Visualizza Versione Completa : Arrivato DP
Ciao, a tutti è un po' che non Vi leggo il tempo è davvero poco ma volevo aggiornarvi sulla mia situazione. Ricordo che ero in terza fascia, con aggravante notturna e auto sotto sequestro. Patente ripresa tramite il gdp dopo circa 8 mesi e auto comprata nuova. Dopo 11 mesi dal fatto, è arrivato il DP: confermano un anno di sosp.patente, confisca auto e 45 gg di arresto per un totale, compresa la multa, di circa 12.250 euro, sospesi in automatico con la condizionale. Ciò che ancora non ho capito è questo: seguirà un udienza o va tutto bene così? E per la condizionale i 45 gg che io uso verranno scalati dalla condizionale in essere per ogni persona nel caso subissi un'altra pena? E di quanto è la condizionale prevista per ogni persona? Grazie a chiunque potrà aiutarmi...sto piano piano uscendo da questo incubo!
Se ho capito bene oltre all'ammenda, per arrivare a 12.500 euro, hai anche pagato per convertire in pena pecuniaria i 45 gg di arresto. Se è così, la condizionale ce l hai ancora tutta!!!
Domanda: ti hanno dato 1 anno di sosp patente e hai fatto 8 mesi, quanti te ne devi fare ancora senza patente?
La domanda sembra stupida ma, in questo Paese di pulcinella, non è automatico che la condanna penale di sosp sia al netto di quanto già scontato a seguito dell'ord prefetto. Ocio.
no 11250 è la conversione in euro e 1000 sono di multa ma è tutto sospeso per la condizionale. non ho pagato è stata concessa in automatico. sulla carta quando un domani mi richiederanno la patente la richiederanno per gli altri 4 mesi...sul dp non c'è ovviamente scritto perchè sono due strade separate, però quando ho ripreso la patente è scritto in prefettura, e siccome saranno loro che poi la richiederanno faranno la sottrazione. almeno spero...sennò mi opporrò...il dp sancisce un anno, che parte dal momento in cui mi tolgono la patente...
ma la condizionale totale quanto è?
Non mi è chiaro.
Tu sei stato condannato a 45 gg di arresto e 1000 euro di multa.
A questo punto (da quel che ho capito del penale) hai 2 opzioni: 1) Non fai nulla e ti viene sospeso tutto con la condizionale, quindi non vai in carcere perchè il giudice ti concede la condizionale ma se malauguratamente commetti qualche altro reato e vieni condannato ti sconti i 45 gg + la nuova condanna.
2) Chiedi la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, i 45 gg vengono moltiplicati per 250 euro, paghi e la condizionale ce l hai ancora tutta (se ti condannano per una ltro reato il gioudice ti può concedere la condizionale).
Per la condizionale in generale ti dovresti fare un giro sul codice ma da quel che sò il giudice la può concedere per condanne inferiore ai 3 anni di reclusione.
Premetto che potrei sbagliarmi, ma credo che nessuno possa non avere la conversione della pena in una pena pecuniaria e che quindi non ti farai mai, per esempio i 45 giorni di carcere.
Credo che il minimo per andare in prigione siano 2 anni.
E' la condizionale che ti possono dare o non dare se è richiesta, credo in oltre che per le cifre molto altre applichino la condizionale di ufficio.
Ribadisco che potrei sbagliarmi.
a me la condizionale è stata concessa su DP, quindi se non mi oppongo, ed è quello che farò, in pratica è già esecutivo. ciò che non mi è chiaro è questo: quanti giorni, mesi, anni di condizionale ogni cittadino ha? perchè non può essere che la si sprechi sia per 1 giorno di arresto che per 3 mesi....per esempio se ogni cittadino incensurato ha 1 anno di condizionale, i 45 gg che uso io, andrebbero poi a detrarsi se malauguratamente venissi condannata per altro? o questo termine in quanto tempo si azzera?? non potrò stare semrpe col pellicciotto?? nel senso che passati per esempio, 3 anni dal dp, e non vieni condannato ad altri reati, sei poi pulito, o questo reato per il quale io uso 45 giorni di condizionale resta sempre pendente?
Danymo, ti consiglio di chiedere al tuo avvocato che ne sa più di tutti noi messi insieme (che facciamo altri lavori).
In ogni caso:
La sospensione condizionale della pena è un istituto, disciplinato dagli artt. 163-168 del Codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera gli anni di reclusione previsti dall'art.163, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni).
Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.
La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).
Viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 C.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.
Può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi (risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza ex art. 36 cp).
Inoltre la sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorrono una delle tre condizioni di cui all'art. 168 c.p., e quindi se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all'art. 165 c.p.;oppure se riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente a pena che, cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti di di cui all'art. 163 c.p., e quindi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.
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