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Visualizza Versione Completa : TAR Toscana-Firenze, sez. II, sentenza 02.03.2011 n° 392



Avv. G. Lore
24-03-2011, 09:47
provvedimenti di revisione della patente di guida, evidenziano i giudici amministrativi della Toscana, adottati ai sensi dell’art. 128 C.d.S., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Non è altresì possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati.

Il T.A.R. della Toscana ha così annullato il provvedimento della Motorizzazione civile, che disponeva per una signora di Arezzo la revisione della patente. La donna aveva causato un incidente con la sua autovettura, urtando con lo specchietto un passante, che camminava sul ciglio della strada in senso contrario a quello di marcia. La motivazione del provvedimento di revisione, ritenuto insufficiente, richiamava il verbale dei Vigili Urbani in cui era indicato che la ricorrente circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada.

La Motorizzazione civile, in attesa del ricorso gerarchico però, per circa sette anni non aveva portato ad esecuzione il provvedimento di revisione, ciò in palese contraddizione con la conclusione di inidoneità, e la ricorrente in questo lungo lasso di tempo non solo non aveva causato altri incidenti o fosse stata diversamente sanzionata, ma aveva provveduto al rinnovo della patente di guida.