Visualizza Versione Completa : Mancata comunicazione conducente
girinaldi
17-02-2011, 18:15
Mi permetto di chiedere:
visto che,
1) Ho ricevuto e già pagato una multa per eccesso di velocità;
2) Ho ricevuto e sto per pagare la sanzione accessoria per mancata comunicazione dati conducente ( e pensare che al momento del pagamento avevo messo a disposizione dell'impiegato dell'ufficio riscossione multe di Chieri la mia patente per attingere i dati necessari, come avevo fatto più di 10 anni addietro, ma mi fu detto che dovevo indicarli sull'apposito modulo);
ora dopo il pagamento della sanzione accessoria devo, in ogni caso, comunicare i dati ovvero la pena surroga l'obbligo stesso?
Grazie e saluti
Giuseppe Rinaldi
Avv. G. Lore
17-02-2011, 18:38
La sanzione evidentemente chiude qui la vicenda.
O fa la comunicazione e subisce la decurtazione o non la fa, salva i punti e subisce il 126 bis.
Stop
girinaldi
17-02-2011, 19:20
Grazie, chiarissimo
Giuseppe Rinaldi
Avv. G. Lore
18-02-2011, 09:27
Si figuri
Buongiorno, volevo anch'io sottoporVi cortesemente la mia vicenda :
- il 9/12/2010 mi fanno la foto con il velox per eccesso di velocità 71 km/h con limite 50
- il 30/12/2010 mi viene notificata a casa
-il 10/02/2011 pago la multa
- non comunico i dati del conducente credendo che essendo intestata a me la macchina (e quindi anche la multa) non fosse necessario
- in data 18/4/2011 mi viene notificato a casa un'altro verbale per violazione art. 126/bis com.2 (288 euro!!!)
esiste una possibilità di poter fare ricorso? se si entro quando?
i 60 gg per la comunicazione dei dati decorrono dal pagamento del primo verbale?
se sì io ho effettuato il pagamento del primo il 10/02 e la notifica per l'infrazione del 126 bis com.2 è stata eseguita il giorno 11/04 , quindi 61 gg dopo il pagamento e mi sembra di capire che sono costretto a pagare.(Anche se la notifica io lo ricevuta a casa il 18/04/2011) Giusto??
grazie in anticipo
Saluti
Avv. G. Lore
27-04-2011, 17:28
Giusto.
Ricevuto il primo verbale Lei aveva 60 gg. sia per pagare (o fare opposizione) che per fare la comunicazione.
Tutto regolare
Grazie per la celere risposta e la professionalità.
Complimenti per il servizio.
Cordialmente.
Avv. G. Lore
28-04-2011, 08:11
Si figuri
82blondy
03-05-2011, 21:17
Buonasera, anche io avrei da sottoporvi la mia situazione:
_31/08/2010 ero a Gallipoli in ferie, tramite foto con autovelox viene accertata una mia infrazione per eccesso di velocità, limite 90 Km/h, io andavo secondo rilievo fotografico a 104 Km/h.
_11/10/2010 mi viene notificata la multa a casa (161 euro).
_27/11/2010 pago regolarmente la multa entro i 60 gg dal 11/10/2010 ma, per ignoranza mia, non comunico i dati.
_08/04/2011 mi arriva una seconda notifica di una seconda multa, praticamente mi contestano di aver violato l'art.126 comma 2 BIS (284 euro)
Stavolta per scrupolo e per avere eventuali delucidazioni in merito al da farsi mi rivolgo al comando di polizia municipale del paese vicino al mio (zona di Como), sia l'agente che mi riceve che il comandante dopo aver visto cronologicamente tutta la mia vicenda mi dicono che secondo loro la seconda multa è contestabile perchè è passato TROPPO TEMPO dal termine massimo entro il quale avrei dovuto comunicare i dati del conducente che calcolando i 60 gg di tempo può essere individuato intorno al 11/12/2010. Bene, loro in pratica mi dicono che da questa data circa alla seconda multa non dovevano passare più di 60 gg o 100 gg (non ricordo bene quel che mi han detto).
Alla luce di ciò, "spreco" una telefonata alla municipale di Gallipoli, mi risponde un agente abbastanza impreparato sul discorso, che dopo avermi messo in attesa per alcuni minuti ed essersi consultato con i suoi colleghi, mi risponde fermamente che loro, polizia municipale, non hanno nessun termine di tempo entro il quale avrebbero dovuto mandarmi la seconda multa...Quindi che secondo loro la multa è regolare però se la volevo contestare di rivolgermi presso gli enti preposti.
Detto questo, volevo sapere se questo "fantomatico" periodo oltre il quale non avrebbero più potuto perseguirmi con la seconda multa del 126 BIS esiste veramente e quindi capire quale dei 2 comandi di polizia ha ragione.
E nello specifico della mia vicenda, grazie alla vostra esperienza e conoscenza, se ci sono gli estremi per poter presentare un eventuale ricorso con esito positivo.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti
Avv. G. Lore
03-05-2011, 21:26
La questione è la seguente.
Allora. Entro 60 gg. dall'11.10.10 Lei doveva fare la comunicazione dei dati.
Dunque la violazione del 126 bis è invalsa il 10.12.2010.
La questione è che l'art. 201 c.d.s. come dies a quo (ossia come termine di partenza) parla di accertamento, ossia del momento in cui l'Autorità verifica la commissione della violazione (il che può determinarsi nello stesso momento dell'infrazione - come al momento in cui si individua un soggetto non abilitato che transita nella corsia dei bus - oppure successivamente, come nel caso dei velox in cui l'accertamento è quando viene visionata la fotografia, vicenda che spesso è successiva al giorno in cui è stato ecceduto il limite di velocità).
Il verbale che Lei ha ricevuto dovrebbe indicare la data di accertamento.
Ora poniamo come termine per l'accertamento o i 30 gg. tipici dei procedimenti amministrativi o i 90 gg. dichiarati dalla Cassazione in casi simili (notifica ordinanza sospensione patente art. 186 cds).
Nel primo caso l'accertamento doveva avvenire entro il 9.1.11 e nel secondo entro il 10.3.11.
tendenzialmente è preferibile la seconda ipotesi.
Dunque se l'accertamento è avvenuto entro 10.3.11 è tutto nella norma purtroppo.
Dal giorno dell'accertamento deve conteggiare i 90 gg. per la notifica.
82blondy
03-05-2011, 21:37
Bè il verbale che ho ricevuto riporta
n° verbale.......data 30/03/2011 consegnato a Poste italiane per la notifica il 05/04/2011
Poi esordisce:
"In data 30/03/2011 alle ore 9.20 nel comune di Gallipoli...ecc ecc" e dopo aver messo le mie generalità, descrive l'infrazione.
Quindi a me sembra che l'unica data riportata sia questa del 30/03/2011 che mi pare proprio quella in cui venga preso in esame il mio caso o come meglio dice Lei la data di accertamento...
Avv. G. Lore
03-05-2011, 21:39
Se è come dice Lei il verbale è tardivo in ogni caso.
Se vuole un parere definitivo invii il verbale (qualora e abbia piacere chiaramente).
antonella.c
10-05-2011, 18:56
Lavoro per una società cui è stata notificata nel novembre del 2010 una multa per eccesso di velocità tempestivamente impugnata e con giudizio non ancora deciso. La società non ha fatto alcuna comunicazione dei dati del conducente perché credeva che, essendosi rivolta ad un avvocato per fare ricorso, non vi fosse bisogno della comunicazione.
Ad oggi, il ricorso non è stato ancora deciso, ma, nel frattempo è arrivato in azienda un verbale per violazione dell’art. 126 bis c.d.s. per non aver comunicato i dati del conducente.
In questo secondo verbale si indica come autorità competente cui inoltrare un ricorso il prefetto o il g.d.p. del luogo in cui è stata accertata la mancata comunicazione (che è diverso sia dalla residenza della società, che dal luogo in cui è stata commessa la prima infrazione presso cui è stato impugnato il primo verbale).
Da ricerche in rete mi sembra di aver capito che la società può impugnare questo secondo verbale chiedendone l’annullamento anche di assenza della comunicazione perché avverso il primo verbale di violazione al C.d.s. per eccesso di velocità è stato proposto ricorso ancora non deciso. Infatti, solo a seguito della definizione del procedimento giurisdizionale per l’annullamento del verbale il proprietario (l’azienda) è tenuto a rilevare i dati del conducente.
Inoltre il ricorso andrebbe fatto all’autorità che ha accertato la mancata comunicazione e non all’autorità del luogo di residenza.
Mi aiutate per favore? Ho capito bene?
Il secondo verbale si può impugnare e dove? Esiste un termine per notificare il verbale per mancata comunicazione dati?
GRAZIE per il servizio che rendete.
Avv. G. Lore
10-05-2011, 20:17
Purtroppo le ultime sentenze della Cassazione affermano che la comunicazione va sempre fatta a prescindere dalla pendenza del ricorso o meno.
Nel primo caso i punti verranno decurtati all'esito del giudizio, in caso di rigetto.
Ovviamente chi non vuole comunicare i dati per salvare i punti è sempre libero di farlo, soggiacendo al 126 bis.
Sul termine di notifica sono 90 gg. dall'accertamento.
L'accertamento deve avvenire entro 90 gg. da quando è applicabile il 126 bis cds, ossia dal 61esimo giorno successivo alla notifica del verbale che determinava la comunicazione dei dati.
antonella.c
12-05-2011, 16:23
Grazie per la sua risposta.
Credo proprio che pagheremo il verbale anche se è un vero peccato soprattutto se il ricorso avverso la multa dovesse essere accolto.
In ogni caso, volendo tentare il ricorso non potrebbe farsi al G.d.P. del luogo di residenza dell'azienda invece che al g.d.p. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento come indicato nel verbale?
Ancora grazie e buon lavoro!!!
Avv. G. Lore
12-05-2011, 16:27
Questa è una questione tutt'ora dibattuta e non ancora approdata in Cassazione.
Io onestamente ritengo che il luogo della commessa violazione è comunque sempre quello dell'accertatore, perchè è ivi che si è verificata la violazione per mancato invio della comunicazione, però è solo una mia idea.
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