pepe
17-03-2011, 17:32
è obbligatorio in tutti casi per la pol. giud. portare il giudatore sottoposto a controlli presso una struttura sanitaria?
stralcio della legge art 187 2 bis
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso». (1-ter)
e in più:
Cass. pen. sez. IV 15-01-2003, n. 7339 (rv. 223661) Casali, Riv. Pen., 2003, 1110, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 86
Il reato di cui all'art. 187, comma 5, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, consistente nel rifiuto, da parte di soggetto ragionevolmente sospettato di aver guidato un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 2 del citato art. 187, presuppone che tale accertamento debba svolgersi con le modalità espressamente previste e, quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle strutture pubbliche di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990, n. 186. Ne deriva che il reato anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato accompagnato, per il prelievo dei liquidi organici, non in una di tali strutture ma presso un ufficio o comando di polizia.:confused:
stralcio della legge art 187 2 bis
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso». (1-ter)
e in più:
Cass. pen. sez. IV 15-01-2003, n. 7339 (rv. 223661) Casali, Riv. Pen., 2003, 1110, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 86
Il reato di cui all'art. 187, comma 5, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, consistente nel rifiuto, da parte di soggetto ragionevolmente sospettato di aver guidato un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 2 del citato art. 187, presuppone che tale accertamento debba svolgersi con le modalità espressamente previste e, quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle strutture pubbliche di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990, n. 186. Ne deriva che il reato anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato accompagnato, per il prelievo dei liquidi organici, non in una di tali strutture ma presso un ufficio o comando di polizia.:confused: