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Visualizza Versione Completa : Ricorso respinto



gabriel71
31-01-2008, 14:55
Salve,
è la prima volta che scrivo in questo forum.
I vigili mi hanno prelevato l'auto in più mi è stata elevata una multa in quanto questa l'avevo parcheggiata in un area riservata agli invalidi.
In verità non avevo mai fatto caso che li ci stava un posto dedicato agli invalidi e sono andato a vedere che il cartello era ricoperto da siepi e palme che provenivano da un condominio adiacente.
Successivamente, ho notato anche che li non c'è mai la stessa auto parcheggiata ma auto diverse e ho notato anche una persona che aveva parcheggiato sempre dove io ho avuto la contravvenzione che usciva dall'auto e entrava in quel condominio senza che avesse esposto in auto il cartellino degli invalidi.
Ho presentato ricorso citando gli art.29 e 38 del c.d.s. nei commi inerenti la visibilità e l'efficienza della cartellonistica stradale e la vigilanza che ci dovrebbe essere da parte dei vigili di siepi e arbusti provenienti da proprietà private tralasciando di scrivere che le strisce gialle a terra erano sbiadite poichè mi sembrava palese la cosa.
Ebbene il giudice mi ha respinto il ricorso proprio perchè ha detto che a terra ci sono le strisce gialle.:eek: Ma io di sera quelle strisce sbiadite non le ho neppure viste:eek:
Naturamente mi trovo in disaccordo con la decisione del giudice
In questo caso conviene che mi rassegno e pago oppure mi potrei opporre?

Avv. Favero
31-01-2008, 19:27
Se l'opposizione era stata fatta al prefetto, puoi fare ricorso al GdP.
Se già avevi adito il GdP, l'ulteriore grado di giudizio è solo la cassazione, ma non per motivi di fatto.

gabriel71
31-01-2008, 19:54
Avvocato la ringrazio per la risposta,
per precisare il ricorso l'avevo presentato al Giudice di pace.

Avv. Favero
01-02-2008, 13:02
Allora l'ulteriore grado di giudizio è la Cassazione.

Ignorante
16-02-2008, 00:38
Mi permetto di intervenire e di precisare che secondo quanto stabilito al'art. 23 L. 689/1981, così come modificato dagli artt. 26 e 27 del dlgs 2 febbraio 2006, n.40, contro le sentenze del Giudice di pace (in tema di C.d.S.) è possibile proporre direttamente appello al tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.

Sullivan
19-02-2008, 18:34
Ma non è la Cassazione!!!! Che confusione...