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Visualizza Versione Completa : Multa assicurazione scaduta



emiliano75
30-12-2010, 17:20
Il giorno 28/5/10 in ora indefinita i vigili urbani hanno accertato che sulla macchina della mia compagna era scaduta l'assicurazione RC auto, il giorno 26/7/2010 dopo il controllo alla banca dati ania è stato redatto d'ufficio un verbale di 779 € (art. 193 C.d.S).

Il verbale è arrivato alla posta di nostra competenza in data 07/12/2010, le è stato notificato ma non è stato ritirato in quanto il cognome (scritto a penna sulla busta che contiene il verbale) risultava errato. Il verbale è tornato indietro ed è stato ritirato per scrupolo della mia compagna il giorno 23/12/2010.

Il giorno 28/5/2010 la macchina era parcheggiata con l'assicurazione scaduta, non l'avevamo rinnovata in quanto la macchina era rotta e da prima che scadesse l'assicurazione era stata messa in un box privato. Il giorno 28/5/2010 la macchina, circolando con la targa di prova del meccanico, è stata tirata fuori dal box e visto che aveva difficoltà nel circolare il meccanico ha ritenuto opportuno di prelevarla con il carro attrezzi.
Il meccanico ha poggiato la targa di prova sul lunotto posteriore della macchina ed ha lasciato la macchina parcheggiata in attesa che fosse prelevata da un suo operaio con il suo carro attrezzi, cosa che è avvenuta poche ore dopo.
Posso fare ricorso in quantola macchina era coperta dall'assicurazione della targa di prova perchè effettivamente la polizza RC auto collegata alla targa della macchina della mia compagna?
Puo' bastare una dichiarazione del meccanico o devo aggiungere altro?

Grazie in anticipo

Emiliano

Avv. G. Lore
30-12-2010, 17:25
Invii il verbale per valutarlo, solo così Le si può dare un parere.
da ciò che dice l'opposizione è svolgibile ma senza visionare gli atti ciò viene riferito senza alcun effettivo valore di parere

scr
01-01-2011, 10:01
trovato su internet :
Si fa riferimento alla nota con la quale si è chiesto di conoscere le valutazioni di quest'Ufficio su alcuni problemi inerenti alla circolazione con targa di prova.
Per ciò che concerne l'ipotesi di sosta di veicolo incustodito, si osserva che la circolazione di prova è disciplinata dall'art. 63 del C.d.S. , con la previsione di precisi limiti di carattere sia soggettivo sia oggettivo.
Sotto il primo profilo, perché un veicolo possa circolare con la targa di prova è necessario che sullo stesso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente, mentre sotto il profilo oggettivo la circolazione in esame è consentita, in quanto il veicolo per essa utilizzato sia effettivamente ed esclusivamente adibito all'uso particolare cui la circolazione medesima è destinata e cioè la prova tecnica e la dimostrazione per la vendita.
Pertanto, laddove si riscontri una sosta non determinata da giustificati ed improrogabili motivi e quindi sia facile dimostrare l'uso diverso, si deve ritenere legittima la contestazione ai sensi del citato art. 63 del C.d.S. .