arma
16-03-2011, 12:16
Cari amici e colleghi, è da un bel pezzo che non mi faccio sentire e ne approfitto per un piccolo dubbio"retorico". Col rimaneggiamento del C.d.S. l'ipotesi di cui alla lett.A) ,2° co. C.d.S. è stata depenalizzata, quindi costituisce unicamente un illecito amm.vo. Il modus procedendi della Prefettura per l'emissione dell'ordinanza deve quindi basarsi sull'art. 218 ( e non più l'art. 223 cds).Mi confermate che il trasgressore, decorsi 20 gg. dal ritiro su strada della patente senza che l'ordinanza di che trattasi sia stata emessa, può ottenerne la restituzione? (impregiudicato ovviamente il potere dell'organo di emettere successivamente l'ordinanza). Inoltre, per ottenere il permesso di guida in determinate fasce orarie, il termine di 5 gg. dal ritiro è perentorio? Un saluto a tutti.