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Visualizza Versione Completa : oblazione non accolta perchè il DP è caduto in prescrizione



kikko9006
03-02-2011, 13:51
riepilogo la mia situazione:
-a marzo 2010 mi è stato contestato l art 186 lett. a risultando positivo all alcol test con 0,66g/l in entrambe le prove...
-aprile 2010 viene emanata l ordinaza del prefetto(3 mesi di sospensione,visite periodiche e revisione di patente visto che sono neopatentato attraverso una decurtazione di 20 punti)
-maggio 2010 viene depositata al tribunale di piazzale clodio a Roma l istanza di oblazione
-giugno 2010 concludo gli esami psicofisici positivamente con rinnovo dopo un anno
-novembre 2010 mi viene segnalata la decurtazione dei punti
-27gennaio 2011 mi viene notificato l invito dalla mctc a sottopormi a revisione di patente entro 30 giorni
-oggi mi viene rifiutata l oblazione in quanto il reato è caduto in prescrizione(mi hanno detto che sono passati piu di 5 anni dal reato ma non è vero)
la mia domanda è: il reato è caduto in prescrizione in quanto le nuove leggi prevedono la sola sanzione amministrativa o si potrebbero essere verificati vizi di fondo per una possibile svolta alla mia vita?
in un altra discussione del forum mi è stato spiegato da un avv. che il favor rei va richiesto e non è una prassi atomatica cosa è successo?
ringrazio in anticipo

kikko9006
03-02-2011, 20:32
uso lo stesso post per non crearne altri inutili;
mi è stato oggi proposto dal mio avv di intraprendere un ricorso al TAR contro la decurtazione dei punti in base alla famosa circolare:

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N.300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14.9.2004

Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali

Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.

La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito.

Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta dall'art.126 bis C.d.S..

mi raccomanda ottime possibilità di vincita ma quali sono i benefici e le speranze di non revisionare la patente?
cioè nel momento in cui verrà emanato il mio DP si ripresenterà lo stesso problema?quali sono i tempi di caduta in prescrizione?
e se non venisse accettato perchè considerato "ormai" atto prettamente amministrativo ho buttato 1500euro?
eppoi per me rimarrebbe un senso di angoscia per un termine incognito ho negato subito la proposta e ora vorrei chiedere a voi utenti e avv un parere..