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Visualizza Versione Completa : Sentenza Ricorso Giudice di Pace



axlwar
01-03-2011, 11:38
Buongiorno,
vi scrivo per avere un parere su quanto mi sta accadendo: il 28 marzo 2008 mi è stata elevata una multa per passaggio con il rosso relativamente alla quale ho presentato ricorso al GdL di Roma in data 16 maggio 2008.

L'udienza è stata fissata nel novembre 2009 e si è presentato l'avvocato al quale ho affidato la causa; nel corso dell'udienza il giudice ha considerato le eccezioni sollevate e si è riservato ulteriori valutazioni.
Il mio avvocato ha più volte tentato di conoscere la sentenza del giudice ma in cancelleria non risulta nulla; ha anche presentato un'istanza ma ad oggi ancora non so se il mio ricorso è stato accettato oppure respinto.

Tutto questo rientra nella normalità? cosa devo aspettarmi? non vorrei trovarmi davanti alla spiacevole sorpresa di vedere aumentare esponenzialmente l'importo da pagare nel caso il ricorso fosse stato respinto.

Grazie!

Dott. Perruolo
01-03-2011, 11:44
Se il ricorso è stato incardinato presso l'ufficio di un GdP di una grande città, direi che siamo nella norma. Se nel ricorso è stata proposta istanza di sospensione e questa è stata accolta, in caso di rigetto dell'opposizio dovrà pagare solo il minimo della sanzione edittale.

axlwar
01-03-2011, 11:49
Grazie della risposta!
Nel ricorso in effetti era stata proposta istanza di sospensione che però è stata respinta; in questo caso che importo mi potrà essere richiesto?

In caso di rigetto dell'opposizione dovrò aspettarmi di ricevere direttamente la cartella esattoriale? Gli eventuali interessi da che data decorrono?

Dott. Perruolo
01-03-2011, 11:54
In caso di rigetto, dovrà pagare il doppio o la somma che sarà indicata in sentenza. In questo caso, quando sarà depositata la sentenza, ne richieda una copia e con la stessa si rechi al Comando per chiedere istruzioni in merito al pagamento. Comunque, avendo già nominato un legale, è meglio che chieda, per correttezza, ogni ulteriore delucidazione a lui.

strabardo
09-03-2012, 23:30
io sono di bergamo
ho fatto ricorso al giudice di pace per una contravvenzione dopo incidente stradale
la sentenza e' stata letta di fronte alle parti
non pensavo si potesse fare altrimenti
dopo una settimana e' stata depositata
ma negli uffici del gdp dopo tre settimane mi dicono che devo aspettare che venga consegnata direttamente al mio domicilio,quando invece so che ho letto come domicilio gli uffici del giudice
che posso fare?stanno facendo apposta per farmi pagare di piu'?grazie

strabardo
09-03-2012, 23:34
un'ultima cosa
il giudice durante l'udienza ha espresso delle convinzioni a mio sfavore ancora prima di ascoltare le parti
inoltre non ascoltava la mia ricostruzione della dinamica dell'incidente e si rifiutava di ascoltare il mio testimone(a mio favore)
ricordo che la controparte era un vigile che non ha quasi aperto bocca.
Infine il giudice prima di emettere la sentenza chiedeva alla controparte che sentenza doveva emettere
Posso fare ricorso ricusando il giudice chiedendo il rifacimento del processo?
grazie

Avv. G. Lore
10-03-2012, 01:17
La sentenza non viene notificata.
Se è pubblicata ne chieda copia, se non lo é attenda la pubblicazione.
Ciò che è stato letto in udienza non é la sentenza, ma il dispositivo di sentenza.
Non esiste in procedura un "ricorso per ricusare il giudice"!!!
La ricusazione eventualmente si fa nel corso del giudizio.
Ormai il giudizio è terminato.
Si può valutare l'appello in tribunale con obbligo di patrocinio forense qualora la sentenza presenti profili di impugnazione.
La prova per testi non é un diritto averla.
Deve essere ammessa dal giudice qualora sia ammissibile e rilevante ai fini del decidere e sia stata dedotta in atti con l'indicazione dei capitoli di prova e del teste

strabardo
10-03-2012, 02:00
Io avevo fatto notare la presenza di un testimone amio favore nel ricorso.
Il testimone era fuori dalla porta ma il giudice si e' "dimenticato" di farlo entrare.
Se la sentenza e' pubblicata dove si reperisce?
grazie

strabardo
10-03-2012, 02:03
Un'ultima cosa.Cosa avrei dovuto fare per ricusare il giudice durante l'udienza?Dirlo semplicemente?E a quel punto cosa succedeva?

strabardo
10-03-2012, 02:06
Un'ultima cosa.Cosa avrei dovuto fare per ricusare il giudice durante l'udienza?Dirlo semplicemente?E a quel punto cosa succedeva?
P.S.:quindi l'impiegata dell'ufficio del Gdp mi ha detto una cosa volutamente falsa a proposito della notifica al mio domicilio?grazie

Avv. G. Lore
10-03-2012, 11:00
Al Suo domicilio verrà notificato il dispositivo di sentenza a seguito della pubblicazione della stessa.
Non basta portare un testimone, Lei ha fatto una causa vera e propria, ha voluto far tutto da solo perché la legge glielo consente, ma deve seguire tutte le regole del gioco, non può fare alla "carlona".
La prova per testi deve essere articolata nell'atto introduttivo, devono essere specificati i capitoli di prova e ne deve essere chiesta l'ammissine.
Se non lo ha fatto ben ha fatto il Giudice a non ammettere il teste, posto che a prescindere rientra nei poteri del Giudice stabilire se ammettere o meno una prova.
Se ha sbagliato, se Lei ha articolato ritualmente la priva, se questa era ammissibile, se..., se..., se..., potrà fare appello alla sentenza.
Lasci perdere la ricusazione, infondata nel Suo caso

strabardo
12-03-2012, 11:39
Mi sembrano tutti cavilli legali che naturalmente si ritorcono contro
chi ha ragione.
Perche' allora il giudice nella udienza preliminare quando ha bocciato la
sospensiva non mi ha comunicato che il testimone non era ammissibile?
Gli avevo detto che era li' fuori dalla porta e lui mi aveva risposto che gli
spiaceve che fosse stato convocato per niente ma quella era solo
una convocazione per giudicare la sospensiva.
Non mi ha detto che non era ammissibile.
Gia' li si capiva che il Giudice aveva gia' preso una decisione in merito.

Avv. G. Lore
12-03-2012, 11:43
Ma scusi ma quali cavilli legali?
Lei ha fatto una causa vera e propria, non è che le cose si possono fare al di fuori delle regole procedurali.

La legge Le riconosce il diritto a difendersi senza legale, ma questo non significa che non debbano esesre eguire le norma di riferimento.

Il diritto all'autodifesa non è un diritto (detto alla romana) "a famo le cose alla volemose bene".

La mancata ammissione della prove testi, laddove non richiesta in atti, non deve essere dichiarata in ordinanza; tra l'altro le opposizioni a sanzione amministrativa si svolgono secondo il "rito del lavoro" rto che prevede che le istanza istruttorie vengano tutte nell'atto introduttivo, non applicandosi il rito ordinario che prevede la possibilità di chiedere prove nei termini del 183 c.p.c. (o del 320 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace).

strabardo
12-03-2012, 11:47
Ma e' stata richiesta in atti.

Avv. G. Lore
12-03-2012, 11:48
Ohhhh....bastava dirlo prima, finalmente abbiamo un punto su cui lavorare.

Come è stata richiesta? sono stati fatti i capitoli? è stato individuato il nominativo del teste?

Poi...nell'ultimo post Lei ha parlato dell'udienza cautelare, quella che serve a concedere o meno la sospensiva...ma allora l'udienza di discussione (quella sul merito) ancora non c'è stata...o sì?

strabardo
12-03-2012, 15:34
Si e' stato fatto il nome ed e' stata allegata una testimonianza scritta.
L'udienza di merito si e' gia' svolta e il ricorso rigettato.
Per questo che parlavo di giudice prevenuto e da ricusare.

Avv. G. Lore
12-03-2012, 15:55
Ma non basta una sentenza negativa per ricusare un Giudice (posto che non lo puoi pià fare, quindi inutile parlarne).
La testimonianza scritta in un procedimento giudiziale è carta straccia, il teste va sentito dopo esser ammesso.
Potresti esserti fregato l'appello se non hai fatto l'istanza istruttoria come è da farsi, ossia con espressa richiesta in sede di conclusioni, con l'indicazione dei capitoli di prova (ossia delle domande da porre al teste precedete da "vero che") e del nominativo con residenza del teste.

Se manca qualcosa di quanto sopra l'appello non è fondato sulla mancata ammissione della prova testimoniale.

Ovviamente nulla toglie che lo sia nel merito