Avv. Ribbeni
25-03-2011, 17:35
Salve.
Segnalo la seguente sentenza.
Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 21 febbraio 2011, n. 4219
"Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.
(...)
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto: della violazione che: non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale q rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
(...)
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici"
La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen tg. XX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di ..., con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida). Il Giudice di pace di ... ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di ..., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettando la proposta opposizione al verbale.
Segnalo la seguente sentenza.
Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 21 febbraio 2011, n. 4219
"Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.
(...)
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto: della violazione che: non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale q rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
(...)
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici"
La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen tg. XX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di ..., con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida). Il Giudice di pace di ... ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di ..., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettando la proposta opposizione al verbale.