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Visualizza Versione Completa : Conversione pena in LSU vecchio decreto legge (38 euro al giorno)



magallanes
07-02-2011, 15:49
Salve, vorrei sapere se la conversione della pena in giorni di lavoro socialmente utili per chi rientra nel vecchio decreto si calcola sulla base dei 38 euro al giorno oppure si calcola come per i nuovi a 250 euro al giorno?

Mi spiego meglio, nel mio caso ho avuto un decreto penale di condanna per un totale di € 4.540 (data verbale reato 26.12.2008)

Per calcolare i giorni di lsu che spero di riuscire a fare devo dividere per 38 euro/giorno o 250 euro/giorno?

grazie

QUASI ASTEMIO
07-02-2011, 18:29
Ciao non ho capito molto sei stato fermato il 26/12/2010 ?
In tal caso sono 250 euro al giorno.
La legge se non erro e del Luglio 2010 ed è entrata in vigore con l'Agosto....Se sei stato fermato prima "CREDO" che tu debba calcolare i 38 euro.

magallanes
07-02-2011, 20:49
sono stato fermato il 26/12/2008!

si, sono nel vecchio decreto, per gli lsu si calcola a 38 euro al giorno? in tal caso mi vengono solo 119 giorni....corretto?

anonimovespista
07-02-2011, 21:30
4540 diviso 38... fa "solo" 119,47 giorni...

bastians
07-02-2011, 23:03
38 euro, confermo

magallanes
08-02-2011, 11:19
cavoli.....ma converto in lavori sociali tutto il decreto penale (4540 euro) o solo la conversione della pena detentiva (2 mesi e 20gg)?

2 mesi e 20 gg sono in totale 80gg x 38 euro= 3.040 euro, quindi il resto è l'ammenda.....aiutooooo

grazie

magallanes
08-02-2011, 12:39
l'art.186, comma 9 bis, mette che la conversione si fa in ragione di € 250,00 e non di 38...dove avete trovato voi il punto che parla dei 38 euro?

QUASI ASTEMIO
08-02-2011, 12:45
Ciao,
Non ne sono sicuro al 100% ma credo che se rientri nel vecchio codice tu non possa chiedere i L.S.U. ( è appunto capitato ad un mio conoscente )
Cmq lo contatto per sapere com'è finita e ti faccio sapere.

bastians
08-02-2011, 13:14
l'art.186, comma 9 bis, mette che la conversione si fa in ragione di € 250,00 e non di 38...dove avete trovato voi il punto che parla dei 38 euro?

ora e' stabilito in 250 euro, all'epoca del MIO reato, maggio 2009, la conversione era ancora a 38 euro, e chiunque rientri entro la data di agosto 2009 se non ricordo male o 2010

magallanes
09-02-2011, 11:41
ho parlato con due avvocati, facciamo un pò di chiarezza in materia di LSU.

l'articolo 186 comma 9 bis permette di convertire i giorni di arresto in giorni di lavori socialmente utili. ora il problema è che essendo la procedura nuova ci sono pochi casi già attuati.

nel mio caso mi son beccato 2 mesi 20gg di conseguenza se richiedo la possibilità di fare i giorni socialmente utili avrei 80 gg di lavori.

a questi giorni ne devo aggiungere altri per coprire la sanzione amministrativa, nel mio caso 1500 euro. a 250 euro di conversione mi vanno altri 6 giorni, per un totale di 86 giorni di lavori socialmente utili.

l'articolo sopra citato è abbastanza chiaro e non fà in alcun modo riferimento a conversioni per 38 euro al giorno. i 38 euro sono il parametro su cui si calcola la conversione della pena detentiva in euro, che non c'entra nulla con gli LSU.
:)
spero di essermi spiegato.

erofelice
09-02-2011, 11:54
magalannes guarda che ogni giorno di arresto equivale a 2 ore di lsu

magallanes
09-02-2011, 11:55
magari...mi dici dove l'hai letto? in quale articolo?

magallanes
09-02-2011, 12:03
“(…) Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione “

anonimovespista
09-02-2011, 12:50
Art. 186 CdS
9. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.


Art. 54. D.Lgs. 274/2000
1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

magallanes
09-02-2011, 15:08
come interpreti quello che ho evidenziato?

Art. 186 CdS
9. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.

anonimovespista
09-02-2011, 19:19
Non sono un avvocato quindi non prendere le mie parole come il vangelo, però sono abbastanza sicuro che quello che hai evidenziato significa che la durata dei LSU è quella "della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'"; a diversità di altri reati in cui la durata è stabilita dal GdP a sua discrezione.

magallanes
09-02-2011, 21:59
anonimovespista io ponevo in risalto l'articolo 54 che tu avevi evidenziato, dove indica 2 ore lavorative euiparate ad un giorno di LSU.
Ma l'articolo 186 mette esplicitamente la scritta "In deroga al .....".

In deroga io intendo che non và tenuto conto appunto di quanto riportato nell'articolo 54.

anonimovespista
10-02-2011, 00:39
Appunto.
In deroga, significa che anzichè essere il giudice a decidere arbitrariamente la durata dei LSU, la durata degli stessi è stabilita dal comma 9 art. 186 CdS. Se non ti è chiaro, leggiti bene il D.Lgs. 274/2000.

magallanes
10-02-2011, 07:45
ok ci siamo capiti! riassumendo riguardo agli LSU abbiamo:

giorni pena detentiva = giorni lavoro socialmente utili (qui manca cosa si intende x 1 giorno visto che non vale l'art54)

ammenda sanzione amministrativa si commuta in giorni LSU a 250 euro/giorno (esempio 2500 euro ammenda = 10 giorni lavori)

anonimovespista
11-02-2011, 00:53
Sì... però:
un giorno di LSU è fatto di due ore di lavoro (art. 54 d.lgs. 274/2000).
L'in deroga si riferisce alla durata in giorni dei LSU. In un qualsiasi altro caso, ipotizza un qualsiasi altro reato estraneo al 186 cds, puoi richiedere i LSU ma in quel caso non c'è nessuno che dice che pena detentiva è uguale a giorni di LSU, come dice il 186 cds, ma in quel caso deciderebbe a sua discrezione il giudice.
Chiaro? Ti assicuro che ce la sto mettendo tutta per farmi capire :)