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Visualizza Versione Completa : Istanza Ex Art. 386 Comma 3 Reg. C.d.s.



dr. stefano
22-02-2011, 16:57
Buonasera, sono stato fatto oggetto di una notificazione di un verbale elevato dalla Polizia municipale, con il quale si contesta la violazione dell'art. 41 comma 1 e 146 coma 3 del cds, passaggio con il semaforo rosso.
Il fatto è che non sono mai stato a Roma con la mia macchina.
Pertanto volevo porre in essere un'istanza ex art. 386 comma 3 del Reg, indirizzata al Comando stesso.

Volevo sapere questo: in questo caso si apre un vero e proprio ricorso davanti al prefetto, con tutte le relative problematiche e note negative, oppure il comando dei vigili annulla in autotutela il verbale semplicemente?


Mi ha tratto in confusione il fatto che nel comma 3 del citato articolo sia indicato che il "comando trasmette l'istanza al prefetto per l'archiviaizone".

il vigile con cui ho parlato mi ha lasciato intendere che dalla "prima nota" effettuata dal vigile in strada, potrebbe emergere una lettura della targa che trae in confusione colui che poi andrebbe a redigere il verbale vero e proprio...


Grazie per la risposta

Avv. G. Lore
22-02-2011, 17:03
Per esperienza diretta (lavorando nel Foro di Roma) Le dico che una simile istanza non avrebbe pressochè sicuramente alcun esito.
Le consiglio di procurarsi ottimi argomenti di prova e svolgere regolare ricorso (meglio se dinanzi al gdP)

dr. stefano
22-02-2011, 17:10
grazie per la pronta risposta.
il dubbio rimane comunque, ossia, con l'istanza ex art. 386 comma 3 del reg. si apre un vero e proprio ricorso davanti al prefetto, con duplicazione della sanzione nel caso in cui non venga accolto, oppure è solo un'istanza che se non trova accoglimento da parte del comando di polizia, rimane fine a sè stessa? e conseguentemente, se fatto entro i termini, 60 gg dalla notifica, può permettere di proporre un vero e proprio ricorso ex art. 203 o 204 bis?

Avv. G. Lore
22-02-2011, 17:18
E' un procedimento speciale (non un ricorso) in cui l'istruttoria viene svolta direttamente dall'ente accertatore e il Prefetto ne sancisce unicamente l'archiviazione.
Chiaramente si può svolgere questo procedimento (che può è sostanzialmente l'autotutela) ed eventualmente nei termini fare l'opposizione ex art. 203/204 bis cds

dr. stefano
22-02-2011, 17:23
perfetto avvocato la rinhgrazio per la chiarezza di sempre.
essendo di vicenza, credo sia arduo poter instaurare un ricorso ex art. 203 o 204 bis cds li a roma, non tanto per la materia, ma per le spese che necessariamente ne conseguirebbero.

un'ultima delucidazione: La polizia ha comunque un termine entro cui provvedere all'eventuale annullamento o vi sono termini liberi e conseguentemente non perentori?


grazie ancora!

Che ingiustizia, vi è un buco nella legislazione, perlomeno, il foro competente, dovrebbe essere quello del presunto trasgressore, non quello della commessa infrazione... almeno per tutelare le vittime innocenti di tali misfatti...

Avv. G. Lore
22-02-2011, 17:27
Ahimè nessun termine.
Indi se non ha riscontro entro i 60 gg. non Le rimane altro da fare che fare opposizione, pur con le remore da Lei palesate e perfettamente capibili.
Sulla competenza territoriale posso concordare

dr. stefano
22-02-2011, 17:37
Grazie.

Saluti da un futuro Collega :)

Avv. G. Lore
22-02-2011, 17:38
Saluti a Te......e salvati finchè sei in tempo :)