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Visualizza Versione Completa : Ricorso GDP



alle82
24-01-2011, 13:34
salve avrei bisogno di una informazione.
io feci ricorso al dgp di bologna per una multa che presi nel 2007. feci la domanda entro i 60 gg e andai all'udienza quando venni convocato.
il giudice respinse il mio ricorso ma specifico chiaramente che no avrei avuto spese in quanto si annullavano reciprocamente le mie e quelle della polizia municipale.
avendo appreso cio', pagai la multa appena usci' la sentenza specificando sul bollettino postale di pagamento il numero dell'udienza del dgp (in modo da attestare che il mio ritardo nel pagamento era dovuto alla scelta di essermi rivolto al gdp).
pochi giorni fa, a distanza di quasi due anni, mi arrivata a casa una cartella esattoriale da equitalia dove mi dicono di pagare 120 riferita alla multa gia' pagata, dicendo che il pagamento effettuato non era sufficiente.
io, molto stupito della cosa, in quanto ho tutta la documentazione, ho telefonato oggi alla polizia municipale di bologna e mi hanno detto che l'avrei pagata oltre i termini di 60 gg.
La motivazione sta ovviamente nell'essermi appellato al gdp e nei tempi tecnici che la cosa richiede...
mi era gia' successa una situazione analoga a reggio emilia ma non ho mai pagato un euro in piu' dopo che il ricorso era stato respinto.
come devo comportarmi ora?
grazie saluti

Avv. G. Lore
24-01-2011, 13:53
Se il Giudice sospese il verbale doveva pagare la sanzione minima.
Se non lo fece e in sentenza non specificò che ra da pagare l'importo minimo è legittima la cartella, perchè non ha pagato il 50% della sanzione raddoppiata

Dott. Perruolo
24-01-2011, 13:54
Se il Giudice sospese il verbale doveva pagare la sanzione minima.
Se non lo fece e in sentenza non specificò che ra da pagare l'importo minimo è legittima la cartella, perchè non ha pagato il 50% della sanzione raddoppiata

Sottoscrivo quanto detto dal sapiente Collega.

alle82
24-01-2011, 16:58
la sentenza recita cosi:
"rigetto i ricorso per carenza di legittimazione attiva del proprietario; nulle nulle spese di lite".
non ha aggiunto altro quindi secondo voi mi trovo costretto a pagare?

Avv. G. Lore
24-01-2011, 17:01
E sì.
Non capisco cosa voglia intendere il Giudice con la frase "difetto di legittimazione attiva del proprietario".
E' un controsenso.
Il proprietario è sempre legittimato attivo

alle82
25-01-2011, 14:44
ma non ci sono tempi massimi entro la quale decadono i termini di pagamento? cioè puo' arrivarmi anche dopo due anni come mi è arrivata?
inoltre io ho avuto una esperienza analoga col giudice di pace di reggio emilia (ricorso respinto) ma non ho dovuto pagare il doppio della multa e mi sono attenuto a pagare l'importo della multa iniziale anche se erano trascorsi i 60 gg (sempre scrivendo sul bollettino il numero della sentenza del gdp)...
grazie

Avv. G. Lore
25-01-2011, 14:57
La prescrizione è quella ordinaria ossia decennale.
Per RE o ha sbagliato il Comune (cosa possibile), o il verbale era stato sospeso dal Giudice o il Giudice in sentenza ha esplicitato che il pagamento doveva essere della misura minima

alle82
28-01-2011, 09:41
ma quindi la sospensione è discrezionale da parte del gdp?
non è che appellandosi al gdp si sospende in automatico il verbale (poichè i tempi tecnici di appello e sentenza non permettono di stare dentro al termine dei 60 gg)?
grazie

Avv. G. Lore
28-01-2011, 09:50
No.
Art. 22 Legge 689/81.
22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile


Ovviamente alla parola Pretore va sostituita da 13 anni a questa parte a parola Giudice di Pace