Visualizza Versione Completa : Multa per omessa comunicazione in pendenza di ricorso
Paololex
02-01-2011, 11:54
Buongiorno a tutti,
premetto che non sono esperto del settore.
La mia compagna in data 5 luglio 2010 ha ricevuto una multa,per un'infrazione rilevata a marzo 2010 dalla polizia stradale, per eccesso di velocità con sanzione accessoria della sospensione della patente e 10 punti.
Ha proposto immediatamente ricorso presso il GdP di Roma.
Non ha comunicato i dati.
In data 13 dicembre 2010 ha ricevuto la notifica della sanzione ex art. 126-bis 180 c.8 per omessa comunicazione.
La mancata comunicazione è dipesa da due motivi:
1) Dal verbale e dalla relata di notifica non si comprende quale sia il luogo di verificazione dell'infrazione (ne sono indicati 2 assolutamente diversi) e la mia compagna non è stata fermata anche se l'eccesso di velocità sarebbe stato rilevato almeno 300 metri prima con telelaser;
2)la pendenza del ricorso.
A questo punto, nonostante una recente sentenza della Cassazione contraria, la giurisprudenza di merito e lo stesso Ministero dell'Interno (parere del 15 luglio 2010) ritengono che solo dopo l'esaurimento dei rimedi amministrativi o giurisdizionali debba procedersi con la richiesta dei dati del conducente.
In primo luogo tenterei la strada dell'annullamento diretto da parte della stessa autorità amministrativa.
In caso di esito negativo per voi conviene impugnare o pagare per evitare ulteriori sanzioni?
Grazie
Avv. G. Lore
03-01-2011, 10:11
Impugnare
Paololex
03-01-2011, 11:21
Grazie!
Ho appena parlato con la POLSTRADA e mi hanno confermato l'annullamento.
Ora però ho un dubbio...il giudice ha fissato la data dell'udienza ma non ha sospeso il provvedimento impugnato... spero che in caso di esito negativo mi confermi l'ammontare originario...altrimenti l'importo mi sale a 700 euro.....il cancelliere mi ha fatto sapere che la sospensiva non la da quasi mai....
speriamo bene
Grazie per l'aiuto.
Paolo
Avv. G. Lore
03-01-2011, 11:32
Si figuri
Paololex
03-01-2011, 12:12
Avvocato,
dalla sua esperienza, in caso di rigetto, sono molti i casi in cui il giudice di Pace di Roma (nella specie III sez. Brunetti) non conferma la sanzione originaria?
Grazie.
Paolo
Avv. G. Lore
03-01-2011, 12:16
Il Giudice Brunetti è un osso duro.
Comunque se non ha svolto domanda di conferma della sanzione iniziale, questa non può essere disposta
Paololex
03-01-2011, 13:37
Allora speriamo bene...nella maggior parte dei ricorsi non l'ho mai trovata nemmeno su questo sito.
Cmq la multa è stata impugnata per i seguenti motivi:
a) la relata di notifica, con la descrizione dell'infrazione e delle sanzioni, riporta un luogo totalmente diverso rispetto a quello del verbale;
b) il verbale non è originale e non è riportata la conformità e cmq la fotocopia è usurata e non permette di capire lo strumento utilizzato per rilevare l'infrazione;
c) per lo stesso motivo non è dato sapere con certezza l'effettiva velocità del veicolo;
d) se fosse telelaser si presume che l'accertamento sia avvenuta a più di 330 metri....e gli operatori non hanno proceduto al fermo per motivi di sicurezza (su una strada priva di traffico e a quella distanza ben avrebbero potuto)-
Speriamo bene.
Grazie
Paololex
03-01-2011, 14:05
Chiarisco che l'opposizione è precedente alle modifiche del CdS (visto che il vecchio 204-bis non faceva riferimento alla esecutività in pendenza del ricorso).
Avv. G. Lore
03-01-2011, 15:25
Onestamente i motivi di ricorso non mi paiono molto fondanti l'opposizione.
Non ho capito a cosa si riferisca la frase "...nella maggior parte dei ricorsi non l'ho mai trovata nemmeno su questo sito".
Se in relazione al mio ultimo post, è chiaro che siamo in sede processuale e il Giudice può pronunciarsi unicamente su domande svolte in atti, non può dichiarare vicende non richieste, in quanto in questo caso la sentenza sarebbe viziata da ultra petita.
Il nuovo 204 bis e il vecchio differiscono solo in relazione alle tempistiche procedurali, tutto il resto è immutato.
Se ha parlato col cancelliere della Brunetti, ha interloquito col mitico Aldo, un'istituzione nel GdP di Roma!!
Paololex
04-01-2011, 14:51
Grazie Avvoxato ma ho un'ultima curiosità
In suo post in altro thread ho trovato questo:
"Ahia! vengo appuntato!!
scherzi a parte la domanda è insita nella richiesta di sospensione preliminare che è stata posta e da replicare in sede di precisazioni delle conclusioni in sede di udienza.
La conferma della sanzione originaria in ipotesi di rigetto inoltre rientra nei poteri di ufficio del Giudice quindi è avulsa da un'esplicita domanda, pur se già formulata preliminarmente nell'atto come sono uso sempre fare".
Io la domanda di sospensione l'ho cmq posta ma nel suo post cmq si legge "La conferma della sanzione originaria in ipotesi di rigetto inoltre rientra nei poteri di ufficio del Giudice quindi è avulsa da un'esplicita domanda".
Allora non capisco se potrebbe confermare o meno la sanzione originaria.
Avv. G. Lore
04-01-2011, 15:07
Se la sospensione l'ha chiesta può in sede di udienza richiedere la conferma della sanzione originaria in caso di rigetto
Paololex
05-01-2011, 12:05
Bene.
Cmq alla luce delle ultime sentenze della Cassazione effettivamente vedo che i motivi del ricorso sono un pò deboli.
Rimane però la mancata indicazione dello strumento utilizzato e dell'omologazione... questo mi pare abbastanza rilevante o sbaglio?
Grazie mille.
Avv. G. Lore
05-01-2011, 12:17
Non avendo visionato il verbale non posso dirLe molto.
Da ciò che dice un suo pregio questa eccezione ce l'ha
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