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Visualizza Versione Completa : gentenza gdp favorevole e notifica fermo



antonio971
27-12-2010, 23:11
Salve a tutti,
in estrema sintesi, successivamente alla notifica di una cartella esattoriale relativa a violazione del cds ho proposto e vinto il ricorso presso il gdp. La sentenza definitiva è stata depositata in cancelleria il 28 aprile 2010 e notificata allo scrivente il 28 maggio 2010. In data 01 giugno 2010 l'agente della riscossione dei tributi mi notifica un invito al pagamento dei tributi iscritti a ruolo; io l'11 giugno 2010 ho provveduto via fax a trasmettere a costoro copia della sentenza del gdp. Il 22 dicembre 2010 mi viene notificato un prevviso di fermo amm.vo. Considerando che la sentenza del gdp è un atto immediatamente esecutivo; che malgrado io non abbia provveduto a trasmettere la sentenza del gdp al comune, bensì all'agente della riscossione, comunque, in virtù della riforma dell'art. 327 c.p.c., cd "termine breve", l'amministrazione non può più proporre appello (ammesso che interpreto bene la norma); il mio dubbio è se questi ci sono o ci fanno. Grazie in anticipo per i cordiali suggerimenti e contributi.

PS : cosa c'è da fare?

Dott. Perruolo
28-12-2010, 09:16
Vada dall'agente della riscossione con sentenza alla mano e cerchi di far risolvere il problema.

Avv. G. Lore
28-12-2010, 10:31
Solo per precisione procedurale l'appello il Comune può ancora proporlo dato che la notifica della sentenza nei di lui confronti non è avvenuta, indi non si pallica il termine di 30 gg., bensì di 6 mesi, tenendo presente anche la sospensione feriale dei termine procedurali dall'1.8 al 15.9.
Ciò posto solo per precisione giuridica, segua il consiglio del Collega.
In extrema ratio resta la carta del 615 cpc per estinzione del credito con legittima domanda ex art. 96 cpc a danno della p.a.

Dott. Perruolo
28-12-2010, 11:05
Solo per precisione procedurale l'appello il Comune può ancora proporlo dato che la notifica della sentenza nei di lui confronti non è avvenuta, indi non si pallica il termine di 30 gg., bensì di 6 mesi, tenendo presente anche la sospensione feriale dei termine procedurali dall'1.8 al 15.9.
Ciò posto solo per precisione giuridica, segua il consiglio del Collega.
In extrema ratio resta la carta del 615 cpc per estinzione del credito con legittima domanda ex art. 96 cpc a danno della p.a.

Ottima precisazione del sapiente Collega.

antonio971
28-12-2010, 11:40
Grazie per le sollecite risposte.
In merito al termine d'appello, io ho appunto citato l'art.327, in quanto che, il termine dei 6 mesi dal deposito in cancelleria (?) (28/04/2010) dovrebbe essere già trascorso senza che il comune, per quello che ne so, abbia proposto appello.
Ad ogni modo provvedo subito a fare un salto dall'agente e a documentarmi sul suggerimento relativo all'estinzione del credito.
Cordialmente.

Avv. G. Lore
28-12-2010, 11:53
Sì haragione Lei, ho confuso le date da Lei scritte.
Il termine breve comunque è quando la sentenza si notifica.