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Visualizza Versione Completa : Relata di notifica



Robertag
28-02-2011, 16:37
Buongiorno, mi chiedevo se una multa per una violazione rilevata con le telecamere (nello specifico zona ecopass e un'altra per passaggio su corsia riservata ai mezzi pubblici) si possa contestare perché lo spazio riservato alla Relazione di Notifica è stato bellamente lasciato in bianco e la multa lasciata al portiere senza il minimo tentativo di accertare la mia presenza in casa. In rete ho trovato questi link:
Nullità del verbale inoltrato a mezzo posta senza compilazione di relata di notifica (http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=6852)
Notifica della multa al portiere è nulla senza adeguata motivazione nella relata (http://www.altalex.com/index.php?idnot=7178)
che sembrerebbero darmi ragione, ma chiedo a voi esperti. Ho letto qui sul forum una risposta a un quesito simile in cui si diceva che in questi casi la notifica non è perfezionata ma presentando ricorso automaticamente si perfeziona, una situazione assurda. Qual è quindi la strada? Aspettare la cartella esattoriale per presentare il ricorso e rischiare di vedere la somma crescere enormemente? E su che basi si dovrebbe presentare il ricorso solo dopo aver ricevuto la cartella esattoriale? Per contestare che il mancato perfezionamento della notifica ci ha impedito di riceverla? Ma sarebbe falso e io non voglio dichiarare il falso, vorrei solo che venissero rispettati tutti i cavilli che sono i legislatori stessi a stabilire, salvo poi renderli nulli con un folle paradosso...

Avv. G. Lore
28-02-2011, 16:43
Non è assurda.
Non si può opporre un atto lamentando un vizio di notifica, perchè automaticamente si dimostra di averlo ricevuto e quindi si sana il vizio.
Mi pare logica la questione.
Il vizio di notifica rileva qualora non abbia permesso al ricevente di prendere coscienza dell'esistenza dell'atto, viceversa non ha alcuna rilevanza.
Lei ha ricevuto la notifica ex art. 139 cpc, a mezzo di portiere, quindi per la sua legittimità la detta notifica necessita: a) di relazione dell'U.G. accertante il mancato rinvenimento dei soggetti preliminari al portiere; b) l'invio di una seconda racc ar di avviso dell'avvenuto notifica al portiere.
Se vuole far valere questo vizio deve attendere un atto successivo fondato su questo verbale

Robertag
28-02-2011, 16:52
Non è assurda.
Non si può opporre un atto lamentando un vizio di notifica, perchè automaticamente si dimostra di averlo ricevuto e quindi si sana il vizio.
Mi pare logica la questione.
Il vizio di notifica rileva qualora non abbia permesso al ricevente di prendere coscienza dell'esistenza dell'atto, viceversa non ha alcuna rilevanza.
Lei ha ricevuto la notifica ex art. 139 cpc, a mezzo di portiere, quindi per la sua legittimità la detta notifica necessita: a) di relazione dell'U.G. accertante il mancato rinvenimento dei soggetti preliminari al portiere; b) l'invio di una seconda racc ar di avviso dell'avvenuto notifica al portiere.
Se vuole far valere questo vizio deve attendere un atto successivo fondato su questo verbale

Avvocato Lore la ringrazio per la risposta. Capisco il suo discorso ma resto perplessa comunque: a cosa serve, dunque, che venga specificato tutto l'iter a cui ci si deve attenere per la notifica (accertare la presenza dell'intestatario, qualora non ci fosse verificare se ci sono persone che abitano con lui a cui consegnarla e solo DOPO rivolgersi eventualmente al portiere dello stabile) se è bellamente possibile saltare questi passaggi senza subire nessuna conseguenza?
Inoltre, a seguito della sua risposta approfondisco la questione: sul punto B), vedremo se avverrà nei prossimi giorni; il punto A) certamente manca, visto che la Relazione di Notifica è all'interno della busta ed è stata lasciata in bianco. Qualora dovessero specificare, nella seconda raccomandata, che hanno lasciato il tutto al portiere per mancato rinvenimento dei soggetti preliminari, questo sarebbe falso poiché sia io che mia madre questa mattina eravamo in casa, anzi, io sono in casa fissa da un mese causa rottura vertebra, quindi non è proprio possibile che non mi si trovi...

Avv. G. Lore
28-02-2011, 17:04
Il diritto, checchè se ne dica, non è fatto di cavilli, ma di logica.
La regola principale delle notifiche è data dall'art. 138 cpc che permette la notifica la destinatario anche fuori dalla residenza.
In sostanza se l'U.G. incontra X per strada, gli può notificare l'atto.
Lo scopo della notifica è permettere al destinatario di ricevere l'atto o, rectius, di averne la conoscenza legale.
Se questo scopo è raggiunto pur in difetto di qualche comma procedurale non rileva.
Non è un mio ragionamento, ma è un principio giuridico e si chiama "raggiungimento dello scopo", proprio perchè il diritto non è cavilloso e fomale, ma sostanziale, quindi se l'effetto si raggiunge, non rileva il vizio di forma.
Le riporto cosa è statuito dal medesimo cpc che regola le notifiche.
art. 156:
I. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

II. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

III. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Dunque come rilevano le formailità di notifica, parimento rileva il 156

Robertag
28-02-2011, 17:13
Capisco.
Quindi le sentenze che ho postato non sono valide?

Avv. G. Lore
28-02-2011, 17:15
Sono valide nei limiti della loro rilevanza.
Se io ricevo una cartella fondata su un verbale notificato in violazione dell'art. 139 cpc di cui io a suo tempo (furbescamente o effettivbamente ) ho ignorato l'esistenza, opporrò la cartella per vizio di notifica dell'atto sotteso.
Ma se ho ricevuto un atto in violazione dell'art. 139 cpc e lo oppongo dicendo che sono state violate le regole del suddetto articolo il Giudice mi guarda...mi riguarda...mi riguarda ancora...e poi farà un'istanza affinchè mi sia revocato il titolo di avvocato per aperta incompetenza :)

Robertag
28-02-2011, 17:37
Sarebbe una conseguenza quantomeno spiacevole :-)
La ringrazio per la risposta

Avv. G. Lore
28-02-2011, 17:39
Si figuri.
Chiaramente il verbale andrebbe valutato anche nel merito