Avv. Ribbeni
14-03-2011, 19:05
Salve, la presente per segnalare la sentenza n.7042/2010 emessa dal Giudice di Pace di Palermo Dott. A. Lazzara il quale ha accolto il ricorso avverso un verbale elevato per il mancato rispetto del limite di velocità imposto, accertato con autovelox.
Il ricorso si fondava sulla mancata taratura dell'apparecchio; sulla mancanza di visibilità anche in relazione all'obbligo di informare l'utenza della relativa collocazione; sulla mancanza dei motivi che avrebbero impedito la contestazione immediata; sulla incerta individuazione del veicolo.
Il motivo inerente la mancata segnalazione della presenza dell'apparecchio viene ritenuto assorbente le ulteriori doglianze.
Ritengo interessante la pronuncia poichè conferma quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla mancata produzione di elementi e fatti contrari da parte del resistente. Se è vero che il ricorrente assume la veste di attore è altrettanto vero che su esso grava solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni oggetto della censura.
Si legge infatti che al riguardo, "nulla il Comune ha provato di diverso avviso: ciò pur avendone l'onere con riferimento all'inversione di quest'ultimo quale carattere peculiare dei giudizi d'opposizione a sanzione amministrativa"
Premessa la necessaria presenza di segnali o dispositivi atti a individuare le postazioni di controllo della velocità, si legge "poichè nella specie della sussistenza di alcuno di tali strumenti è stata data prova, tale circostanza legittima giudizialmente la domanda".
Il ricorso si fondava sulla mancata taratura dell'apparecchio; sulla mancanza di visibilità anche in relazione all'obbligo di informare l'utenza della relativa collocazione; sulla mancanza dei motivi che avrebbero impedito la contestazione immediata; sulla incerta individuazione del veicolo.
Il motivo inerente la mancata segnalazione della presenza dell'apparecchio viene ritenuto assorbente le ulteriori doglianze.
Ritengo interessante la pronuncia poichè conferma quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla mancata produzione di elementi e fatti contrari da parte del resistente. Se è vero che il ricorrente assume la veste di attore è altrettanto vero che su esso grava solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni oggetto della censura.
Si legge infatti che al riguardo, "nulla il Comune ha provato di diverso avviso: ciò pur avendone l'onere con riferimento all'inversione di quest'ultimo quale carattere peculiare dei giudizi d'opposizione a sanzione amministrativa"
Premessa la necessaria presenza di segnali o dispositivi atti a individuare le postazioni di controllo della velocità, si legge "poichè nella specie della sussistenza di alcuno di tali strumenti è stata data prova, tale circostanza legittima giudizialmente la domanda".