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Visualizza Versione Completa : ricorso multa Trenitalia non compilata correttamente



peet27
29-03-2011, 10:10
ieri in data 28/03/2010 mi è stata inflitta una multa da controllore di Trenitalia. Io ero in possesso di un biglietto a fascia km (50KM) correttamente convalidato per la tratta VE.Mestre - Vicenza; avrei dovuto prendere però il biglietto per la fascia 60Km visto che, a mia insaputa, la tratta VE.Mestre - Vicenza è di 58km.
Vorrei contestare i seguenti VIZI di FORMA della multa a me inflitta in quanto:

1. mi è stato attribuito come codice di sanzione il n° 01 (mancanza di biglietto) e non il codice 03 (biglietto non corretto/conforme alla tratta) - Legge Regionale 2 dicembre 2010, n.26 "Modifiche alla Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25: Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e successive modificazioni".
2. mi è stato scritto che la tratta irregolare era Venezia S.Lucia - Vicenza; invece la tratta da me percorsa era Ve.Mestre - Vicenza (come da biglietto correttamente obliterato)
3. mi è stata inflitta una multa pari a 30 euro (sanzione amministrativa) + 4.30 euro pari al biglietto che pero' non doveva essere di quell'importo ma pari a 3.90 euro (la tratta Venezia S.Lucia _ Vicenza = 4.30; la tratta Ve.Mestre - Vicenza = 3.90).

a) Per tutti questi motivi (vizi di forma) chiedo se, secondo lei, ci sono i presupposti per la contestazione della stessa multa in quanto NON correttamente compilata.
b)Chiedo inoltre se mi conviene pagare e poi impugnare il caso richiedendo eventualmente il rimborso sucessivo (la multa sarebbe di 34.40 se pagata entro 10 gg, mentre di 50,40 euro se pagata entro 60 gg).
C)chiedo infine se, nel caso venissero effettivamente riscontrati questi vizi, mi sarebbe inflitta comunque la multa per il corretto importo, o se ,vista la non correttezza della stessa, venisse totalmente annullata.

grazie mille per la cortese attenzione, speranzoso in una sua risposta,
la saluto cordialmente.
Pietro

Avv. G. Lore
29-03-2011, 11:01
1. irrilevante: la Sua situazione è identica a quella del titolare sprovvisto di biglietto. L'art. 37 bis della legge regionale da Lei richiamata non prevede la Sua fattispecie, ma solo quella di assenza di biglietto;
2. e 3. sostanzialmente irrilevanti, tesa unicamente a una precisazione della sanzione di € 0.40 inferiore.
Inutile

peet27
29-03-2011, 11:07
quindi...
il fatto che la multa Non sia stata compilata correttamente cioè indicazione della tratta percorsa irregolare errata (venezia Santa lucia si trova 10 km prima rispetto a Venezia mestre) e il fatto che mi sia stato attribuito un importo errato 4.30 e non 3.90 sono irrelevanti per un eventuale ricorso? si tratta comunque di un documento ufficiale compilato erroneamente.

grazie ancora

Avv. G. Lore
29-03-2011, 11:17
Il vizio formale di un atto rileva unicamente se viola il diritto alla difesa di un soggetto.
Già il fatto che vi sia stata contestazione immediata alcuna violazione vi è stata, atteso che il diritto alla difesa ha potuto addirittura svolgerlo come primo step dinanzi al verbalizzante.
Sicuramente non Le menoma alcun diritto l'indicazione della tratta errata.
Eventualmente può rilevare lo 0,40 in più, ma solo in tal senso, perchè non contestando il merito, ma solo la questione formale riconosce fondata la sanzione e quella va pagata.
La sanzione amm.va, infatti, è di € 30,00 e quella è indipendente rispetto al prezzo del biglietto.

Solare89
04-01-2012, 21:48
Salve, e se il verbale fosse compilato con un nome errato? è arrivata a casa la multa ma mio fratello che era a casa non ha accettato di ricevere la raccomandata in quanto il nome a cui era destinata era scritto erroneamente, (nome bara anzichè sara però il cognome era giusto), cosa succederà adesso? ha fatto bene mio fratello a mandare indietro il postino? di fatto la raccomandata era destinata ad un altra persona.

Avv. G. Lore
04-01-2012, 21:53
Bisogna vedere cosa il postino (che in questo caso fa le veci dell'Ufficiale Giudizario) ha qualificato la vicenda.
Se in relata ha scritto "notifica rifiutata" o similare, la notifica è compiuta, se invece ha posto "destinatario inesistente" deve essere riavviata.
Nel primo caso il vizio da notifica (ma ci sarebbe da valutarlo bene, potrebbe essere anche un mero errore materiale di trascrizione) lo potrebbe far valere al ricevimento della successiva ordinanza ingiunzione, lamentando per quanto riferito la mancata notifica del verbale supposto.

Solare89
05-01-2012, 01:35
La ringrazio della risposta. E nel secondo caso cosa succederebbe? E' meglio il primo caso oppure il secondo? Cosa mi consiglia di fare a questo punto?
Grazie.

Avv. G. Lore
05-01-2012, 09:17
A questo punto non si può far nulla, ormai la notifica è stata respinta.
Si può solo attendere e vedere gli sviluppi