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Visualizza Versione Completa : multa corsia preferenziale - automobilista presso medico



kurl
10-02-2011, 21:43
Stasera mia madre (73 anni) mi ha riferito che ha avuto una multa mentre era dal medico per sosta in corsia riservata ai mezzi pubblici.

Dal racconto però credo che ci sia qualche motivo per dubitare della linearità della sanzione.

In pratica mentre tornava all'auto un vigile urbano (Polizia Municipale) le avrebbe detto che le sarebbe arrivata una multa a casa.
In effetti c'è un avviso di violazione del codice della strada, emesso dalla Polizia Municipale. In esso è segnato che il mezzo "sostava nella corsia riservata ai mezzi pubblici", con firma illeggibile dell'accertatore (uno solo) e un numero di matricola dello stesso.
Lo stesso avviso riporta che "L'infrazione non è stata contestata per assenza del trasgressore al momento dell'accertamento", è una dicitura prestampata.

Qui sorge il primo dubbio:
se "il trasgressore" è lì, davanti al Poliziotto Municipale, con la vettura in sosta vietata, perché non gli viene contestata l'infrazione? Forse perché l'agente ha già rilevato l'infrazione ed è già passato il "momento dell'accertamento"?

Il secondo dubbio che mi sorge:
se inoltre "il trasgressore" esibisce la documentazione medica, costituita da
- una "prescrizione di ricovero per intervento", redatto su modulario del Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana;
- una "Scheda di accesso in ospedale" per il ricovero citato;
entrambi appena redatti dal medico curante che ha studio proprio dove è stata commessa l'infrazione, il verbalizzante non ha obbligo di prenderne nota nell'apposito spazio previsto a questo fine nel modulo del verbale?

Capisco che bisogna aspettare la notifica del verbale, con la sanzione (78 euro + 2,4% = 79,872 euro), con la sanzione accessoria dei due punti e con la maggiorazione delle spese postali.

Ma viste le irregolarità di cui ai due dubbi da me prospettati, non conviene mandare subito una raccomandata A.R. con la richiesta di annullamento del verbale in autotutela, allegando copia della documentazione medica e descrivendo il comportamento dell'agente?
Tra l'altro non mi sembra tanto rispondente al vero che "il trasgressore" fosse assente, anche se in un momento immediatamente successivo a quello dell'accertamento dell'infrazione, "il trasgressore" era lì e anche in grado di supportare le motivazioni per cui ha commesso l'infrazione.
Detto ricorso in autotutela, in un successivo ricorso innanzi al Giudice di Pace, potrebbe anche avere un peso a favore del "trasgressore".

Avv. G. Lore
11-02-2011, 00:25
L'accertamento è un atto trasparente per la legge quindi non può essere oggetto di contestazione alcuna

kurl
11-02-2011, 05:26
grazie per la risposta; non pensavo di contestare l'accertamento, volevo soltanto dire che lo stesso poteva essere contestato (=portato a conoscenza di controparte) dall'ufficiale procedente riportando le motivazioni addotte dal trasgressore, come mi sembra sia anche previsto in caso di presenza dello stesso.

In altre parole non ho intenzione di contestare l'accertamento della infrazione (che si è verificata), ma mi pongo il problema se in qualche modo vi è una lesione del diritto dell'automobilista a controdedurre immediatamente quanto accertato con le motivazioni (giustificazioni) che hanno portato al comportamento sanzionato (diritto alla difesa e al contraddittorio).
In tal caso di lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio, il cittadino (dizione che preferisco a "il trasgressore") vede diminuiti i propri diritti, che potrà fare valere soltanto in un secondo momento in sede di contenzioso.

Non è quindi l'accertamento oggetto della mia attenzione, ma la contestazione e le modalità della contestazione della accertata violazione del CdS.
Anche in altri settori del diritto e della procedura legale, la consolidata giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito) afferma, in modo assolutamente costante, la necessità del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, sancito solennemente dagli artt. 24, 3 e 111 Cost. (cfr.: Cass. n.4010/2000; Giudice di Pace di Piacenza, 16 maggio 2000; Trib. Novara 19/09/2000; ancora Cass. N.10107/2000).

Il contraddittorio, che poteva essere verbalizzato, non è avvenuto, pur in presenza dell'ufficiale procedente, del cittadino, di documentazione esibita a giustificazione del comportamento accertato e in presenza ancora della situazione di violazione del codice (la vettura non era stata ancora spostata).

Ciò posto, anche ritenendo già conclusa la fase di accertamento (ma non di contestazione dello stesso), è opportuno un ricorso in autotutela prima della notifica del verbale?

Avv. G. Lore
11-02-2011, 08:51
Il problema è che la dichiarazione del verbalizzante sulla mancata contestazione immediata fa prova sino a querela di falso, quindi potrebbe contestarla solo in questa modalità, cosa dispendiosa e molto difficile nella sua gestione.
In fin dei conti non vi è menomazione del diritto alla difesa, dato che ha comunque 60 gg. per far valere le contestazioni che vorrebbe apportare, sempre che possano avere una loro rilevanza giuridica.
La giurisprudenza che cita Lei, oltre che atavica nel tempo e superata dalla recente Cassazione in tema di contestazione immediata, non attiene al caso specifico, ma riguarda un generico contraddittorio che non viene meno nel Suo caso, perchè lo può svolgere alternativamente dinanzi al Prefetto o al GdP.
La Sua ultima domanda, infine, ha legittimato il precedente post: il preavviso è totalmente trasparente, quindi come non può essere opposto, non può essere oggetto di autotutela.
Tra l'altro la Sua vicenda non è pacifica, ma deve essere valutata da un Giudicante, mentre l'autotutela mira semplicemente a porre dinanzi all'Amministrazione una vicenda oggettiva (prescrizione,decadenza, targa non mia....) di cui essa deve prendere atto.

kurl
11-02-2011, 09:47
Grazie della risposta; attenderemo la notifica del verbale per valutare, sempre che arrivi nei 90 giorni consentiti dal CdS.

Probabilmente il Comune riuscirà a risolvere i problemi di notificazione da cui è afflitto e riuscirà a notificare il verbale entro l'11 maggio 2011, e li si rifarà il punto della situazione.

L'allarme dei vigili urbani di Palermo non abbiamo i soldi* per notificare le multe* - Palermo - Repubblica.it (http://palermo.repubblica.it/cronaca/2011/01/08/news/l_allarme_dei_vigili_urbani_di_palermo_non_abbiamo _i_soldi_per_notificare_le_multe-10974624/)

Avv. G. Lore
11-02-2011, 12:25
Come è messa male la nostra italietta :(

Dott. Perruolo
11-02-2011, 12:38
Come è messa male la nostra italietta :(

In effetti ...