Visualizza Versione Completa : Attenzione!!! Sentenza A Favore Dei Sirio
Avv. G. Lore
16-03-2011, 09:56
Cassazione civile , sez. II, sentenza 04.03.2011 n° 5252
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata:
- sia l'accesso alle zone a traffico limitato;
- sia la circolazione sulle corsie riservate;
così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato
"dal momento in cui tale norma è entrata in vigore" significa che vale per le contravvenzioni fatte dal 4.03 in poi? In altri termini: da quando si applica tale provvedimento?
Avv. G. Lore
23-03-2011, 12:04
No fermo Pabli, qui non c'è nessun provvedimento da applicare ma unicamente una sentenza (al momento episodica) della Cassazione, che è da tenere in considerazione e nulla di più.
Comunque si tratta delle eventuatli sanzioni successive alla riforma di Agosto
Quel che mi sembra più grave di questa sentenza è che viene escluso, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi per violazione della stessa norma, l'applicazione dell'art. 8 L. 689/81. In questo modo ad ogni violazione consegue una sanzione ed è impossibile considerare le violazioni unite da un medesimo disegno criminoso così da applicare un'unica sanzione aumentata fino al triplo.... la conseguenza è che ogni violazione è a sè stante !
Avv. G. Lore
11-04-2011, 10:59
Quello ahimè è già vietato per legge ex art. 198 cds comma 2
seminetor
28-04-2011, 17:50
Cassazione civile , sez. II, sentenza 04.03.2011 n° 5252
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata:
- sia l'accesso alle zone a traffico limitato;
- sia la circolazione sulle corsie riservate;
così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato
Buonasera Avv.
le scrivo per questa questione. Mi viene notificato che in data 15/07/10 con il mio scooter transito sulla corsia riservata ai bus e vengo multato tramite il Sirio. Ho fatto ricorso in quanto lo stesso non è (era) omologato per queste infrazioni al prefetto che mi ha rifiutato il ricorso. Ora cosa mi consiglia di fare?
Grazie
Avv. G. Lore
29-04-2011, 08:22
Si tratta di vicende anteriori alla riforma del cds, quindi il principio su cui ha fatto ricorso è valido e può opporre l'ordinanza dinanzi al Giudice di Pace
seminetor
29-04-2011, 16:01
GRAZIE!
Un altra domanda se possibile. In sintesi quale articolo e quando è stato variato?
Avv. G. Lore
29-04-2011, 16:02
201 c.d.s. a partire dal 13.8.2010
seminetor
29-04-2011, 16:12
Perciò con questa modifica hanno reso validi tutti i sistemi per le rilevazioni sia ZTL che corsie riservate?
Avv. G. Lore
29-04-2011, 16:15
esattamente ai sensi del comma 1 bis lett. G
seminetor
29-04-2011, 16:22
Mi scusi avvocato ma Le chiedo questo per camire meglio. Ma se attualmente l'omologazione del Sirio Ves 1.0 è solo per ZTL come può la variazione del comma 1 bis lett. G a renderlo valido?
Grazie ancora.
Avv. G. Lore
29-04-2011, 16:26
Concordo con Lei sul dubbio ma la forzatura che ormai si sta facendo è in relazione a questa frase del decreto di omologazione del Sirio: "ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni"...limitazione del traffico veicolare = corsie riservate
seminetor
29-04-2011, 16:28
Capisco. E cosa lo rende ora più "efficace" con la modifica del comma 1 bis lett. G?
Avv. G. Lore
29-04-2011, 16:30
Mi perdoni ma non ho capito cosa mi chiede
seminetor
29-04-2011, 16:38
Mi scuso io per aver posto la domanda in maniera errata.
Chiedevo con la modifica del comma 1 bis lett. G :"rileva
zione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate..."
Cos'è in questa frase che da "l'omologazione" al Sirio?
Inoltre la frase "limitazione del traffico veicolare" è, a mio avviso, un chiaro riferimento alle zona ZTL, visto che nel comma che hanno modificato hanno inserito due voci diverse per ZTL e per corsie riservate. Cosa ne pensa?
Avv. G. Lore
29-04-2011, 17:16
Gliel'ho già detto.
La penso come Lei.
Il problema è che non la stanno pensando più così i Giudici....
ferpeppe
30-04-2011, 09:14
In caso di rigetto del ricorso anche da parte del GdP, la sanzione amministrativa (già raddoppiata dal Prefetto) aumenta ancora?
Avv. G. Lore
30-04-2011, 10:12
No.
ferpeppe
30-04-2011, 10:21
Buongiorno Avv. Lore,
fatto Buona Pasqua?
Torniamo alle domande:
1) dovendo ricorrere al GdP per più multe rigettate dal Prefetto, si può fare un ricorso unico o uno per ogni ordinanza ingiunzione?
2) il contributo unificato di 33,00€ va versato per ogni ordinanza-ingiunzione o per ogni ricorso presentato?
Avv. G. Lore
30-04-2011, 12:01
1) unico rcorso;
2) il c.u. va per valore complessivo della causa; quindi sommi il valorfe delle ordinanze; se il valore è fino a € 1.100,00 il c.u. è di € 33,00, altrimenti scatta quello da 77,00 (+ marca da 8,00) sino a € 5.000,00;
3) è un procedimento giudiziale vero e proprio...lo faccia da solo solo se è in grado di poterlo gestire ed è a conoscenza di tutte le vicende a cui far fronte (ne dico una: la dichiarazione di valore da porre nel ricorso).
ferpeppe
30-04-2011, 13:03
Grazie Avvocato,
adesso è tutto chiaro, o quasi. Se decido di ricorrere mi avvarrò della consulenza di un legale o di Ricorsi.net.
Avv. G. Lore
30-04-2011, 19:42
Si figuri e se ha le competenze adatte proceda anche da solo.
PS: avevo scritto "lo facci da solo"....oddio che vergogna chiedo venia, ma si è trattato di un errore di battitura :(
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