Visualizza Versione Completa : Sentenza Spropositata
Salve a tutti.
Vorrei chiedere un parere a chi ne sa più di me probabilmente, in merito alla sentenza erogata a mio danno il 13 Gennaio di quest'anno.
Fondamentalmente ho causato un incidente nell'aprile del 2010, il soggetto che ho urtato ha chiesto ed ottenuto 10 gg di prognosi (si può anche capire il motivo!) ed io avevo un tasso alcolemico di 1.17 (prima misurazione) e 1.03 (seconda misurazione).
Tutto l'iter si conosce.
Il 13 Gennaio il guidice emette la sentenza disponendo l'arresto di 40 gg. l'ammenda di 600 € e (udite udite!!!) la sospensione della patente per 16 MESI:o!
Ora non so cosa fare, perchè ho inizialmente chiesto ed ottenuto patteggiamento e sospensione condizionale, ma la sospensione rimarrà e mi sembra abbastanza eccessivo il periodo durante il quale non guiderò.
Inoltre, la sospensione della patente potrebbe essere sostituita da un LPU?
Grazie per le eventuali risposte.
gigi sullivan
23-03-2011, 11:09
se non sbaglio gli lpu non possono essere richiesti in caso di incidente ma solo per controllo casuale.
scusami ma la sospensione di 16 mesi non è possibile.
erofelice
23-03-2011, 12:47
xche no fabbry...avra preso 8 mesi poi raddopiati x incidente
jacopo_love
23-03-2011, 13:11
E' possibile si da momento che io ho il tuo stesso problema, causato incidente, tasso a 1.10 e sospensione patente per 18 mesi!!
...mi chiedevo se fosse possibile poichè incidenti causati da altre persone che conosco con tassi alcolemici maggiori hanno generato una sospensione per 4 mesi al massimo.
in pratica a me è stata inflitta la sospensione massima prevista dall'articolo del CdS(ovvero 1 anno) raddoppiata a causa dell'incidente e "patteggiata".
ora io chiedo il perchè, partendo dal presupposto che la fascia in cui ricado pone come limite massimo di tasso alcolemico 1.50, il giudice ha applicato questa pena accessoria.
devo forse intenderlo come libera interpretazione del diritto o proprio un voler punire questo tipo di reato con una pena esemplare?
e poi, le motivazioni della sentenza in oggetto parlano di generiche attenuanti (incensuratezza) e buon comportamento processuale, quindi perchè applicare una così blanda pena ed una feroce sanzione accessoria?
Non vi pare leggermente incongruo??
scusate, ma o mi sfugge qualcosa, oppure non raddoppia la sospensione patente a causa incidente. in seconda fascia da 6 mesi ad un anno. l'incidente è un'aggravante, ma al massimo prendi un anno.
esatto, in seconda fascia da sei mesi ad un anno. Il giudice mi ha inflitto 1 anno raddoppiato per l'incidente (che diventano 24 mesi) diminuita di un terzo perchè patteggiata (quindi 16 mesi) ed è proprio questo il problema.. cioè mi è stata inflitta una sospensione come se avessi avuto un tasso alcolemico pari ad 1.50!
esatto, in seconda fascia da sei mesi ad un anno. Il giudice mi ha inflitto 1 anno raddoppiato per l'incidente (che diventano 24 mesi) diminuita di un terzo perchè patteggiata (quindi 16 mesi) ed è proprio questo il problema.. cioè mi è stata inflitta una sospensione come se avessi avuto un tasso alcolemico pari ad 1.50!
no, non è possibile. ti invito a rileggere l'articolo 186 c.d.s.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
Per la durata della sospensione credo tu nn possa far più di tanto, a me hanno dato 8 mesi anche se l'auto era intestata a mio padre ed erano le 3 di notte pesno vadi a discrezione del prefetto in merito. del resto il consiglio che posso darti è di pagar la multa (visto l'importo esiguo) non usare la condizionale e se hai qualche motivo per farlo uno qualsiasi(anche di lavoro) ricorri al GdP . Saluti
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
e quindi?
jacopo_love
23-03-2011, 14:43
e quindi?
secondo me questa cosa non è molto chiara... però da quello che capisco è che quello che prevede l'art. 186 2 b è raddoppiato, quindi intendo sia multa che sanzione accessoria della sospensione...
Provatemi che ho capito male e sarò felicissimo!!
io sinistro senza feriti il 28/2/ 2010, con rifiuto 186 comma 7, ho preso in totale 1 anno, 6 mesi dal prefetto e altri 6 mesi dal giudice per cui penso abbia raddoppiato la minima di 6 mesi, oltre che arresto e ammenda ovviamente...
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
appunto le sanzioni sono raddoppiate e non la sospensione della patente, se leggi l'art 2c invece dice "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata"
quindi parla di sospensione raddoppiata e non sanzioni raddoppiate.
jacopo_love
23-03-2011, 16:37
appunto le sanzioni sono raddoppiate e non la sospensione della patente, se leggi l'art 2c invece dice "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata"
quindi parla di sospensione raddoppiata e non sanzioni raddoppiate.
A quanto mi risulta però la sospensione della patente è una SANZIONE amministrativa accessoria... e in quanto sanzione dovrebbe raddoppiare anche quella... c'è qualche avvocato qui che può confermare o smentire la cosa??
Ma certo che sì. Se provochi un incidente è tutto raddoppiato, idem se l'auto non è tua.
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