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Visualizza Versione Completa : Termini per fare ricorso



coap
25-03-2011, 13:54
Salve,

grazie anzitutto per il servizio da voi svolto.
Ieri vi ho inviato richiesta di valutazione su due possibili ricorsi per due distinte contravvenzioni autovelox. Ho ricevuto risposta dopo 7 minuti dalla richiesta dove mi consigliavate di tentare il ricorso e mi indicavate il costo (davvero contenuto!) per a redazione dello stesso. Ho però due dubbi in merito.

Il primo: nella mia email inviavo due distinti verbali relativi e chiedevo il costo per ciascuno. Mi si risponde con una singola cifra. Come devo intenderla? Si tratta del costo per singolo ricorso o cumulativo per entrambi? Specifico che uno dei verbali è per una cifra di circa 10 euro superiore al costo del ricorso: una volta aggiunte le spese, fare ricorso e pagare la multa diventano due soluzioni economicamente equivalenti.

Il secondo, e più importante: come dicevo nella email (ma forse la vs risposta è automatica e quindi non permette di gestire domande particolari del singolo scrivente?), potrebbero presentarsi problemi di tempistica. Per farla breve: il 24/12/10 il postino lascia presso la mia cassetta postale avviso di giacenza. Io sono fuori città, rientro solo i primi di febbraio, mi reco a ritirare le raccomandate il 10/02/11 e comincio ad occuparmi del problema solo i primi di marzo. Ora, alcuni mi dicono che i verbali si avevano per notificati il 10° giorno successivo alla consegna dell'avviso di giacenza (e quindi sarei fuori tempo massimo), altri dicono che, per sentenza della corte costituzionale 3/2010, l'art. 140 cpc (ai termini del quale vengono notificati gli atti di questo genere, suppongo) è stato dichiarato incostituzionale proprio nella parte dove vengono menzionati i suddetti 10 giorni, e quindi che i 60 giorni per ricorrere decorrerebbero solo dall'effettivo ritiro da parte mia delle raccomandate in quanto solo con tale atto, a parere della corte costituzionale, si perfezionerebbe la notifica per il destinatario. Ho letto per intero la sentenza 3/2010 e sono incline a ritenere corretta la seconda interpretazione, ma potreste per favore chiarire voi a riguardo? Se reputate che i termini siano scaduti, come consigliate di procedere?

Grazie.

Avv. G. Lore
25-03-2011, 14:03
Risponda privatamente alla e mail ricevuta.
Solo chi ha visionato la pratica sa di cosa sta parlando e può darLe riscontro, oltre a essere corretto verso chi Le ha dato riscontro.

Comunque per la questione 140 cpc entrambe le cfose detteLe sono errate.
Allora: notifica tentata, destintario non trovato atto in giacenza.
La notifica si da per avvenuta al momento della ricezione dell'avviso di deposito e comunque decorsi 10 gg. dal deposito.
La Corte Costituzionale ha unicamente detto che il 140 era illegittimo nel momento in cui faceva decorrere la notifica dall'invio dell'avviso e non dalla ricezione, con salvezza comunque del decorso dei 10 gg.

coap
25-03-2011, 14:11
Grazie per la pronta risposta.
Ero convinto si trattasse di una email di risposta automatica e quindi non fosse prevista la possibilità di rispondere.
Farò come lei suggerisce.

Avv. G. Lore
25-03-2011, 14:12
Sarebbe grave se fosse una risposta automatica :)
Sul 140 ho aggiunto comunque una nota al post precedente

coap
25-03-2011, 14:26
Ha ragione, mi dispiaccio per averlo pensato.

Ancora mille grazie per il servizio da voi svolto.

coap
25-03-2011, 15:02
Salve, ho risposto alla mail privata come da lei suggerito, ma dopo aver letto la sua nota sopra, mi permetto di insistere riguardo l'interpretazione della sentenza 3/2010, non di certo per fini personali (c'è già la mail privata per questo) ma perché potrebbe essere cosa di un qualche interesse generale.

Testualmente, la 3/2010 dice:
"Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione."

La frase può effettivamente essere interpretata in due modi:
1. "è illegittimo dire che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata o 10 giorni dopo la spedizione, ma si perfeziona solo ad effettivo ricevimento avvenuto";
2. "è illegittimo dire che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata, ma si perfeziona solo ad effettivo ricevimento avvenuto o comunque 10 giorni dopo la spedizione"

Io la vedo come al punto 1, lei come al punto 2, se bene interpreto le sue parole. Il fatto è che l'intepretazione 2 è, a mio parere, in contraddizione con lo spirito di quanto detto nel resto della sentenza, dove in sostanza si dice che, dati i canoni della vita moderna, i frequenti spostamenti e le eventuali (e spesso prolungate) assenze dal proprio domicilio di molti cittadini, renderebbero il termine dei 10 giorni:
a. lesivo di un principio di uguaglianza di tutti i cittadini rispetto alla legge (pensi ad un pensionato che controlla la posta 5 volte al giorno perché non ha di meglio da fare e, per contro, a chi per lavoro si reca per 5 mesi, diciamo, in america senza possibilità alcuna di controllare la propria buchetta postale);
b. lesivo del diritto di difesa da parte del destinatario: se io mi assento per 71 giorni dalla mia residenza ne potrei addirittura essere privato in toto.

Quindi la corte, fatto salvo il perfezionamento della notifica per parte del notificatore dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza (così che la polizia stradale, municipale, ecc... possano rispettare le prescritte tempistiche di notifica), lo distingue dal perfezionamento della notifica per parte del destinatario, e stabilisce che questo abbia luogo solo nel momento in cui egli entra effettivamente in possesso delle raccomandate, vale a dire quando egli firma il registro postale e le ritira materialmente.

Quest'ultima visione delle cose, per quel che vale, mi pare essere anche la più equa: distinguendo il perfezionamento per il notificatore da quello per il destinatario, si ottiene che il notificatore può rispettare le prescrizioni senza che il destinatario possa "fare il furbo" (per esempio non andando a ritirare le raccomandate) e il destiantario ha 60 giorni effettivi per procedere ad un ricorso, se crede (e non 50 gg, 30gg, o addirittura zero come nell'esempio che fornivo sopra). Ma per carità, è solo un mio parere personale.

Spero che il mio post sia di un qualche interesse, e attenderò comunque una risposta in privato alla mia richiesta.

Ancora grazie.

Avv. G. Lore
25-03-2011, 16:56
Guardi a prescindere da come la si interpreta soggettivamente, l'interpretazione è quella data da me, non perchè io la legga in quel modo, ma perchè questo ha dichiarato la C.C. come da approfondimenti,seminari e quant'altro.
Ovviamente Lei saprà che le multe sono una parte infinitesimale del diritto e che di contro le notifiche sono la parte su cui poggia tutto l'architrave della procedura civile, quindi il padroneggiare le varie forme si notifica (tra cui il 140) è enecessario per ogni avvocato.
Se passasse il Suo ragionamento, allora sì che si potrebbe fare il furbetto, perchè detta alla romana "ma che ce fa il notificante con un atto perlui perfezionato se poi questo non produce effetti per il destinatario?". In sostanza basterebbe non ritirare mai l'atto, non decorrerebbero mai i 60 gg. per il pagamento o l'opposizione.
Lo ritiro dopo 5 anni e ho fatto passare la prescrizione per la cartella.
Capisce da solo che non può essere così.
Come sempre dico sforziamoci di capire che - come detto - le multe sono una parte minima del diritto.
Poniamo un caso diverso.
Lei fa un decreto ingiuntivo verso X.
Il decreto ingiuntivo se non viene opposto entro 40 gg. dalla notifica diventa definitivo e può fare il pignoramento.
Se passasse il Suo ragionamento a X basterebbe non ritirare mai l'atto e non onererebbe mai il suo debito.

coap
25-03-2011, 20:11
Capisco. Se lei sa per esperienza che è come dice lei e quello è l'orientamento sarà così, io non mi occupo di diritto ma di tutt'altro.

Mi chiedo però cosa accadrebbe se invece di una contravvenzione da un centinaio di euro, si trattasse di altra cosa da, diciamo, qualche decina di migliaia di euro. O, anche rimanendo nell'ambito delle contravvenzioni, se qualcuno mi ha rubato l'auto prendendo 500 multe da 200 euro l'una (passando per esempio 50 volte al giorno sotto le telecamere di una ZTL di un centro storico... non è cosa inverosimile). L'auto viene ritrovata, io la recupero, subito dopo vado fuori per lavoro per 3 mesi, passano i 10 + i 60 giorni, e io.... dovrei pagare 100.000 euro più spese? Non potrei fare nulla?
Mi pare ancora più assurdo, oltre ad essere certamente cosa ingiusta.
Forse il problema sta nel fatto che, oggigiorno, 10 giorni sono tutto fuorché un tempo congruo.

Aspetterò poi di capire come mai mi è stato suggerito di fare ricorso se sono decorsi i tempi utili per procedere, ma a questo non sta a lei rispondere. :)

Grazie ancora e buona serata.

Avv. G. Lore
25-03-2011, 21:14
Sul parere ricevuto non posso dirLe nulla se non di chiamare ricorsi.net per avere una spiegazione che è legittimo che Lei abbia.
Per quanto concerne questo benedetto/maledetto 140 cpc purtroppo è una norma che deve necessariamente contemperare due esigenze, quella del titolare del diritto che cerca di farlo valere attraverso l'atto notificato e quella di chi tale atto lo riceve.
Purtroppo non si può bloccare la giustizia in attesa del ritiro di un atto perchè questo sarebbe profondamente ingiusto nei confronti dell'altra parte.
Oggi Lei si trova a doverlo subire il 140, ma in futuro potrebbe stare dall'altra parte della barricata e avrebbe tutto l'interesse a che, decorso un certo termine, possa finalmente ottenere ciò che cerca avviando la procedura conseguente alla notifica.
Io capisco certamente la Sua impostazione, ma è anche vero che si presume che se una persona sia residente in Via Tal dei Tali, la presenza sia costante.
Lei onestamente è stato assente per più di un mese il che non rappresenta un'ordinaria residenza, ovviamente essendo stato assente per Sue esigenze, non certo per vicende non rilevanti.
Ma il Suo è un caso in cui il 140 è sfavorevole (e purtroppo una norma che accontenti tutti non ci sarà mai), ma deve ammettere che col principio da Lei difeso non è necessario essere fuori città, basta non rispondere al citofono quando arriva l'Ufficiale Giudiziario e non ritirare l'atto per paralizzare il tutto.
In caso di lunghe assenze per il futuro consiglio di chiedere a persona di fiducia di verificare posta e notifica periodicamente