Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.11.2010 n° 22881
Avv. G. Lore
10-01-2011, 09:45
Nell’ipotesi in cui venga irrogata sanzione amministrativa (nella fattispecie eccesso di velocità ex 142 C.d.S.), il termine per adempiere alla comunicazione dei dati del conducente, ex. 126-bis C.d.S., anche in caso di impugnazione del primo verbale, decorre non dalla conclusione del procedimento d’impugnazione ma, diversamente, dalla notifica di richiesta di comunicazione effettuata dagli organi competenti. Il non rispetto del predetto termine comporta l’ulteriore sanzione prevista dall’art. 180 comma VIII C.d.S che, una volta irrogata non decade neppure con l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta, atteso che quest’ultima attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori che rileva in se' e non in quanto collegata all' effettiva commissione di un precedente illecito.
Sentenza che non condivido della Cassazione, ma a questo punto è forse meglio comunicare comunque i dati e richiederne il riaccredito al termine del procedimento di opposizione in caso di accoglimento
Dott. Perruolo
10-01-2011, 10:15
Condivido quanto osservato dal Collega.
nicoletta68
08-10-2013, 11:35
Salve, è quanto mi è successo, purtroppo...Ho impugnato il primo verbale e non ho comunicato volutamente i miei dati perché ho dato per scontato che prima di farmi decurtare i punti avrei dovuto aspettare l'esito del ricorso... che è stato accolto ma immagino di non averechances che
venga accolto anche questo per mancata comunicazione dei dati, visto che c'è una sentenza della Corte di Cassazione. Eppure l'orientamento di tanti giudici di pace è opposto così come tante circolari del Minsitero dell'Interno......
Avv. G. Lore
08-10-2013, 14:10
Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo (1) di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
nicoletta68
08-10-2013, 20:20
Io però non ho comunicato all'organo di Polizia di aver presentato ricorso perché sapevo che l'avrebbe fatto il tribunale...
Avv. G. Lore
08-10-2013, 20:27
Il tribunale nulla c'entra in questa vicenda.
La competenza è del giudice di pace che non può sostituirsi a un obbligo del ricorrente.
Il giudice di pace comunica solo la fissazione dell'udienza
nicoletta68
08-10-2013, 22:02
Ma un semplice cittadino come può essere a conoscenza di tutto ciò a priori? Sul modulo per la comunicazione dei dati, allegato alla multa, si dice che "in caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo" ed io ho dato per scontato che il ricorso fosse un "giustificato motivo". Tra l'altro comunicando i dati mi avrebbero decurtato i punti prima della definizione del procedimento. E' davvero assurdo come la legge italiana sia finalizzata a "fregare" il cittadino (mi scusi lo sfogo) Comunque, mi sembra di capire che non ho chances per un eventuale ricorso...
Avv. G. Lore
09-10-2013, 07:15
Capisco lo sfogo ma il motivo, per esser giustificato, deve essere motivato
nivola1969
15-12-2013, 19:00
Condivido il pensiero dell'Avvocato Lorè.
In questi casi, conviene sempre inviare comunicazione all'organo accertatore nella quale si dice che comunque si è presentato ricorso e, dunque, i dati verranno comunicati all'esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali.
A tal proposito una precisazione: premesso che la circolare summenzionata stabilisce che nel corpo del verbale dovrebbe essere inserito l'invito a comunicare i dati del conducente, entro 60 giorni, dalla notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge, sarà cura dell'obbligato in solido (o conducente non identificato) comunicare i dati entro tale termine e, ovviamente, in caso di rigetto del ricorso stesso oppure dalla notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali in caso di appello (in caso di accoglimento del ricorso).
Ricorsi.net
21-12-2013, 19:22
concordando con tutto quanto già detto nel corso della discussione, vi segnalo che il tema è lungamente approfondito in quest' articolo:
http://ricorsi.net/approfondimenti/risorse-utili/comunicazione-art-126-bis-cds.html
al termine dell'articolo, abbiamo inoltre redatto un modello di raccomandata pronta all'uso per informare l'organo accertatore che, ai sensi della circolare ministeriale, i dati saranno comunicati quando il procedimento di opposizione si concluderà con pronuncia eventualmente negativa al ricorrente
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