Avv. G. Lore
30-12-2010, 10:11
Patente a punti: spetta al GA la giurisdizione sul provvedimento di revisione, che è illegittimo se non preceduto dalla preventiva comunicazione di decurtazione punti.
Sono questi i due principi con cui il TAR Venezia con sentenza n. 4880/2010 ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale del punteggio a disposizione.
In particolare, per il TAR Veneto, che ha confermato l’orientamento pressoché costante dei Giudici amministrativi in materia, “l’Amministrazione non ha provato che sia stata comunicata al ricorrente l’avvenuta ulteriore variazione del punteggio (dieci punti) disposta l’8 maggio 2010, risultando l’ultima comunicazione eseguita al ricorrente il 23 ottobre 2008. A questo proposito va rimarcato che le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse -v. art. 6 del d. m. 29 luglio 2003 (conf., su fattispecie analoghe, Tar Abruzzo-Pescara, n. 695/10, Tar Lombardia-Milano, III, nn. 1593, 1372 e 330 del 2010 e, da ultimo,Tar Veneto, III, n. 2857/10)”.
Sono questi i due principi con cui il TAR Venezia con sentenza n. 4880/2010 ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale del punteggio a disposizione.
In particolare, per il TAR Veneto, che ha confermato l’orientamento pressoché costante dei Giudici amministrativi in materia, “l’Amministrazione non ha provato che sia stata comunicata al ricorrente l’avvenuta ulteriore variazione del punteggio (dieci punti) disposta l’8 maggio 2010, risultando l’ultima comunicazione eseguita al ricorrente il 23 ottobre 2008. A questo proposito va rimarcato che le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse -v. art. 6 del d. m. 29 luglio 2003 (conf., su fattispecie analoghe, Tar Abruzzo-Pescara, n. 695/10, Tar Lombardia-Milano, III, nn. 1593, 1372 e 330 del 2010 e, da ultimo,Tar Veneto, III, n. 2857/10)”.