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Visualizza Versione Completa : Sospensione Patente E Decreto Di Condanna



valentina2
16-02-2011, 14:32
Credo di essere alla fase finale.
Infatti, ho scontato i sei mesi di sospensione in via preventiva come disposto dalla prefettura.
Ieri mi è stato notificato il decreto finale del giudice, in cui, si fa riferimento oltre ai 6 mesi di sospensione della patente, ad una pena amministrativa di circa 2000 euro.
Non voglio fare opposizione. Vorrei solo che questa brutta storia si concluda.
Per cui ora che devo fare?
Semplicemente pagare il verbale?
Non vorrei che mi venisse sospesa nuovamente la patente, magari a causa di un errore!!!
Ringrazio tutti per le risposte.

Avv. G. Lore
16-02-2011, 17:51
Il dcerto penale prevede unicamente il pagamento di una sanzione o anche un ulteriore periodo di sospensione?
Comunque per il pagamento, se non ha intenzione di fare opposizione al d.p. è sufficiente provvedere ad adempierlo

valentina2
16-02-2011, 18:03
Grazie Avvoacto.
Si! Il decreto penale contiene (aggiunto al testo con la biro) l'indicazione: sospensione della patente per mesi sei.
Ma ho già scontato sei mesi di sospensione, cominciati fin dal momento in cui mi hanno fermato i carabinieri.
Posso stare tranquilla se pago immediatamente il verbale, oppure mi conviene portare tutta la documentazione con me?
Viaggio spesso. Lavoro grazie alla mia patente!
Le sarò grata se mi risponderà.

Avv. G. Lore
16-02-2011, 18:06
temo che non abbia capito che adesso deve scontare altri sei mesi di sospensione che Le verranno notificati successivamente dal Prefetto.
Lei in prima battuta ha subito la sospensione cautelare, ora la sospensione come condanna penale

valentina2
16-02-2011, 18:09
ma allora, NON CUMULABITA' DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DISPOSTI IN VIA AMMINISTRATIVA ED IN VIA GIUDIZIARIA?
Con sentenza n. 11714 del 1 Agosto 2003 la I^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione,
ha stabilito che il periodo di sospensione provvisoria della patente disposto dal prefetto e quello di sospensione definitiva stabilito dal giudice penale non sono cumulabili.
La Corte ha infatti precisato il codice della strada prevede una sola sospensione della patente e quindi le sospensioni disposte dal Prefetto e dal Giudice, scaturendo entrambe dal medesimo fatto,non possono cumularsi tra di loro.

Avv. G. Lore
16-02-2011, 18:11
Bene (anche se sentenza episodica e lontana nel tempo), ma se vuol far valere questo principio deve opporre il d.p.

das
16-02-2011, 23:47
Bene (anche se sentenza episodica e lontana nel tempo), ma se vuol far valere questo principio deve opporre il d.p.
Salve questo e' stato postato dall'avv Ribbeni qualche mese fa':

il prefetto e il tribunale non necessariamente devono "scambiarsi informazioni". Sono riti diversi che seppur convergano in una sanzione amministrativa comune non richiedono un unico iter. Il decreto penale non è assolutamente una conferma del provvedimento del Prefetto, può comminare una sospensione di patente per un periodo analogo ma è e resta un decreto penale di condanna che dispone una pena accessoria amministrativa. Il computo delle sospensioni è necessariamente complessivo, altrimenti si avrebbe una sorta di ne bis in idem delle sanzioni accessorie avverso le quali - ove si asserisce vadano applicate nuovamente dopo essere state già scontate - naturalmente si deve presentare opposizione o impugnazione. Non ho compreso bene quali siano le perplessità al riguardo. Il Prefetto segue un iter che porta a un provvedimento in cui si dispone la sospensione per un tot di tempo.
Il procedimento penale segue un iter che porta, a seguito di pronuncia del giudice, prescindendo dal rito, a una sentenza o a un decreto, indi a un provvedimento che condanna e dispone altresì l'applicazione di una sanzione accessoria amministrativa: la sospensione della patente. Tale sospensione disposta per un tot di tempo, trattandosi
- dello stesso verbale per guida in stato di ebbrezza per cui è stata già disposta la sospensione dal Prefetto,
- di violazione accertata nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in cui è stata accertata la violazione per cui è stata già disposta la sospensione dal Prefetto,
- della stessa persona,
deve, nella sua concreta attuazione, tenere in considerazione il tempo già scontato.

valentina2
16-02-2011, 23:53
grazie!
Ho appena trovato la stessa info.
E stavo postando quanto ha affermato l'avv. Ribbeni.
Anch'io credo che abbia ragione l'avv. Ribbeni.
Ma allora di chi devo fidarmi?
Anche altri due legali mi hanno prospettato rispettivamente la medesima situazione indicatami dall'avv. Lorè e quella dell'avv. Ribbeni.
Sono nel pallone! Come devo comportarmi?????

valentina2
16-02-2011, 23:58
Ciao Das!
Quindi devo fare opposizione o pagare semplicemente la pena pecunioaria?

valentina2
17-02-2011, 00:01
Salve questo e' stato postato dall'avv Ribbeni qualche mese fa':

il prefetto e il tribunale non necessariamente devono "scambiarsi informazioni". Sono riti diversi che seppur convergano in una sanzione amministrativa comune non richiedono un unico iter. Il decreto penale non è assolutamente una conferma del provvedimento del Prefetto, può comminare una sospensione di patente per un periodo analogo ma è e resta un decreto penale di condanna che dispone una pena accessoria amministrativa. Il computo delle sospensioni è necessariamente complessivo, altrimenti si avrebbe una sorta di ne bis in idem delle sanzioni accessorie avverso le quali - ove si asserisce vadano applicate nuovamente dopo essere state già scontate - naturalmente si deve presentare opposizione o impugnazione. Non ho compreso bene quali siano le perplessità al riguardo. Il Prefetto segue un iter che porta a un provvedimento in cui si dispone la sospensione per un tot di tempo.
Il procedimento penale segue un iter che porta, a seguito di pronuncia del giudice, prescindendo dal rito, a una sentenza o a un decreto, indi a un provvedimento che condanna e dispone altresì l'applicazione di una sanzione accessoria amministrativa: la sospensione della patente. Tale sospensione disposta per un tot di tempo, trattandosi
- dello stesso verbale per guida in stato di ebbrezza per cui è stata già disposta la sospensione dal Prefetto,
- di violazione accertata nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in cui è stata accertata la violazione per cui è stata già disposta la sospensione dal Prefetto,
- della stessa persona,
deve, nella sua concreta attuazione, tenere in considerazione il tempo già scontato.
Ciao Das!
Quindi devo fare opposizione o pagare semplicemente la pena pecunioaria?

valentina2
17-02-2011, 14:26
Che ne pensa Avv. Lore'?

Avv. G. Lore
17-02-2011, 14:32
Premetto che non sono penalista e infatti intervengo poco nella parte penale del forum, ma dal mio punto di vista se il dp prevede la sospensione, questa prima o poi verrà disposta dal Prefetto

valentina2
17-02-2011, 14:35
prometto che le comunicherò il seguito di questa storia!
Grazie!

Avv. G. Lore
17-02-2011, 14:38
Sarà un mio personale accrescimento professionale.
Però segui il mio consiglio: contatta un penalista e chiedi meglio, altrimenti rischi di rimanere inerte e poi soggiacere alla nuova sospensione

valentina2
17-02-2011, 15:01
ne ho contattati 2:
il primo la pensa come me!
il secondo la pensa come lei!
Sto cercando il terzo!
E' davvero dura questa storia...sembra che tutto sia suscettibile di nuove interpretazioni.
Nessuno sa bene cosa sia meglio fare.
Eppure ci sono milioni di casi analoghi al mio.
Su infoius ho trovato la risposta che riporto, al mio stesso caso:
E' pur vero che il giudice determina il periodo di sospensione della patente in piena autonomia e senza curarsi di quello già irrogato dal prefetto. Ma è altresì vero che, ai sensi di legge (art. 224 Cds), l'organo che a seguito della comunicazione del decreto penale di condanna adotta il provvedimento di sospensione definitiva che viene poi comunicato alla MOtorizzazione civile rimane pur sempre il Prefetto, il quale *non* può non tener conto del periodo di sospensione già scontato .

Questa interpretazione è fatta propria dalla Cassazione Sez. IV Pen., con Sentenza n. 39542 del 2008, secondo la quale "spetta all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto".
Allo stesso modo, la Cassazione Sez. 4 Penale, nella Sentenza n. 17650 del 2008 osserva come "la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale al giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare. Tuttavia - si è ripetutamente affermato in giurisprudenza - ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece,
complementari, incidendo essi sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della
patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo,
anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità, tra le quali è il Prefetto,
organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. Sezioni Unite 21-6-2000, n. 20, Cerboni; vedansi, inoltre, sez. 4, 27-10-2004, n. 47955, P.G. in proc. Mannelli, e sez. 4, 23-2-2004, P.G. in proc. Ragaini).
Spero di aver chiarito la faccenda una volta per tutte .

valentina2
17-02-2011, 15:38
Ecco Avv. Lorè. Questo è per il suo personale accrescimento!
Il mio caso è il n°3 -->

deve, nella sua concreta attuazione, tenere in considerazione il tempo già scontato.
La sospensione della patente di guida può costituire, nel sistema del codice della strada:
1. Una sanzione amministrativa accessoria ad illecito amministrativo (ad esempio, in caso di eccesso di velocità superiore a 40 km/h, art.142 comma 9 c.d.s.): in questo caso viene pre-applicata direttamente dagli agenti accertatori all’atto della redazione del verbale mediante il ritiro della patente, a cui segue un’ordinanza – che determina il periodo di durata della sospensione, la quale inizia comunque a decorrere al momento del ritiro della patente su strada – emessa dal prefetto.
2. Una sanzione amministrativa accessoria a reato, cioè ad illecito penale (come nella guida in stato di ebbrezza, che costituisce un reato contravvenzionale, art.186 c.d.s.): anche in quest’ipotesi la patente viene immediatamente ritirata “su strada” dall’agente che accerta la violazione; la “quantificazione definitiva” della sospensione è qui di competenza del giudice penale.
3. Una misura cautelare amministrativa in caso di reato, che “precede”, dunque, l’irrogazione della sospensione disposta dal giudice, ma che viene applicata dal prefetto; le ipotesi in cui viene sospesa la patente si riferiscono o ai reati previsti nel codice della strada, nel qual caso essa è automatica e spazia da 1 giorno a tre anni; oppure alle ipotesi di lesioni personali colpose (art.590 c.p.) o omicidio colposo (art.589 c.p.) derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale.
4. Una misura cautelare amministrativa che viene applicata – a tempo questa volta indeterminato – qualora si verifichino determinati eventi che “inficiano” l’esistenza dei presupposti per il rilascio della patente: ad esempio, nel caso di mancata sottoposizione alla “revisione” della patente qualora si perdano tutti i punti o si commettano le infrazioni descritte nel comma 6 dell’articolo 126bis; oppure quando – in sede di accertamento sanitario (ad esempio, quello obbligatorio conseguente a molte ipotesi di alla guida in stato di ebbrezza) – si rilevi la perdita temporanea di un requisito psicofisico.
Nel caso 1 e 3 il prefetto, con un’ordinanza di sospensione; nel caso 2 (quando cioè la sospensione della patente consegue alla commissione non di un illecito amministrativo, ma di un illecito penale, cioè di un “reato”) il giudice penale con la sentenza o con il decreto penale ma, come detto, è poi il prefetto ad applicarla concretamente “scomputando” l’eventuale periodo di “ritiro” presofferto; nel 4° caso, il prefetto oppure – a seconda delle ipotesi – la direzione generale della Motorizzazione Civile.

das
17-02-2011, 16:05
anch'io avevo sentito il mio avv. che e' un noto penalista della mia citta' e dice come me, quello gia' scontato va' tenuto in considerazione una volta arrivato il dectreto pen.
Per quanto riguarda il resto io pagherei cosi' tieni buono la condizionale.
saluti

valentina2
17-02-2011, 16:23
grazie! Infatti seguirò questa strada!

orareo
20-02-2011, 21:25
buonasera, mi sono iscritto qualche giorno fà, premetto che la settimana

orareo
20-02-2011, 21:39
buonasera a tutti intanto,
la settimana scorsa tornando da una festa di compleanno, mi sono imbattuto in un posto di blocco, i carabinieri mi hanno fermato per un controllo.
L'app. dopo avermi chiesto i documenti, mi ha domandato se avessi bevuto. Io gli ho risposto di aver mangiato e bevuto, null'altro.
Giova evidenziare che avevo bevuto poco e non manifestavo alcun sintomo di ebbrezza, la mia condotta di guida era ineccepibile, indossavo la cintura di sicurezza e avevo pieno controllo della mia auto.
Mi chiede di sottopormi al pretest al quale mi sottopongo, risultando positivo.

I carabinieri omettono di rendoermi edotto dei miei diritti, vengo invitato a sottopormi al test alcoolemico. Risultato: 0,92 g/l al primo test e 0,87 g/l al secondo.
Meravigliato dell'esito del tes, significo ai carabinieri di aver bevuto solo un prosecco, dopodichè disquisiamo della normativa in oggetto e delle conseguenze che mi sarebbero derivate dal controllo appena effettuato.

In occasione di detto colloquio i carabinieri ammettono di essere in presenza di una persona ragionevole e lucida e che ben altri erano invece stati gli esiti dei controlli effettuati nella stessa notte ( preciso sabato notte).
Il mio in sostenza - a loro dire- il valore piu' basso riscontrato.

Affermano per ignoranza o per evitare inutili discussioni che i valori alcolemici riscontrati avrebbero solo comportato la sospensione della patente per un paio di mesi e una piccola sanzione.

Preciso che quella sera al momento del controllo ero in compagnia della mia ragazza e di una coppia di amici. I quali hanno assistito agli accertamenti di cui sopra.

Torno a casa accompagnato da mio padre cosi' c.ome richiesto dalla normativa.

Sottolineo che a luglio mi laureo in giurisprudenza e coltivo una passione smisurata per il diritto da anni.

La mattina pertanto decido di soffermarmi sulla disciplina normativa ex art 186 e mi accorgo con sorpresa e con rammarico di aver accquisito la veste di indagato ( e di qui a poco di imputato ) per il reato ex art 186 comma 2 lettera b.

Da una settimana ormai non prendo pace, la mia vita sembra esser cambiata nel giro di poche ore, la mia attenzione è passata dalla tesi di laurea alla ricerca indefessa di una via di uscita.

Si badi non è la sospensione della patente, la sanzione pecuniaria e l'arresto convertibile che mi spaventano, ma le ripercussioni che una condanna potrà irrimediabilmente causare al mio futuro professionale.

Il mio sogno è quello di diventare magistrato e sebbene il reato si estinguesse, la mia fedina non tornerà nel medio-lungo termine immaccolata come era.

I presupposti per l'opposizione al decreto penale di condanna ( secondo la mia modestissima opinione) ritengo che ci siano, considerata la non infallibilità del drager Alcotest 7110 mk ( provata scientificamente), la testimonianza dei carabinieri, la mia condotta di guida ineccepibile, la mancanza di manifestazioni sintomatiche da ebbrezza, e l'omessa descrizione di quest'ultime sul verbale.

Ho letto diverse sentenze, anche della Cassazione, che voi tutti senz'altro conoscete, diversi articoli scientifici e soprattutto ho in debita considerazione il principio del libero convbincimento del giudice penale e l'assenza di prove legali nel processo penale.

Inutile soffermarmi su questioni inerenti ad esigenze di politica legislativa, ho solo l'impressione che ci troviamo dinnanzi ad una legge varata sull'onda emotiva di avvenimenti purtroppo tragici e diffusi e mirante solo a procurare immediato consenso ai governanti per via mediatica.

Rimango in attesa di utili suggerimenti e chiarimenti.
Grazie per l'attenzione.

valentina2
21-02-2011, 12:37
Mi dispiace!
Ma credo che non ci sia scampo!
Dovrai attenerti a quanto stabilirà in via cautelare il prefetto e dopo 2-3 anni il giudice penale.
Lo so! E' una grande ingiustizia....i criminali sono a piede libero....
Mentre per un prosecco si rischia l'esaurimento.
Se fossi in te non mi preoccuperei tanto della tua carriera (in rif. alla fedina penale), quanto di tutti i controlli psichiatrici, ematici etc... cui dovrai sottoporti!
In bocca mal lupo e sii paziente!

orareo
21-02-2011, 14:57
Leggo interessato i vostri interventi, gradirei tuttavia che intervenisse anche un penalista, le condizioni per l'opposizione da me indicate attengono a valutazioni strettamente giuridiche, segnatamente al principio in base al quale per poter pronunciare una sentenza di condanna l’imputato deve risultare colpevole oltre “ogni ragionevole dubbio”.
La responsabilità dell’evento DEVE ESSERE provata con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, appunto.

Rimango in attesa, grazie ancora.

Avv. G. Lore
21-02-2011, 16:46
La discussione prosegue qui http://www.ricorsi.net/forum/stato-debbrezza/7084-info-2.html#post46840 per evitare inutili doppioni.