Visualizza Versione Completa : Termini pagamento ricorso rigettato
Salve, vorrei gentilmente sapere nel caso di rigetto del ricorso per autovelox da parte del Giudice di Pace, quali sono i termini per pagare il verbale
inforicorsi
24-01-2008, 00:24
60 giorni
rafdeturin
22-11-2009, 21:14
Buona sera,
volevo avere una conferma.
I 60 giorni partono dal giorno del ricevimento della sentenza definitiva o vanno calcolati a partire dalla data di notifica del verbale opposto?
Ci sono differenti tempistiche a seconda delle diverse infrazioni?
Grazie in anticipo
Cordiali saluti
Avv. G. Lore
22-11-2009, 22:39
Aspetti, è un pò confusionario il Suo post.
Il verbale va pagato entro 60 gg. dalla notifica.
Se invece svolge opposizione il pagamento va evaso solo a seguito del'eventuale sentenza di rigetto, entro i 60 gg. dalla pubblicazione della stessa qualora il Giudice abbia sospeso il verbale stesso per beneficiare del beneficio (scusi il gioco di parole) della sanzione minima
rafdeturin
23-11-2009, 12:01
Buongiorno,
la ringrazio per la rispostain merito alla questione "sospensione del verbale" e ai 60 gg: ho chiarito i miei dubbi, anche grazie alle risposte date in un altro thread.
Ieri sera però ho aggiunto una risposta (che ancora non compare in coda) e se volete potete anche cancellarla.
Mi scuso in anticipo se sposto l'argomento, ma il mio dubbio è legato al fatto che il gdp nella sentenza del ricorso che ha rigettato, non ha concesso la sospensione, ma ha disposto il pagamento nella "forma minima edittale". La "forma minima edittale" coincide con quello che nel verbale della stradale viene indicato come "pagamento in misura ridotta" ?
Se così fosse, è necessario recarsi personalmente presso un ufficio con copia della sentenza, per pagare la multa (con il pagamento su internet risulta una cifra doppia) ?
Grazie
Cordialmente
Avv. G. Lore
23-11-2009, 12:08
Allora la sospensione essendo un provvedimento cautelare preventivo chiaramente non viene mai concessa nella sentenza (che è il provvedimento definitorio) ma nel decreto di fissazione di udienza.
Nel Suo caso presumibilmente la sospensione non è stata concessa in via cautelare e il Giudice Le ha riconosciuto il beneficio della sanzione minima (ossia quella in verbale).
In tal caso estragga copia della sentenza e con quella in mano vada all'ente creditore ed evada il pagamento entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza
Buongiorno. Mi inserisco per avere un chiarimento. Nel caso di rigetto del ricorso, i 60gg. partono dalla data di pubblicazione della sentenza oppure dal giorno dell'udienza, quando la sentenza stessa è stata letta?
Chiedo questo perchè la cancelleria dell'ufficio del gdp mi ha detto che la pubblicazione delle sentenze ha tempi molto lunghi (2 o 3 mesi) e non vorrei che scadesse qualche termine.
Grazie e saluti
Avv. G. Lore
28-06-2010, 13:37
I 60 gg. decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza, ma solo se il verbale è stato sospeso o se la sentenza indica di pagare la sanzione minima, altrimenti devi pagare il doppio immediatamente se vuoi evitare la cartella.
Ora ti faccio ridere un pò...tempi lunghi 2 -3 mesi? nel mio Foro (Roma) passa anche un anno e mezzo...
Grazie avvocato.
La sentenza indica di pagare il minimo edittale. Quindi aspetto la pubblicazione. Un particolare: il minimo edittale è la cifra scritta nel cds? Le spese di invio verbale fanno parte del minimo edittale?
Grazie e saluti
Avv. G. Lore
29-06-2010, 08:21
Dovrà pagare entro 60 gg, dalla pubblicazione la somma indicata nel verbale impgnato, quindi sanzione minima + spese di notifica
Nel caso in cui si sia fatto ricorso al g.d.p. avverso un verbale, il giudice non lo abbia sospeso e, poi, abbia rigettato il ricorso medesimo, come ci si deve comportare?
Quando si deve pagare la sanzione?
Se si ha intenzione di fare ricorso in appello, si può nel frattempo pagare e poi fare ricorso, una volta pubblicata la sentenza?
Grazie per le delucidazioni che sarete in grado di darmi e buon lavoro.
Dott. Perruolo
29-06-2010, 13:22
In tal caso bisogna pagare l'ammontare indicato in sentenza o, se nulla viene specificato, il doppio della sanzione.
Buongiorno. Scusate se approfitto ancora della vostra pazienza ma sarò molto sintetico.
- 7 giugno scorso : udienza dove il mio ricorso viene rigettato. Il giudice legge la sentenza
- ieri: ho sentito la cancelleria e mi hanno detto che la sentenza è appena stata pubblicata
Mi confermate che il termine di pagamento è 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza ? (anche se questa è stata letta in sede di udienza?)
Grazie e saluti
Avv. G. Lore
29-07-2010, 09:26
Il pagamento è di 60 gg. solo se il verbale era stato sospeso o se il giudice ha riconosciuto in sentenza la sanzione minima, perchè in questo modo si evita il raddoppio.
In caso contrario la sanzione è già raddoppiata e quindi prima paga meglio è.
In udienza non viene letta la sentenza, ma solo dispositivo
Dott. Perruolo
29-07-2010, 10:30
Il pagamento è di 60 gg. solo se il verbale era stato sospeso o se il giudice ha riconosciuto in sentenza la sanzione minima, perchè in questo modo si evita il raddoppio.
In caso contrario la sanzione è già raddoppiata e quindi prima paga meglio è.
In udienza non viene letta la sentenza, ma solo dispositivo
Più che giusto.
In sentenza il giudice ha disposto il pagamento del minimo edittale. Quindi tengo buoni i 60gg. (scusatemi, ma volevo essere sicuro del termine perchè vado in ferie e magari non riuscirò a pagare nell'immediato)
Grazie e saluti
Avv. G. Lore
30-07-2010, 09:56
Prego, ovviamente quando andrà a pagare (perchè deve pagare all'ente accertatore non può usare il bollettino postale ormai scaduto) porti con sè la sentenza
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