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Visualizza Versione Completa : Applicazione Sentenza n. 3 del 14/01/2010



alex_time
19-12-2010, 10:38
Salve, vi espongo la mia situazione in breve. Nell'agosto del 2009 mi è stata lasciata un multa sul parabrezza per divieto di sosta. Da quella data non ho mai ricevuto nulla a casa, ne avvisi, ne raccomandate, ne atti giudiziari. A Luglio 2010 ricevo un atto giudiziario e scopro che la polizia municipale mi aveva inviato nel tempo 2 notifiche, una notifica per la prima multa con obbligo di comunicazione dei dati del conducente, a questa è seguita una seconda notifica relativa ad un secondo verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente nei termini, e quindi la terza notifica che è l'unica ricevuta dal sottoscritto attraverso la quale ho scoperto tutto questo.

Ho letto che in base alla sentenza n. 3 del 14/01/2010, è stato ritenuto anti costituzionale l'art. 140 del cpc (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).

Appena ho preso coscienza della situazione ho immediatamente fatto un ricorso al giudice di pace argomentando che non ho fisicamente ricevuto le prime due notifiche (senza fare nessun riferimento alla sentenza 3 del 14/01/2010 di cui all'epoca ignoravo l'esistenza) probabilmente a causa di un furto, ed allegando, a dimostrazione della mia buona fede, di una denuncia fatta ai carabinieri per furto di posta in tempi passati allo stesso domicilio, ed una nuova denuncia fatta nel giorno stesso in cui ho ricevuto la notifica. Mi chiedevo se è possibile/utile allegare nuova documentazione al ricorso presentato, appellandomi alla sentenza n. 3 del 14/01/2010.

La multa era di euro 70 circa, raddoppiata. Il verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente era di 260 euro circa, anch'esso raddoppiato, quindi la multa iniziale di 70 euro è diventata circa 770...la mia buona fede apparirebbe scontata anche alla persona più sospettosa del mondo, ma la giurisprudenza talvolta è un'altra cosa...

Nel ricorso non ho chiesto l'annullamento dell'intero importo, ma riconoscevo la colpevolezza dell'infrazione iniziale e al volontà a pagare la sanzione, ritengo assolutamente fuori luogo tutto il resto dato che non ero in condizione di fare assolutamente nulla essendo all'oscuro di tutto. Inoltre, sempre nel ricorso, menzionavo che attualmente ho 22 punti senza aver fatto nessun corso, a ulteriore riprova del mio comportamento corretto nel tempo.

Sarebbe utile secondo voi, e possibile, allegare nuova documentazione al ricorso in riferimento della sentenza n. 3 del 14/01/2010?

Avv. G. Lore
19-12-2010, 12:24
Questa sentenza continua a creare problemi.
Rifacciamo chiarezza: la C.C. non ha detto nulla di nuovo, ha semplicemente fissato ciò che dice il 140 cpc il quale prevede che in caso di irreperibilità del destinatario o altro soggetto legittimato a ricevere la notifica, l'atto viene depositato presso la casa comunale e viene poi inviato per racc ar un avviso di deposito.
La notifica dunque si compie al ricevimento dell'avviso e comunque decorsi 10 gg. da questo.
Dunque la notifica nel Suo caso è viziata qualora non sia stato inviato l'avviso di deposito, nulla rileva con questa sentenza eventuali furti, che attengono al penale e solo successivamente alla definizione di un eventuale giudizio penale può ssere utilizzata in sede civile