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Visualizza Versione Completa : Mancata esibizione tagliando assicurativo



rockyl
07-02-2011, 22:28
Salve, oggi 07/02/2011 alle ore 14:55 mi è stato notificato un avviso per mancata esibizione del tagliando. Questa auto l'ho acquistato proprio oggi, mi è stata consegnata ed il vecchio acquirente a ritirato il tagliando. Nel frattempo io ho stipulato una nuova polizza assicurativa, avente validità dalla mezzanotte del 07/02/2011. Nell'avviso mi viene scritto di esibire la documentazione entro 30 gg. dalla notifica, pena applizazione art. 181/8 CDS, non c'è nessun verbale. Vado incontro a qualcosa, visto che il giorno stesso stavo provvedendo al passaggio di proprietà? Grazie.

rockyl
23-02-2011, 16:30
Salve, oggi 07/02/2011 alle ore 14:55 mi è stato notificato un avviso per mancata esibizione del tagliando. Questa auto l'ho acquistato proprio oggi, mi è stata consegnata ed il vecchio acquirente a ritirato il tagliando. Nel frattempo io ho stipulato una nuova polizza assicurativa, avente validità dalla mezzanotte del 07/02/2011. Nell'avviso mi viene scritto di esibire la documentazione entro 30 gg. dalla notifica, pena applizazione art. 181/8 CDS, non c'è nessun verbale. Vado incontro a qualcosa, visto che il giorno stesso stavo provvedendo al passaggio di proprietà? Grazie.

Nessuno riesce a rispondermi? :(

Avv. G. Lore
23-02-2011, 16:38
Probabilmente il Suo post era stato bypassato da altri e nessuno se ne è avveduto.
Sicuramente non è in una situazione positiva, atteso che la Sua assicurazione chiaramente ancora non era operativa.
Sarebbe da rintracciare quella precedente, che presumo il giorno 7.2.11 fosse ancora in corso di validità atteso che il veicolo è stato acquistato in pari data.
Il problema, infatti, non sarebbe tanto la mancata esibizione del tagliando assicurativo (avrebbe una multa salata ma accettabile) quanto il fatto che si potrebbe verificare che il veicolo fosse in suolo pubblico ma non copero da assicurazione.

Chiaramente nel Suo caso si applicherebbe la prima pare del terzo comma, ossia sanzione ridotta a un quarto.
In tal caso si applicherebbe ulteriormente l'art. 193 cds che così recita:

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194. (1)

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (2)

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (3)

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’art. 213 del presente codic