Visualizza Versione Completa : Qual è esattamente la data di notifica di una multa con autovelox?
Buongiorno, ho ricevuto una multa per un'infrazione di eccesso di velocità commessa il giorno 16/08/2010. Ne ho ricevuto comunicazione per mezzo posta (raccomandata ritirata all'ufficio postale dopo aver ricevuto l'avviso del postino) il giorno 06/12/2010. Essendo già in vigore il nuovo codice della strada, il tempo per la notifica è di 90 giorni, se non erro. Quindi vorrei fare ricorso al Prefetto chiedendo l'annullamento. Mi viene un dubbio, però, perchè nella prima pagina del verbale, l'addetto ha scritto la seguente frase:"io sottoscritto xxx dichiaro di aver notificato in data 20/10/2010 a mezzo servizio postale, ufficio di Roma...il verbale xxx redatto in data 18/10/2010".
A me sembra un losco stratagemma per non far fare ricorso a chi riceve il verbale in quanto non c'è alcuna prova che la comunicazione sia stata spedita in quella data (cercandone il tracciamento sul sito delle Poste non si hanno notizie di quella raccomandata se non prima del 01.12.10). Per tirare le somme del discorso, qual è la data di notifica che vale per legge, quando il trasgressore riceve la comunicazione? Grazie per l'aiuto
Avv. G. Lore
04-01-2011, 15:10
Non è un losco stratagemma.
La data che rileva nelle notifiche postali ai fini della determinazione della tempestività o meno è quella di consegna alle poste, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
E' una sacrisanta norma a tutela di chi notifica perchè questi non può sopportare su di sè le eventuali tardività del servizio postale.
Tralasci il caso in questione e immagini che deve svolgere un'azione con termini decadenziali e che decada dai Suoi diritti per unica responsabilità delle Poste, sarebbe felice di questo?
Tornando al caso in questione, chiaramente dal giorno della notifica per Lei decorrono i termini di pagamento/opposizione
Intanto ringrazio Avv. Lore per la risposta celere. Comprendo ciò che dice e sono d'accordo. Però non mi accontento di avere come unica prova la dichiarazione su un foglio di una persona che ha interesse a far figurare quella data, vorrei avere una prova certa che la comunicazione sia stata effettuata come dichiarato. Proverò a risalire alla data di spedizione, in modo da verificarne la coerenza con quanto dichiarato. Mi sono intestardito, forse a torto, perchè mi sembra strano che la raccomandata ci abbia messo più di 40 giorni ad arrivare. se io "scoprissi" che la comunicazione è stata inviata molto dopo la data dichiarata, potrei denunciare per falsa dichiarazione chi lo ha scritto? ringrazio ancora per l'aiuto.
Se la data di notifica è quella contenuta nella relazione di notifica, i 60 gg per il ricorso o per il pagamento da quando decorrono? Per ipotesi, se mi venisse spedita una multa notificata il 20 ottobre e io la ricevessi il 22 dicembre (non è il mio caso io l'ho ricevuta il 6 dicembre), ovvero dopo che sono già trascorsi i 60 giorni, non posso più fare ricorso? sono già in mora? grazie per la delucidazione
dr. stefano
05-01-2011, 10:59
mi permetto di chiarire. La data a cui lei deve fare affidamento, e dalla quale iniziano a decorrere i 60 gg. per il pagamento, ricorso etc, è quella in cui lei ha ricevuto la notifica. se il verbale è del 09.10.2010 ad esempio e le viene notificato (ossia lei lo riceve) in data 30.12.2010, è da quest'ultimo giorno che decorrono i 60 gg.
Le date sono puramente fittizie.
Se il Comando che ha effettuato la sanzione ha notificato il verbale in data X , ma nonostante ciò a lei arriva ben piu tardi, la responsabilità non è del Comando ma del servizio postale
Avv. G. Lore
05-01-2011, 11:39
Come già detto nel precedente post :)
"Tornando al caso in questione, chiaramente dal giorno della notifica per Lei decorrono i termini di pagamento/opposizione".
Aggiungo per Giulios che a rilevare non è la data di spedizione, ma quella di consegna
Premetto che ringrazio per l'importante contributo che mi state dando. Solo per essere sicuro di aver capito bene, per quanto riguarda i 90 giorni di tempo che la Polizia ha notificare la multa fa fede la dichiarazione contenuta nella relazione di notifica (in teoria, il giorno in cui la Polizia affida al servizio postale la comunicazione) mentre i 60 giorni in cui il trasgressore può pagare o fare ricorso partono da quando riceve la comunicazione. Si può quindi dire che ci sono due date di notifica?L'infrazione è del 16/08, la relazione di notifica dice che la multa mi è stata notificata per mezzo posta il 20/10, ma io l'ho ricevuta il 06/12...Non sono scaduti i 90 giorni e sono ancora nei 60 giorni per il pagamento...corretto?Vado a pagare insomma... Grazie ancora
Avv. G. Lore
06-01-2011, 16:01
Non ci sono due date di notifica, semplicemente in caso di notifica postale ci sono due momenti di perfezionamento.
Per il notificante quello della consegna e quello del notificato al momento della ricezione
Il mio dubbio su quanto dichiarato nella relazione di notifica persiste.Ho chiesto all'ufficio postale di dirmi quando era stata spedita la raccomandata (ricordo che nella relazione si dichiara la notifica mezzo posta il giorno 20/10/10) e mi hanno confermato che la prima traccia è del 01/12/10! Oltretutto l'addetto della posta mi ha fatto notare che nella relazione il codice di protocollo riporta la data 18/11/10!! Mi hanno cmq detto che è impossibile che sia stata spedita il giorno 20/10/10 come dichiarato. E' sufficiente riportare il tracciamento della raccomandata e la data del protocollo come prova per dimostrare il superamento dei 90 gg (l'infrazione è stata commessa il 16/08/10). Se ho ragione, come sembra dalle "prove" che ho raccolto, è possibile denunciare chi ha scritto la relazione di notifica per aver dichiarato il falso in un atto pubblico? Grazie ancora e scusate l'insistenza, ma ritengo che, nel caso io abbia ragione, il modus operandi sia da condannare fermamente!
Avv. G. Lore
08-01-2011, 18:25
Giulios ripeto, la data del 20.10 è quella di consegna non di spedizione.
quella di spedizione la rilevi dai timbri postali.
Comunque condivido il carattere insopportabile della vicenda (+ di un mese tra consegna e spedizione), ma ahimè la relata di notifica fa fede sino a querela di falso.
Comunque se vuoi andare avanti, la questione è meritevole di combattimento, anche se il modu operandi è dichiarato come legittimo dalla C. C. ed è a tutela di chi deve notificate (rimando a quanto scritto nel primo post nel caso esemplificativo)
Chiedo l'ultima precisazione. La relazione di notifica e la copia del verbale erano dentro la stessa busta.Come è possibile che nella relazione su cui è stampata la data di protocollo del 18/11/10 si afferma che la copia del verbale mi è stata inviata il 20/10/10 quando, e ribadisco, le due comunicazioni mi sono state inviate nella stessa busta?Capisce il mio dubbio, Avv. Lore? Lei giustamente mi dice che il verbale è stato affidato alle Poste (ok, non spedito) il 20/10/10 ma è nella stessa busta della relazione di notifica...riesce a chiarirmi questo punto? così vado a pagare la multa e basta :) Grazie ancora per l'aiuto e per la pazienza...
Avv. G. Lore
09-01-2011, 12:13
E' ovvio che la relata di notirfica sia insieme all'atto, sarebbe assurdo il contrario.
Le faccio capire come funziona una notifica normale: si va all'UNEP (ufficiale giudiziario) e si consegna l'atto.
L'ufficiale giufìdiziaro certifica che l'atto è stato passato in quella data e se poi deve andare per posta consegna l'atto alle Poste che lo imbustano
mi permetto di chiarire. La data a cui lei deve fare affidamento, e dalla quale iniziano a decorrere i 60 gg. per il pagamento, ricorso etc, è quella in cui lei ha ricevuto la notifica. se il verbale è del 09.10.2010 ad esempio e le viene notificato (ossia lei lo riceve) in data 30.12.2010, è da quest'ultimo giorno che decorrono i 60 gg.
Le date sono puramente fittizie.
Se il Comando che ha effettuato la sanzione ha notificato il verbale in data X , ma nonostante ciò a lei arriva ben piu tardi, la responsabilità non è del Comando ma del servizio postale
Chiedo lumi, in novembre 2009 mi viene elevata 1 contravenzione inviata in posta il 4 di marzo 2010, sono assente da casa per diversi mesi e riesco a ritirare la raccomandata a.r. in posta al mio rientro il 6 settembre 2010 e pago la multa il 3 novembre 2010 in misura ridotta come da bollettino precompilato, sono in regola?
L'altro giorno mi è arrivata la cartella di iscrizione a ruolo della multa?
Sono stato da equitalia e mi hanno detto di rivolgermi ai vigili, i vigili mi hanno detto che devo pagare la multa in misura intera perchè come data di notifica vale il giorno che hanno consegnato la multa in posta?
Come devo procedere?
Grazie
Avv. Ribbeni
02-02-2011, 23:50
Salve. Si, se la raccomandata è in giacenza....la responsabilità è Sua per non avere ritirato l'atto nei termini...Ove possibile ci invii copia della documentazione in Suo possesso così da poterLe consigliare come agire.
Salve. Si, se la raccomandata è in giacenza....la responsabilità è Sua per non avere ritirato l'atto nei termini...Ove possibile ci invii copia della documentazione in Suo possesso così da poterLe consigliare come agire.
l'atto era in giacenza in posta per 6 mesi, io ho ritirato la multa e termini al 150 giorno ed ho pagato al 60 giorno la multa in misura ridotta
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e del presente comma, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
Avv. G. Lore
03-02-2011, 09:22
la sentenza da Lei ciata nulla rileva nel Suo caso e dichiara unicamente che per stabilire se una notifica è tempestiva conta la data di consegna all'Ufficiale Giudiziario (le Poste se la notifica è postale) e non di materiale ricezione del destinatario.
Per quest'ultimo chiaramente gli effetti si producono dal giorno del perfezionamento della notifica nei Suoi confronti.
Ora, non essendo stato trovato alla residenza perchè assente, per Lei la notifica si è svolta ex art. 140 cpc, col deposito dell'atto presso la Casa Comunale, indi per cui nei Suoi confronti la notificazione si è perfezionata con la ricezione dell'avviso di deposito o, comunque, decorsi 10 gg. dal deposito stesso
Quindi se la multa è stata consegnata in posta il giorno 8 marzo 2010 e viene notificata il 18 marzo 2010 sempre e solo tramite avviso nella buca della posta senza mai trovare nessuno che fosse a casa ne io ne alcun familiare, fino al rientro a casa il 6 settembre del 2010, giorno che trovo l'avviso di giacenza della multa che ritiro e firmo la raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno il 6 settembre 2010 e pago la multa al 60° giorno di notifica, non sono in regola?
Avv. G. Lore
03-02-2011, 09:49
No.
La notifica per Lei si è perfezionata al ricevimento dell'avviso di deposito (che non ha ritirato perchè assente) e comunque decorsi 10 gg. dal deposito
Scusi se non la seguo, ho messo su le date, per esser chiaro, quindi se un cittadino è assente da casa per oltre 60 giorni ed è ignaro dell'arrivo della multa e la ritira in posta durante la giacenza in posta nei 6 mesi non è in regola?
Avv. G. Lore
03-02-2011, 10:13
No.
Il cittadino è libero di assentarsi anche per mille anni, ma il notificante ha diritto a notificare e di non attendere il destinatario nei suoi lunghi viaggi nel globo.
Se così fosse nessuna notifica si perfezionerebbe mai.
La notifica per Lei si è compiuta il 28.3
No.
Il cittadino è libero di assentarsi anche per mille anni, ma il notificante ha diritto a notificare e di non attendere il destinatario nei suoi lunghi viaggi nel globo.
Se così fosse nessuna notifica si perfezionerebbe mai.
La notifica per Lei si è compiuta il 28.3
Gentilissimo, scusi se le chiedo ancora, Io la multa l'ho pagata il 60° giorno quando ho ritirato la multa, adesso mi è arrivata la multa da equitalia per non aver pagato la multa ed è inutile che faccia ricorso appellandomi articolo 4?
La notifica a mezzo posta
ART. 149 CPC
Notificazione a mezzo del servizio postale.
[I]. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
[III]. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto
Artt. della L. n. 334/1982 in materia di notifica a mezzo posta
Art. 3.
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso (1) .
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza .
(1) Comma così modificato dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
Art. 4.
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro (1).
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. (2)
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce .
(1) Comma così modificato dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e del presente comma, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Avv. G. Lore
03-02-2011, 10:43
Ringrazio per le citazioni normative, ma oltre a conoscerle purtroppo confermano ciò che Le si sta dicendo.
Ultimo comma art. 149 cpc: La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto...conoscenza legale non materiale...si ha la conoscenza legale quando si sono svolte tutte le formalità...in questo caso Lei non è stato trovato quindi dal 149 si passa al 140 e la conoscenza legale si ha col ricevimento dell'avviso di deposito e COMUNQUE decorsi 10 gg. dal deposito stesso.
Ulteriore testo normativo (che comunque è bypassato dalle nrme del cpc).
Primo periodo in rosso: conferma quello che le dico: l'avviso di ricevimento è prova della notifica...rimando al 140 cpc;
secondo periodo: Le ripeto che non c'entra nulla con Lei e si riferisce al notificante (Lei non è il notificante) e stabilisce che questi si salva da termini decadenziali o prescrittive consegnando l'atto all'Ufficiale Giudiziario e non con la consegna di questi al destinatario, ma ripeto è uan vicenda che per Lei è del tutto irrilevante
Grazie di tutto, comunque farò ricorso contro la cartella esattoriale al giudice di pace anche perchè la multa l'ho pagata e le farò sapere l'esito.
Saluti
Avv. G. Lore
03-02-2011, 11:04
La multa l'ha pagata ma solo al 50% essendosi raddoppiata dopo 60 gg.
Comunque per come è ormai ridotta la magistratura del gdp tutto è possibile data la imbarazzante incompetenza che serpeggia in quelle aule.
Da legale rabbrividisco a pensare di vincere una causa per grossolani errori dei giudicanti...anche perchè c'è sempre l'appello a poter raddrizzare la cosa
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
Avv. G. Lore
03-02-2011, 13:30
caro enzone1, ma mi sta prendendo in giro?
è la terza volta che riporta tale sentenza e Le si è già dato riscontro.
Quanto sancito dalla C.C. non c'entra nulla col Suo caso e si riferisce a chi notifica, dichiarando che questi si salva dai termini decadenziali o prescrittivi eventualmente sussistente nel caso specifico non al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, ma al momento in cui tale atto viene consegnato all'U.G.
Mi rendo conto che giustamente non fa la professione forense e quindi la Sua attenzione è limitata al caso specifico che sta vivendo, ma cerco di farLe capire diversamente.
Esempio: atto di citazione da notificare al Soggetto X.
Tra la data di notifica e quella di comparizione devono trascorrere almeno 90 gg.
Se passasse il Suo ragionamento il soggetto X che riceve la notifica senza essere trovato alla residenza potrebbe sempre eccepire che il termine non è stato rispettato, magari addirittura ritirando l'atto dopo la data di comparizione.
Capisce bene che è assurda questa cosa.
Per questo in caso di mancato reperimento del notificato, la notifica si perfeziona ex art. 140 cpc (avviso di deposito e comunque decorsi 10 gg. dal deposito).
In diritto, quando si parla di notifica ricevuta, si parla di notifica perfezionatasi, non bisogna intendere notifica ricevuta in mano, perchè altrimenti basterebbe mai ritirare un atto e la notifica non si compie.
Ci siamo definitivamente capiti?
io capisco che ci sono 2 notifiche 1 per interrompere i tempi di prescrizione qundo viene consegnata in posta e 1 qundo viene consegnata all'interessato e da allora decorrono i 60 giorni per far ricorso, pagare ecc.
Avv. G. Lore
03-02-2011, 14:58
Esatto, ma la consegna non è il materiale ritiro, bensì quando si perfeziona la notifica, in questo caso decorsi 10 gg. dal deposito.
Ancora una volta Le faccio un caso pratico: se passasse il Suo pensiero basterebbe non ritirara la multa per non pagarla...ovviamente non può essere così no?
secondo me solo dopo la giacenza in posta con il ritorno al mittente e l'affissione all'albo comunale si può ritener eseguita la notifica
Dott. Perruolo
03-02-2011, 16:51
Se non si ritira la raccomandata, dopo 10 giorni la notifica si perfeziona automaticamente, come detto dal Collega. La fattispecie è regolata in modo specifico dalla legge.
Avv. G. Lore
03-02-2011, 17:12
Se non si ritira la raccomandata, dopo 10 giorni la notifica si perfeziona automaticamente, come detto dal Collega. La fattispecie è regolata in modo specifico dalla legge.
...e già...in diritto non esiste "secondo me", ma si applica la legge e la legge questo prevede.
Un saluto Collega
Dott. Perruolo
03-02-2011, 17:14
Ricambio amico mio.
scusate, se persisto:-)
Corte Costituzionale, 11 gennaio 2010, n. 3
La Corte Costituzionale torna ad esprimersi sul tema della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. - ovvero in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte del destinatario - a fronte della questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost e 149 c.p.c.
Dispone la norma dell’art. 140 c.p.c. che, laddove non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone che, secondo quanto disposto dall’art. 139 c.p.c. potrebbero riceverlo in suo luogo, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto medesimo nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ed, infine, notizia il destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo i giudici meneghini la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito.
Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dall’art. 149, ultimo comma, c.p.c. - per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto - ovvero, secondo l’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
(qui' si intende la raccomandata dell'avvenuto deposito)
Più brevemente la notifica dovrebbe considerarsi perfezionata per il destinatario, nel caso dell’art. 140 c.p.c. al momento dell’invio della raccomandata mentre, nel caso dell’art. 149 c.p.c., decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. (avviso di deposito)
Oltre alla già evidenziata differenza tra le due norme sopra citate, la Corte ha affidato la pronuncia di incostituzionalità ad ulteriori argomentazioni, fra le quali vanno segnalate, da un lato, la considerazione che non possono farsi decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato e, dall’altro, la constatazione di uno sbilanciamento tra gli interessi contrapposti del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia in cui, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.
È stata pertato dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, così equiparando la disciplina dell’art. 140 c.p.c. a quella dell’art. 149 c.p.c.
Pertanto:
Art. 140. (1)
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia)
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata (2) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica si dà per eseguita al momento del ricevimento della raccomandata o comunque trascorsi dieci giorni dall'invio della stessa.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
(2) Le parole: “in busta chiusa e sigillata” sono state inserite dall’art. 174, comma 4, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorsi.net
03-02-2011, 21:19
scusate, se persisto:-)
gentile utente,
la scusiamo se persiste, ma lei ci scusi se invitiamo i colleghi a non risponderle più sul punto. Le sono stati offerti tutti i chiarimenti del caso e la sua insistenza vale solo a confondere eventualmente le idee di chi si trovi nelle medesime condizioni.
comprenda che rispondere alle centinaia di domande che quotidianamente vengono pubblicate sul forum, richiede uno sforzo notevole e costante. disperdere questo sforzo, per dare e ripetere risposte inutili, è uno spreco.
Avv. G. Lore
04-02-2011, 12:05
Spero che l'Istituto non se la prenda a male se aggiungo solo una cosa.
Il nostro utente scrivendo i Suoi post continua a riconoscere che nel giusto è chi gli sta dando la consulenza e non lui.
Riporto un passo del suo post.
È stata pertato dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, così equiparando la disciplina dell’art. 140 c.p.c. a quella dell’art. 149 c.p.c.
Mi pare evidentemente chiaro.
la notifica si perfeziona al momento del ricevimento dell'avviso di deposito o comunque decorsi 10 gg. dal deposito.
Ritirando l'atto a mesi dal deposito il pagamento svolto è tardivo.
STOP
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