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Visualizza Versione Completa : fermo amministrativo auto illegittimo ?



viktor
21-12-2010, 13:52
Salve,

Il 30/10/10 tramite raccomandata di Equitalia Esatri SpA mi veniva comunicato il fermo amministrativo della mia auto a causa di due multe relative ad infrazioni codice della strada (totale dovuto 301 euro).

Consultando l’archivio del PRA ho scoperto che la trascrizione di provvedimento di fermo amministrativo è del 08/06/2010 .

Vi chiedo è corretto questo comportamento? Dovevo essere avvisato tempestivamente del fermo amministrativo ? (Nel periodo del 08/06/10 – 30/10/10 ho rischiato una multa da Euro 714,00 a Euro 2.859,00 e l'assicurazione non copriva )

Ho poi pagato perché impossibilitato a fare diversamente.
Mi è stato detto che probabilmente il fermo amministrativo dell’auto è illegittimo: perché irrogato per debiti non erariali (alle multe per contravvenzioni stradali non si applicano le normative restrittive del fermo amministrativo)

Vi chiedo perciò un parere sulla legittimità del fermo amministrativo dell’auto
e se si puo’ procedere al ricorso (per tutto cio’ non relativo alle due multe):
con domanda di risarcimento danni materiali (fermo macchina, spese varie:
per esempio la cancellazione del fermo , il rischio corso, …) e morali ?

vi ringrazio anticipatamente.

marcellotonut
21-12-2010, 14:48
Scusami ma nessuno è venuto ad accertarsi che la tua vettura fosse custodita in un luogo non di pubblico passaggio come recita la normativa?
Non ho parole.

Avv. G. Lore
21-12-2010, 17:05
Marcello il fermo amm.vo come garanzia di un credito dello Stato non è il fermo amm.vo regolato come sanzione dal cds.
Comunque il contribuente deve ricevere quantomeno il preavviso di fermo amm.vo.
Sull'applicabilità agli inadempimenti delle sanzioni amm.ve c'è da discutere, ma è anche vero che la Legge 689/81 fa un ampio rinvio alla normativa sull'esazione delle imposte dirette, quindi sembra legittimo ricorrere al fermo per i debiti non erariali rientranti nelle materie della 689/81 (tra cui le sanzioni amm.ve)

viktor
22-12-2010, 12:13
Grazie della gentile risposta .

Dunque l'unico punto a favore é quello relativo al non
avviso tempestivo del fermo amministrativo ?
E' sufficiente per fare ricorso ?

Consultando nello storico del sito ho trovato questa
sua riposta relativa ad un caso analogo :
" é questo il punto della legittimità del fermo amm.vo in Italia.
Lo stesso non viene mai notificato nel momento in cui è posto, indi è opponobile proprio per vizio procedurale, con azione ex art. 615 cpc
http://www.ricorsi.net/forum/cartelle-esattoriali/3040-fermo-amministrativo-chiarimenti.html
"

Mi conferma che é lo stesso caso ?

Grazie

Avv. G. Lore
22-12-2010, 12:19
Se non ha mai ricevuto nè preavviso nè comunicazione di iscrizione sì è opponibile, sebbene solo nella forma del 615 cpc