto ha tardato, e ora?
5febbraio2011
05-04-2011, 13:49
Ciao a tutti, mi hanno ritirato la patente il 5 febbraio (186/2b) e oggi, 5 aprile, finalmente mi hanno notificato il provvedimento prefettizio.
La data del provvedimento è del 18 marzo, molto ben al di là del termine di 5+15 giorni che aveva a disposizione per emanare il provvedimento.
Mi domando: adesso posso fare ricorso e chiedere l'annullamento dell'atto in quanto tardivamente emesso?
Quali sarebbero le conseguenze? Immagino che la parte penale resti in piedi (sono due iter separati) e che quindi una sospensione alla fine dovrò averla da parte del magistrato, ma mi chiedo se almeno viene meno tutto l'iter amministrativo con restituzione immediata della patente, niente visite mediche e niente 10 punti...
Sapete aiutarmi? E' già successo ad altri utenti?
Franco
Avv. G. Lore
05-04-2011, 14:16
Sei in seconda fascia, quindi nel penale.
Il 218 cds si applica solo agli illeciti amm.vi ergo, ahimè, l'ordinanza è legittima
5febbraio2011
05-04-2011, 14:39
Sei in seconda fascia, quindi nel penale.
Il 218 cds si applica solo agli illeciti amm.vi ergo, ahimè, l'ordinanza è legittima
Scusa Avv.Lore, ma il provvedimento del prefetto è comunque un atto amministrativo, così come i 10 punti e tutte le regole per riavere le patenti.
La sospensione è amministrativa e di natura cautelare. Poi è chiaro che quando provvederà il provvedimento del giudice dovrò scontare la sospensione che deciderà.
Io mi chiedevo piuttosto se l'iter amministrativo si potesse annullare
Avv. G. Lore
05-04-2011, 14:44
Le ripeto.
il 218 cds non si applica al Suo caso.
Corretto il Suo excursus e La ringrazio comunque della lezione di diritto (:)) ma nulla c'entra col caso in esame.
L'art. 218 cds è inquadrato nel titolo del cds denominato "delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie"...ergo non si applica alle ipotesi di seconda e terza fascia 186 cds perchè sono penali.
In questo caso infatti la sospensione patente non è accessoria a sanzioni amministrative pecuniarie.
Il diritto spesso è più semplice di tanti eruditi ragionamenti
5febbraio2011
05-04-2011, 18:00
Avv.Lore, io le lezioni di diritto le prendo, al più, certamente non mi permetterei di darle :)
Grazie mille per avermi fatto notare il piccolo "dettaglio" della sezione del codice. Tuttavia mi rimane qualche perplessità, che mi permetto di porre a lei e agli altri esperti del forum (grazie a tutti!)
Non essendo previsto un termine nel capo in cui si tratta della sanzione della sospensione come sanzione accessoria di reato, non si applica per analogia la medesima disciplina? Se così non fosse, anche le altre disposizioni del 218 cds, inclusa la cosiddetta "patente a ore" non sarebbero applicabili, mentre mi risulta che trovano applicazione.
Un altro dubbio è il seguente: nell'ordinanza prefettizia si ricorda la possibilità di ricorrere ai sensi dell'articolo 205 NCdS, che è inquadrato nella prima sezione del capo uno del titolo sesto del codice stesso, alla voce "degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime". Un errore del prefetto? O anche in questo caso si tratta in realtà (come nel caso del 218 ) di una disposizione valida per tutte le fattispecie?
Aggiungo (e mi scuso per questa ulteriore puntualizzazione) che il medesimo articolo 218 è richiamato nell'ordinanza prefettizia quando si ricorda che la guida durante la sospensione comporta revoca della patente...
Avv. G. Lore
05-04-2011, 18:15
Sull frase dell'insegnamento spero l'abbia letta come una semplice battuta quale era, non mi permetterei mai di criticare - lo ripeto - un ottimo ragionamento giuridico preso in via oggettiva.
Ahimè non è vero che la patente a ore viene applicata alle fasce 2 e 3, e il 218 cds in toto non viene a trovare adempimento in questi casi.
Sulla tempistica la legge tace e sul punto vi sono delle sentenze della Cassazione che stabiliscono in 90 gg. un termine congruo di notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione cautelare della patente.
Chiaramente l'ordinanza come atto amministrativo è ricorribile al GdP
bastians
05-04-2011, 18:59
vedi art. 223 c.d.s. per il ritiro patente in conseguenza di ipotesi di reato, l'art.218 si applica per la prima fascia (non penale)
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