Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale ex verbale 126 cds
Buongiorno.
cerchero' di essere il piu' sintetico possibile.
Febbraio 2010: mi perviene una cartella esattoriale da Equitalia relativa ad una contravvenzione rilevata dal Comune XY.
Contatto telefonicamente il Comune XY per avere dettagli in merito alla contravvenzione ed alla sua notifica.
Mi viene comunicato che la notifica e' avvenuta con la tipologia di "compiuta giacenza" per una violazione "autovelox" rilevata il 13/4/2007, inviatami tale raccomandata a/r il 09/07/2007.
Preso atto di quanto sopra, efettuo il pagamento della cartella esattoriale nei tempi previsti, a marzo 2010.
Oggi, 26/11/2010, mi perviene NUOVA cartella esattoriale per ex 126 cds.
Stamane contatto nuovamente il Comune, ancora notifica per "compiuta giacenza", con a/r del verbale inviata -dicono- il 6/01/2008.
Preciso che nulla, in merito alle due a/r, risulta allo scrivente pervenuto.
Procedura corretta?
Avv. G. Lore
26-11-2010, 17:09
art. 140 cpc: qualora il destinatario non viene trovato, l'atto va in deposito e del deposito se ne da notizia a mezzo di avviso per racc ar.
Se l'avviso è stato inviato tutto legittimo, altrimenti vi sono motivi per opporsi
Ma, l'obbligo d'effettuare tale avviso, cade in capo a Poste Italiane?
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ.
L'art. 140 cpc è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. In effetti viola i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.
Mi piacerebbe, in tal senso, sapere se altri ricorsi sono stati su tali basi proposti.
Avv. G. Lore
26-11-2010, 17:22
Nel Suo post ha riferito ciò che Le è già stato comunicato in precedenza.
E' essenziale l'avviso di deposito che viene fatto dall'Ufficiale Giudiziario (indi da Poste Italiane se la notifica è a mezzo posta).
Tengo a sottolineare che la c.C. ha semplicemente ribadito uin principio pacifico, l'art. 140 cpc da sempre ha riferito questo.
La notifica con deposito si compie col ricevimento dell'avviso di deposito.
Indi per cui quando la notifica ex art. 140 cpc difetti dell'avviso gioco forza l'opposizione è fondata
Gentile Avvocato, La ringrazio.
Una precisazione, se possibile, traducendo il tutto dal teorico al pratico.
1) Il Comune invia la raccomandata a/r;
2) Il portalettere non trova nessuno in casa (fortunatamente oggigiorno chi ha un lavoro non sta a casa ad attendere l'arcaico modo di comunicare di Poste) e lascia/dovrebbe lasciare il tagliandino giallo;
3) Nei giorni successivi dovrebbe arrivarmi un avviso di Poste Italiane di avvenuto deposito.
Con questi tre passaggi dovrebbe essere quindi "garantita" la notifica.
Mie considerazioni:
1) Negli edifici plurifamigliari oggigiorno non e' detto che si trovi la posta. Come posso inconfutabilmente affermare che non ho ricevuto nulla?
2) Poste Italiane spa come puo' inconfutabilmente affermare di aver lasciato un avviso? In un complesso immobiliare di, supponiamo, dieci appartamenti di nuova costruzione, cassette postali senza nominativi, come puo' inconfutabilmente affermare di aver lasciato tagliandino giallo ed avviso nella corretta ubicazione?
Nel senso, loro scrivono d'averla fatta, poi se la gettano va bene lo stesso...
Piu' o meno e' questo il "trasferimento" dal teorico al pratico?
Avv. G. Lore
26-11-2010, 17:38
Lasci stare il tagliandino giallo, non rileva, quello si lascia unicamente per le rfacc ordinarie, non per gli atti giudiziari e laddove sia lasciato per questo è evidente motivo di opposizione dato che non hanno la prova dell'esistenza dell'avviso.
Per gli A.G. la procedura è questa: atto al destinatario, non trovato, atto in deposito, invio per racc ar dell'avviso.
In questo secondo caso l'avviso è ovviamente provabile perchè o si ha la ricevuta di ritorno firmata o per compiuta giacenza, ma è un documento materialmente esistente
Riassumendo...(mi scuso ancora e la ringrazio). Poste invia a/r di AG, che non ricevo... Dopo dieci giorni diventa "compiuta giacenza".
Quindi, pur non avendolo rivevuto, la notifica e' avvenuta.
(Firma per ricevuta non ne ha... di fatto a Poste basta redigere il documento... corretto?)
Avv. G. Lore
26-11-2010, 17:46
Non deve assolitamente scusarsi.
Riassumendo: poste invia atto, destinatario non trovato, invio di avviso per racc ar: a questo punto o l'atto viene ritiato o comunque la notifica dopo 10 gg. si perfeziona
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