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Visualizza Versione Completa : compiuta giacenza e ricorso



casaldepazzi
27-01-2011, 16:35
Buonasera,
volevo sapere se i 60 gg per il ricorso partono dalla data del primo tentativo di notifica, dopo 10 giorni da tale data OPPURE dal momento in cui ritiro l'atto alla posta entro 6 mesi.

Nel dettaglio:
- avviso AR in data 17/11/2010
- ritirato alla posta in data 27/01/2011

Sulla busta cè un timpro che riporta la seguente dicitura
NON RICHIESTO ENTRO IL PERIODO DI GIACENZA PRESCRITTO 180 GIORNI

Che significa?
Grazie

casaldepazzi
27-01-2011, 16:45
DIMENTICAVO:
Ho letto sul vostro Forum che la posta deve inviare una seconda raccomandata ar di avvenuto deposito in giacenza.
Il mio postino ha l'abitudine di lasciare insieme alla cartolina della prima raccomandata anche una busta contenente la seconda raccomandata A.R. del Servizio Notificazione Atti Giudiziari/Am.vi dove si parla della giacenza, ecc.
Io non firmo per la seconda AR come fa a lasciarla nella buca della posta?

Avv. G. Lore
27-01-2011, 17:07
Guardi a norma di legge l'art. 140 cpc è chiaro: destinatario non trovato, atto in deposito e invio dell'avviso di deposito.
Dalla ricezione dell'avviso decorrono i 60 gg.
Ogni eccezione sulla procedura di notifica è di competenza del ricorrente, posto che comunque il vizo di notifica non si può far valere opponendo l'atto (perchè si sana) e quindi rileva eventualmente al ricevimento di un atto successivo

casaldepazzi
27-01-2011, 17:13
Grazie per la risposta,

volevo infine sapere se posso fare ricorso per un verbale:
- data infrazione 02/09/2010
- data invio verbale 17/11/2010
- data ritiro verbale alla posta 27/01/2011

saluti.

Avv. G. Lore
27-01-2011, 17:14
Se la domanda è se sono decorsi i termini di cui all'art. 201 cds no, perchp il notificante si salva consegnando l'atto alle poste (in questo caso entro i 90 gg.).
Ovviamente andrebbe valutato nel merito

casaldepazzi
27-01-2011, 17:19
le chiedo questo perchè leggendo la legge 890/82 art. 8 dice:
Articolo 8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego (1).
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato» (2).
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Quindi, credo, che i 60 giorni decorrono dal 27/01/2011, data del ritiro del plico.. giusto?

Avv. G. Lore
27-01-2011, 17:25
Ahimè insisto in quanto detto.
art. 140 cpc, dalla data di ricezione dell'avviso o - comunque - decorsi 10 gg. dal deposito.
Alla fine si parla di lana caprina comunque, la differenza è sì e no di 2-3 gg.