Avv. G. Lore
19-11-2010, 14:49
E’ illegittimo il preavviso di fermo amministrativo che non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
E’ questo il principio con cui la CTP di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso annullando il preavviso di fermo impugnato e privo di alcuna motivazione.
In particolare, per la CTP di Lecce, sez. I, “……il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio fermo amministrativo con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione” (art. 7, L. 212/2000).
E’ questo il principio con cui la CTP di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso annullando il preavviso di fermo impugnato e privo di alcuna motivazione.
In particolare, per la CTP di Lecce, sez. I, “……il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio fermo amministrativo con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione” (art. 7, L. 212/2000).